§ 30.9.4 - D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453.
Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:20/10/2000
Numero:453


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica.
Art. 2.  Finalità dell'Istituto per il credito sportivo.
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Collegio sindacale.
Art. 8.  Direttore generale.
Art. 9.  Bilancio e utili.
Art. 10.  Fondo per la concessione di contributi in conto interessi.
Art. 11.  Statuto.
Art. 12.  Disposizioni finali.


§ 30.9.4 - D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453.

Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(G.U. 11 aprile 2001, n. 85).

 

 

     Art. 1. Natura giuridica.

     1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza.

     2. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Finalità dell'Istituto per il credito sportivo.

     1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 3. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

     a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato "CONI";

     b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

     c) dalle riserve.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.

     2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

     3. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

 

          Art. 5. Presidente.

     1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

     2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente dell'Istituto;

     b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attività culturali;

     c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     d) da tre membri designati dal CONI;

     e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;

     f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

     2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.

     3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

     a) adozione dello statuto;

     b) approvazione del bilancio;

     c) ripartizione degli utili;

     d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti;

     e) compravendita di immobili e partecipazioni in società;

     f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico;

     g) approvazione del regolamento organico del personale;

     4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalità, costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentatività.

     5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto c) del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 7. Collegio sindacale.

     1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto:

     a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

     c) da un membro designato dal CONI;

     d) da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;

     e) da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione;

     f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle società finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

     3. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto f) del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 8. Direttore generale.

     1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

          Art. 9. Bilancio e utili.

     1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare.

     2. Il bilancio è redatto dal direttore generale ed è deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, è depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.

     3. Il bilancio dell'Istituto è redatto in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

     4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota è destinata dal consiglio di amministrazione alle finalità istituzionali.

 

          Art. 10. Fondo per la concessione di contributi in conto interessi.

     1. L'Istituto può provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarità di detto fondo, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è attribuita allo Stato.

     2. Il fondo è alimentato:

     a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

     b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

     c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

     d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.

     3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilità e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.

 

          Art. 11. Statuto.

     1. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto è adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

 

          Art. 12. Disposizioni finali.

     1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:

     a) ad altri partecipanti al fondo;

     b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.