§ 2.1.81 - L.R. 29 giugno 2012, n. 22.
Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del bilancio 2010"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/06/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Procedure di mobilità)
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 16/2010)


§ 2.1.81 - L.R. 29 giugno 2012, n. 22.

Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del bilancio 2010"

(B.U. 12 luglio 2012, n. 68)

 

Art. 1. (Procedure di mobilità) [1]

1. Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province che fanno parte rispettivamente del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 35 (Riordino del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) e del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 16 (Istituzione del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano) attivano le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti del Consorzio di sviluppo industriale che facciano domanda di trasferimento.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 prevale sul disposto di cui al comma 14 bis dell'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3. Le spese per il personale dei Consorzi di cui al comma 1 trasferito ai Comuni e alle Province consorziate, a seguito della soppressione di servizi gestiti in forma associata per conto dei consorziati, non sono computate ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I Comuni e le Province di cui al comma 1 trasmettono i bandi per la copertura dei posti vacanti in organico al Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino e al Consorzio di sviluppo industriale del Fermano.

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 16/2010)

1. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) è sostituito dal seguente:

"8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di ampliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è affidata al Comune di Saltara. Per il finanziamento degli interventi la Comunità montana del Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.), fino alla data del 31 dicembre 2012, sulla base di specifica intesa fra le parti, al fine di consentire la continuità nell'adempimento delle obbligazioni assunte. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Saltara subentra nel contratto di mutuo.".


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.