§ 41.9.36 - Legge 27 dicembre 1953, n. 966.
Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:27/12/1953
Numero:966


Sommario
Art. 1.      Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza [...]
Art. 2.      Per le pensioni dirette nonchè per le pensioni indirette e di riversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai [...]
Art. 3.      Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e [...]
Art. 4.      Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre [...]
Art. 5.      Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive [...]
Art. 6.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le [...]
Art. 7.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri Enti, le [...]
Art. 8.      Le Provincie, i Comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote [...]
Art. 9.      Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti [...]
Art. 10.      Ai titolari delle pensioni di cui al precedente art. 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei [...]


§ 41.9.36 - Legge 27 dicembre 1953, n. 966.

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299)

 

 

     Art. 1.

     Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1° luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.

     Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di riversibilità, in godimento al 1° luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltrechè in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:

     a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di riversibilità in godimento al 31 dicembre 1929;

     b) per le pensioni di riversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.

 

          Art. 2.

     Per le pensioni dirette nonchè per le pensioni indirette e di riversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, l'importo annuo lordo dell'aumento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, però, quest'ultima senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di riversibilità non privilegiate, il predetto minimo di aumento è stabilito in lire 14.400.

     Per le pensioni a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed il lire 12.600.

 

          Art. 3.

     Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'art. 1, considerati senza l'elevazione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1° luglio 1952:

     da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

     da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

     da lire 37.200 a lire 43.440, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

 

          Art. 5.

     Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1952, come emolumento a se stante, restando conglobata la quota di tale indennità relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente art. 4.

     Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennità di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, è conservata a titolo di assegno personale non riversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma dell'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

     Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sarà conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, la eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri Enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'art. 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'art. 5 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri Enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo è corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento.

 

          Art. 7.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri Enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nei primi due commi dell'art. 5 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale è corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale è corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si considera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra la intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.

     La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri Enti quando l'intera pensione è corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.

     Le quote dell'aumento di cui all'art. 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 5, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.

     Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212.

     Nei casi in cui la pensione è corrisposta dall'Istituto di previdenza ed è ripartita con lo Stato ed altri Enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     Le Provincie, i Comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, però, non devono comunque risultare superiori a quelli concessi e da concedersi a favore dei pensionati statali.

 

          Art. 9.

     Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10.

     Ai titolari delle pensioni di cui al precedente art. 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti ed altri Enti, escluso lo Stato, viene accordato sugli aumenti stabiliti dalla presente legge un acconto una volta tanto.

     Tabella dei coefficienti moltiplicativi, distinti per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e per la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, da applicarsi ai fini della rivalutazione delle pensioni di cui all'art. 1

     A) Cassa di previdenza impiegati e salariati.

     Periodo di cessazione dal servizio:

anteriore al 1° gennaio 1930

coefficiente

50

dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1933

"

43

dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1937

"

35

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1943

"

28

dal 1° gennaio 1944 al 30 settembre 1945

"

26

dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946

"

24

dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947

"

5,5

dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948

"

2,2

dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950

"

1,3

     B) Sezione autonoma insegnanti.

     Periodo di cessazione dal servizio:

anteriore al 1° aprile 1940

coefficiente

33

dal 1° aprile 1940 al 30 settembre 1945

"

30

dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946

"

27

dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947

"

7

dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948

"

2,50

dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950

"

1,35