§ 30.9.19 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207.
Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:27/10/2011
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 30.9.19 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207.

Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(G.U. 14 dicembre 2011, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma";

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in particolare l'articolo 151;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali è stato interessato da un complessivo riordino ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle relative disposizioni di attuazione;

     Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'articolo 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

     Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

     Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo

     1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.

     2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.

     3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.

     2. Al comma 1297 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011  Registro n. 1,foglio n. 305