§ 6.3.100 - L.R. 1 agosto 2012, n. 26.
Misure urgenti in materia di contenimento della spesa


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:01/08/2012
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 11/2010)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 11/2010)
Art. 3.  (Attuazione dell'articolo 48, comma 2, dello Statuto)


§ 6.3.100 - L.R. 1 agosto 2012, n. 26.

Misure urgenti in materia di contenimento della spesa

(B.U. 9 agosto 2012, n. 77)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 11/2010)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), è inserito il seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 11/2010)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010, è aggiunto il seguente:

"6 bis. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo la partecipazione alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.".

 

     Art. 3. (Attuazione dell'articolo 48, comma 2, dello Statuto) [1]

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 48, comma 2, primo capoverso, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa includono i soggetti vincitori delle selezioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) ed alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nelle dotazioni previste dall'articolo 34 della legge regionale 20/2001.


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.