§ 2.9.828 - D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:09/04/2012
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 3.  Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 5.  Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 6.  Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 7.  Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 8.  Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 9.  Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 10.  Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 11.  Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 12.  Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 13.  Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 14.  Modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 15.  Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni
Art. 16.  Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 17.  Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 18.  Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 19.  Modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 20.  Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 21.  Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 22.  Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 23.  Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 24.  Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 25.  Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 26.  Modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 27.  Modifica dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 28.  Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 29.  Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 30.  Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 31.  Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 32.  Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 33.  Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 34.  Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 35.  Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 36.  Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 37.  Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 38.  Modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 39.  Modifica dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 40.  Modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 41.  Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 42.  Modifica dell'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Art. 43.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 44.  Entrata in vigore


§ 2.9.828 - D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

(G.U. 26 giugno 2012, n. 147 - S.O. n. 130)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

     Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato 'B';

     Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

     Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

     Vista la direttiva, 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

     Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

     Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario di seguito denominato Codice doganale comunitario;

     Visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario, Codice doganale aggiornato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 188;

     Visto l'articolo 4, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonchè i commi 58 e 59;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali;

     Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

     Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

     Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 2 febbraio 2012;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo la lettera t) del comma 1, è inserita la seguente:

     «t-bis) campo di produzione: unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale».

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorchè non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Autorizzazione per l'importazione). - 1. L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

     2. L'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.».

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. E' fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonchè di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

     2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

     2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.

     2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.».

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonchè i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;

     c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».

 

     Art. 7. Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:

     a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonchè il terreno di coltura ivi utilizzato;

     b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;

     c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.».

     2. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.».

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finchè non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.».

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

     a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonchè le ditte che svolgono attività sementiera;

     b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

     c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonchè delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

     d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

     e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

     f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

     g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

     a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

     b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

     c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

     d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

     e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.».

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

     a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

     b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

     c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.»;

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.»;

     d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.».

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;»;

     b) dopo la lettera n) del comma 1, è aggiunta la seguente:

     «n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.».

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unità commerciale.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.».

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).».

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.».

 

     Art. 19. Modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonchè da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.».

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale.

     4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.».

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

     a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

     b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.».

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.».

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purchè rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

     2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

     3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

     4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonchè dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.»;

     d) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 24. Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

     «Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.».

 

     Art. 25. Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 l'alinea è sostituita dalla seguente:

     «1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:»;

     b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;»;

     c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

     «d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti;

     d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorchè non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.»;

     d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.

     6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonchè i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).».

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

     a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";

     b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

     c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

     d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.

     3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonchè di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorchè non compreso negli allegati.».

 

     Art. 27. Modifica dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.»;

     b) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

     «f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonchè l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.».

 

     Art. 28. Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.».

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.

     1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.»;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.».

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».

 

     Art. 31. Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

     a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

     b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonchè, se del caso, quello degli organismi nocivi;

     c) il tipo di materiale;

     d) la quantità di materiale;

     e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

     f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

     g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

     h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

     i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

     l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».

 

     Art. 32. Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.».

 

     Art. 33. Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.»;

     b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonchè ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

     4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

     5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.»;

     c) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

     «a) il materiale, nonchè gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;»;

     d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

     «8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinchè siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

     9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.»;

     e) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.».

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

     «Art. 48 bis. (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".

     2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

     3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

     4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».

 

     Art. 35. Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) del comma 2, le parole: «rappresentanti dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentare l'Italia»;

     b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     «c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;

     c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

     «c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;

     d) dopo la lettera i) del comma 2 è inserita la seguente:

     «i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»;

     e) la lettera o) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     «o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.».

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera f) del comma 1 la parola: «documentati» è sostituita dalla seguente: «documentali»;

     b) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:

     «l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

     l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

     l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.»;

     d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»;

     e) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 37. Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonchè degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.».

 

     Art. 38. Modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al Comitato altresì compete:

     a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;

     b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;

     c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.».

 

     Art. 39. Modifica dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

     3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonchè dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.";

     d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;

     e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

     10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

     11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

     12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;

     13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;

     f) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

     «16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.»;

     g) il comma 20 è sostituito dal seguente:

     «20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.»;

     h) i commi 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

     «23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

     24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.»;

     i) dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

     «26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

     26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

     26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonchè presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;

     l) il comma 27 è sostituito dal seguente:

     «27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.».

 

     Art. 40. Modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.».

     b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.

     8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.».

 

     Art. 41. Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 42. Modifica dell'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

     1. All'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.»;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.».

 

     Art. 43. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 44. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.