§ 34.1.40 - D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191.
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:26/09/2012
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Art. 2.  Abrogazioni e disposizioni di coordinamento


§ 34.1.40 - D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.

(G.U. 14 novembre 2012, n. 266)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies);

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance;

     Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222, del 23 settembre 2011;

     Visto l'articolo 8, comma 1, lettera Oa), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

     1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonchè al fine di apportare ulteriori correttivi, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 17:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: "è stabilito complessivamente in 153 unità." sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito complessivamente in 145 unità.";

     2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "non superiore a dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a nove"; le parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

     3) al comma 3, le parole: "sono assegnati dodici" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici";

     b) all'articolo 55:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:

     a) il presidente nazionale, che lo presiede;

     b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

     c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

     d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.";

     2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui al comma 2, lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, lettera c),";

     c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "è incaricato" sono sostituite dalle seguenti: " è designato";

     d) all'articolo 89, comma 1, lettera f), secondo periodo, le parole: "nell'ambito dello Stato maggiore della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,";

     e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

     "Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

     a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

     b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità segretariato generale;

     c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonchè di impiego del relativo personale; reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;

     d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonchè emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;

     e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresì sul controllo delle compensazioni industriali;

     f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;

     g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;

     h) VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali;

     i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purchè non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonchè alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     l) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonchè alle dismissioni dei beni demaniali militari; è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.

     2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

     3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.

     4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

     5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.";

     f) all'articolo 111:

     1) al comma 1, lettera d), le parole: "ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;";

     2) al comma 2, le parole: "è articolato in dieci" sono sostituite dalle seguenti: "è articolato in nove";

     g) all'articolo 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.";

     h) all'articolo 113:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

     a) la Direzione generale per il personale militare;

     b) la Direzione generale per il personale civile;

     c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;

     d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.";

     2) il comma 4-bis), è sostituito dal seguente:

     "4-bis). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unità.";

     i) all'articolo 114:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

     a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

     b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;

     c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.";

     2) al comma 2, le parole: "è articolata in ventisei" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in ventidue";

     l) all'articolo 115:

     1) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     "b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale;";

     2) al comma 2, le parole: " è articolata in venti" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in diciassette";

     m) all'articolo 116:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:

     a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;

     b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonchè il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

     c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

     d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

     e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonchè, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;

     f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.";

     3) al comma 2, le parole: "è articolata in diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dodici";

     n) all'articolo 122:

     1) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

     2) al comma 2, le parole: "è articolata in tredici" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dieci";

     3) al comma 3, le parole: "dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale";

     o) all'articolo 261, al comma 1, le parole: "nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa";

     p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

     q) all'articolo 320, il comma 10 è sostituito dal seguente:

     "10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico.";

     r) all'articolo 343:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "il Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: " il Segretariato generale della difesa";

     2) al comma 2, lettera b), numero 1), secondo periodo, le parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "o Segretariato generale della difesa";

     s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

     t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

     u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

     v) all'articolo 403:

     1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa" e le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

     2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 7, le parole: "Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

     z) all'articolo 404, commi 5, 7 e 21, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

     aa) all'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

     bb) all'articolo 431:

     1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale";

     2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

     cc) all'articolo 870, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonchè nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 .";

     dd) all'articolo 872, comma 1:

     1) alla lettera b), la parola "sottufficiali" è sostituita dalle seguenti: "marescialli e ispettori";

     2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     "b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;";

     3) alla lettera c), le parole "categoria C: volontari" sono sostituite dalle seguenti: "categoria D: graduati e militari di truppa";

     4) alla lettera d), le parole "categoria D" e le parole "categoria E" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "categoria E" e "categoria F".

     ee) all'articolo 873:

     1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D».";

     2) al comma 2, lettera b), le parole: (ufficiali, sottufficiali e volontari)", sono sostituite dalle seguenti: "(ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa)";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatrè rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati.";

     4) il comma 4 è abrogato;

     ff) all'articolo 874:

     1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" " sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,.";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonchè alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati.";

     3) il comma 3 abrogato;

     gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B», «C», «D», «E» ed «F»";

     hh) all'articolo 883:

     1) al comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

     "a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni;

     b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni;

     c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;";

     2) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     "Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.";

     ii) all'articolo 885:

     1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B», «C», «D», «E» ed «F»";

     2) al comma 5, lettera c), le parole: " «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»";

     ll) all'articolo 964:

     1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133 e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,"; dopo le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite le seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,"; le parole: " , è rideterminata in riduzione in 159 unità, comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 30.381 unità in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.";

     mm) all'articolo 965:

     1) al comma 1, lettera b), le parole: "148 unità" sono sostituite dalle seguenti: "133 unità";

     2) al comma 2, le parole: "è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il totale di 133 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di ulteriori 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.";

     nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a):

     1) al numero 1), le parole: "5.266 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.630 unità";

     2) al numero 2), le parole: "27.975 unità" sono sostituite dalle seguenti: "26.590 unità";

     oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     qq) all'articolo 1041, comma 1:

     1) alla lettera v), numero 5), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     2) alla lettera aa), le parole: " della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     rr) all'articolo 1043:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     2) al comma 1, le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     ss) all'articolo 1044:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale.";

     2) al comma 5, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa ";

     tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     uu) all'articolo 1106, comma 1, lettera a), le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     vv) all'articolo 1107, comma 4, primo e secondo periodo, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

     zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".

 

     Art. 2. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

     1. Gli articoli 933 e 934 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

     2. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3.

     3. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le strutture organizzative, il personale dirigenziale di livello non generale, nel rispetto del limite delle centotrenta posizioni dirigenziali non generali assegnate al Segretariato generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato decreto n. 90 del 2010, nonchè il personale non dirigenziale della soppressa Direzione generale dei lavori e del demanio, così come rideterminati in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera o), del citato decreto n. 90 del 2010.

     4. Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non è più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, è ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Ministero della difesa.

     5. Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 106, comma 1, lettera h) del citato decreto n. 90 del 2010, sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.