§ 5.2.214 - L.R. 1 marzo 2012, n. 11.
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/03/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Atto costitutivo e statuto)
Art. 4.  (Prestazioni degli associati)
Art. 5.  (Risorse economiche)
Art. 6.  (Istituzione Registro e requisiti per l’iscrizione)
Art. 7.  (Struttura del Registro)
Art. 8.  (Procedure per l’iscrizione)
Art. 8 bis.  (Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa)
Art. 9.  (Adempimenti successivi all’iscrizione)
Art. 10.  (Revisione del Registro)
Art. 11.  (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
Art. 12.  (Osservatorio)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Abrogazioni)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.214 - L.R. 1 marzo 2012, n. 11.

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.

(B.U. 14 marzo 2012, n. 13)

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantiscono l’eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l’associazionismo di promozione sociale, come espressione di libertà, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

 

2. Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante:

 

a) l’istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

 

b) l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell’ambito dell’Osservatorio sociale regionale di cui alla l.r. 27 marzo 1998, n. 22 recante: “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale”.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo.

 

2. Sono attività di utilità sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunità nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

 

3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalità prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

     Art. 3. (Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l’approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) l’oggetto sociale, coerente con le finalità della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati;

d) il legale rappresentante dell’associazione e l’organo di amministrazione;

e) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;

f) le norme sull’ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;

g) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;

h) l’obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

j) le modalità di scioglimento;

k) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

     Art. 4. (Prestazioni degli associati)

1. Ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L’associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l`attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

 

2. Al fine di agevolare l’espletamento delle attività previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all’articolo 6, che prestino anche attività di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione dalla quale dipendono.

 

     Art. 5. (Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera b), ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all’articolo 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere c), d) ed e).

 

3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l’associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorità, gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziate annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.

 

CAPO II - REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 6. (Istituzione Registro e requisiti per l’iscrizione)

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale.

 

2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalità di cui all'articolo 2;

b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell’articolo 3;

c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all’articolo 4;

d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell’articolo 5;

e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno;

f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno;

g) sono iscritte al registro nazionale di cui all’articolo 7 della L. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.

 

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale.

 

4. L’iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato).

 

5. L’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

 

6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.

 

     Art. 7. (Struttura del Registro)

1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

 

2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g).

 

3. Ciascuna Sezione è organizzata, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, nelle seguenti articolazioni:

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

 

4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell’associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l’elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attività prevalente e l’articolazione territoriale.

 

5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell’elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

 

6. Ai sensi della l. 383/2000, articolo 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 è contestualmente trasmessa all’Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.

 

     Art. 8. (Procedure per l’iscrizione)

1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, è inviata alla competente Direzione regionale.

 

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante:

1) che l’associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all’articolo 4, comma 1;

2) che l’associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell’articolo 5;

3) che l’associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere;

e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell’associazione e della sua attività con riferimento almeno all’anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono:

1) la struttura organizzativa;

2) il campo di attività con l’indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;

3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall’articolo 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;

5) la disponibilità dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;

6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA;

g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell’organo centrale competente che ne attesti l’autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale;

h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell’imposta del provvedimento di iscrizione o diniego.

 

3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l’iscrizione.

 

4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria per l’iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformità della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l’iscrizione.

 

5. L’iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo a norma di legge,

 

6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse.

 

7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l’associazione è tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall’adozione.

 

8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.

 

     Art. 8 bis. (Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa) [1]

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme dello statuto;

b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.

4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

 

     Art. 9. (Adempimenti successivi all’iscrizione)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione;

b) relazione sull’attività svolta dall’associazione nel corso dell’anno precedente;

c) comunicazione dell’avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell’anno in corso e del consuntivo riferito all’esercizio precedente.

 

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.

 

     Art. 10. (Revisione del Registro)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, nonché di quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell’anno.

 

2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, è avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all’associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 11. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di cui all’articolo 12.

 

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

 

CAPO III – OSSERVATORIO E CONFERENZA REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 12. (Osservatorio)

1. All’Osservatorio sociale regionale, istituito con l.r. 22/98, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con l’attuazione della presente legge:

a) attività di assistenza tecnica e di supporto al competente Servizio nella tenuta e nell’aggiornamento del Registro regionale;

b) monitoraggio sulle attività svolte e sui servizi erogati dalle associazioni iscritte al Registro;

c) indagini e ricerche sul fenomeno dell’associazionismo di promozione sociale in Abruzzo, anche attraverso l’elaborazione e la valutazione di dati disponibili;

d) attività di informazione e comunicazione su normative e programmi regionali, nonché su progetti, iniziative ed eventi della Regione e delle associazioni;

e) diffusione delle informazioni raccolte e redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sul fenomeno dell’associazionismo sociale in Abruzzo.

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) articoli 214 (Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale) e 215 (Istituzione dell’Osservatorio regionale per l’Associazionismo) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004);

 

b) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 (Promozione e riconoscimento dell’associazionismo).

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2015, n. 16.