§ 4.8.48 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 16.
Istituzione del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:01/06/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Partecipanti).
Art. 3.  (Statuto del Consorzio).
Art. 4.  (Funzionamento dell'assemblea generale).
Art. 5.  (Elezione degli organi).
Art. 6.  (Costituzione del Consorzio).
Art. 7.  (Disciplina).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.8.48 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 16.

Istituzione del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano.

(B.U. 10 giugno 1999, n. 61).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 19 novembre 1996, n. 48, il Consorzio di sviluppo industriale del fermano, di seguito denominato "Consorzio".

 

     Art. 2. (Partecipanti).

     1. Fanno parte del Consorzio:

     a) i Comuni di Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Montalto Marche, Monsanpietro Morico, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore Dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte V. Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, S. Vittoria in Matenano, S. Epidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre S. Patrizio;

     b) la Provincia di Ascoli Piceno;

     c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

     d) l'Unione industriali del fermano;

     e) la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo;

     f) l'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ascoli Piceno.

     2. L'adesione di altri soggetti e il recesso sono disciplinati dallo statuto.

 

     Art. 3. (Statuto del Consorzio).

     1. Al fine dell'adozione dello statuto del Consorzio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del comune con maggior numero di abitanti tra quelli aderenti convoca un'assemblea generale composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti e degli organismi interessati.

     2. L'assemblea, entro sessanta giorni dalla prima convocazione, provvede ad adottare lo statuto del Consorzio che è approvato con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 4. (Funzionamento dell'assemblea generale).

     1. L'assemblea generale è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli aderenti o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano dell'assemblea stessa.

     2. Per la validità della seduta dell'assemblea generale è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

     3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

     4. Funge da segretario dell'assemblea il segretario generale del comune con maggior numero di abitanti tra quelli aderenti.

 

     Art. 5. (Elezione degli organi).

     1. Una volta approvato lo statuto, il sindaco del comune con maggior numero di abitanti tra quelli aderenti provvede tempestivamente a convocare il consiglio generale del Consorzio, secondo la composizione prevista dallo statuto, al fine dell'elezione dei relativi organi.

 

     Art. 6. (Costituzione del Consorzio).

     1. A seguito dell'elezione degli organi del Consorzio, il Presidente della Giunta regionale dichiara costituito il Consorzio.

 

     Art. 7. (Disciplina).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al Consorzio le disposizioni della l.r. 48/1996.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.