§ 57.11.625 - D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.
Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:27/01/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università
Art. 5.  Sistema di accreditamento
Art. 6.  Definizione degli indicatori per l'accreditamento
Art. 7.  Accreditamento delle sedi
Art. 8.  Accreditamento dei corsi di studio
Art. 9.  Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
Art. 10.  Definizione dei criteri e degli indicatori
Art. 11.  Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori
Art. 12.  Controllo annuale
Art. 13.  Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti
Art. 14.  Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna
Art. 15.  Incentivo per i risultati conseguiti
Art. 16.  Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Disposizioni finanziarie


§ 57.11.625 - D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(G.U. 8 marzo 2012, n. 57)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori, nonchè il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità della ricerca, e in particolare l'articolo 2;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono:

     a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per università, ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;

     c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

     d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle università;

     e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

 

     Art. 2. Oggetto

     1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:

     a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

     b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;

     c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

     2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonchè con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonchè la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle università statali.

     2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

     Art. 4. Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università

     1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:

     a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università;

     b) un sistema di valutazione esterna delle università;

     c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università.

     2. In tutti i processi della valutazione è assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.

 

Capo II

Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari

 

     Art. 5. Sistema di accreditamento

     1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:

     a) le sedi;

     b) i corsi di studio universitari.

     2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonchè a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

     3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.

 

     Art. 6. Definizione degli indicatori per l'accreditamento

     1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonchè dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.

     3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.

     4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonchè al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. Accreditamento delle sedi

     1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.

     2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.

     3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.

     4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.

     6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.

     7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede.

     8. Le sedi già esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR può proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

     Art. 8. Accreditamento dei corsi di studio

     1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.

     2. Per i corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.

     2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati [1].

     3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonchè dalla normativa interna di ateneo.

     4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

     5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.

     7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso all'università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.

     8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l'università, qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo.

     9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.

     10. I corsi già attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

     Art. 9. Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

     1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

     2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.

     3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.

     4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Ministero può chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.

     6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.

     7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.

     8. I risultati dell'attività di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.

 

Capo III

Sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei

 

     Art. 10. Definizione dei criteri e degli indicatori

     1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualità degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono rivolte anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne in cui sono strutturate le università. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

     3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei e a stimolare la competitività e la qualità degli stessi.

     4. L'attività di cui al comma 1 tiene conto, altresì, dei seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al presente Capo:

     a) omogeneità, in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;

     b) capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo;

     c) capacità di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

     5. Al fine di garantirne la massima pubblicità, i criteri e gli indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ciascuna università.

     6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonchè per tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori

     1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10 è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

     2. I risultati dell'attività di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

 

Capo IV

Potenziamento del sistema di autovalutazione

 

     Art. 12. Controllo annuale

     1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.

     2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

     3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.

     4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 13. Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti

     1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonchè alle esigenze del sistema economico e produttivo.

     2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.

     3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 14. Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

     1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.

     2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.

 

Capo V

Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei

 

     Art. 15. Incentivo per i risultati conseguiti

     1. Il Ministero, per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

     2. Per le finalità definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 e di controllo interno di cui all'articolo 12, in cui evidenzia:

     a) il grado di rispondenza delle università e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 10;

     b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

     c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle università e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 12.

     3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi.

 

     Art. 16. Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati

     1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

     1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10.

     2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

     3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è così modificato:

     a) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     " 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.";

     b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti";

     c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio";

     d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 16 il cui onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.