§ 3.1.159 - L.R. 1 agosto 2011, n. 17.
Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:01/08/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 13/2003)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)
Art. 4.  (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2003)
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003)
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003)
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003)
Art. 8.  (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)
Art. 9.  (Modifica della rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003)
Art. 10.  (Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)
Art. 11.  (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 13/2003)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 13/2003)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003)
Art. 14.  (Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 13/2003)
Art. 15.  (Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 13/2003)
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003)
Art. 17.  (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003)
Art. 18.  (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003)
Art. 19.  (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)
Art. 20.  (Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003)
Art. 21.  (Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)
Art. 22.  (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003)
Art. 23.  (Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003)
Art. 24.  (Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003)
Art. 25.  (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003)
Art. 26.  (Modifica dell'articolo 26 bis della l.r. 13/2003)
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003)
Art. 28.  (Sostituzione dell'allegato 1 alla l.r. 13/2003)
Art. 29.  (Modifiche della l.r. 26/1996 e della l.r. 17/2010)
Art. 30.  (Norme transitorie e finali)
Art. 31.  (Abrogazioni)


§ 3.1.159 - L.R. 1 agosto 2011, n. 17.

Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17".

(B.U. 11 agosto 2011, n. 68)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) dopo le parole: "l'obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo" sono inserite le parole: "ed integrato".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003, sono soppresse le parole: ", in zone".

2. All'alinea del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: "zonale" è sostituita dalle parole: "nel relativo territorio".

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 dopo la parola: "direttive" è inserita la parola: "vincolanti".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

"d) delimita i distretti su proposta del Direttore generale dell'ASUR e previo parere della competente commissione assembleare;".

3. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "servizio sanitario regionale" sono inserite le parole: "e, su proposta del Direttore generale dell'ASUR, i direttori di area vasta".

4. Dopo la lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

"p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali;".

 

     Art. 4. (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 la parola: "coordinatori" è sostituita dalla parola: "direttori".

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"7. Il compenso del Direttore generale dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti previsti dalla normativa statale, in misura comunque inferiore al trattamento economico complessivo annuo previsto per i consiglieri regionali dell'Assemblea legislativa delle Marche. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei direttori di area vasta, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell'ASUR.".

3. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto con i direttori di area vasta.".

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: "coordinatori" è sostituita dalla parola: "direttori".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: "zone" è sostituita dalle parole: "aree vaste".

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "amministrative, nonché di quelle zonali sia ospedaliere che territoriali,".

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'atto aziendale dell'ASUR delimita la competenza territoriale dei dipartimenti distinguendoli in dipartimenti aziendali e dipartimenti di area vasta.".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"3. L'organizzazione dipartimentale riguarda, in particolare, le funzioni ospedaliere, di emergenza-urgenza, di prevenzione, di integrazione socio-sanitaria e amministrativa. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno competenza di area vasta.".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 la parola: "zonale" è sostituita dalle parole: "di area vasta".

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"4 bis. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero dei dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.".

 

     Art. 9. (Modifica della rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "e di area vasta".

 

     Art. 10. (Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: ", dei budget di zona e per l'assegnazione del personale alle zone".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

"d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, la risoluzione del relativo contratto.".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: ", nonché le direttive per l'assegnazione del personale alle zone".

 

     Art. 11. (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica del Capo III della l.r. 13/2003 le parole: "zonale e distrettuale" sono sostituite dalle parole: "di area vasta e distrettuale dell'ASUR e presidi".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Aree vaste territoriali)

1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;

b) alla gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di area vasta;

c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;

d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);

e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;

g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

2. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.

3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

4. Sono esercitate a livello di area vasta:

a) le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate nell'atto aziendale;

b) le funzioni concernenti l'amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;

c) le funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.

5. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l'attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti dei distretti.

7. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto.".

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Direttore di area vasta)

1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;

b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;

c) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

d) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;

e) della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività e di risorse;

f) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;

g) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;

h) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta.

2. Il direttore di area vasta:

a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;

b) rappresenta l'ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;

c) è responsabile della contrattazione, dell'organizzazione e della gestione del personale;

d) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;

e) gestisce le relazioni sindacali.

3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell'articolo 15 septies, comma 4, del d.lgs. 502/1992.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.".

 

     Art. 14. (Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 le parole: "zonale e sovrazonale" sono sostituite dalle parole: "di area vasta".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

3. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 le parole: "zona territoriale" sono sostituite dalle parole: "area vasta".

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 la parola: "zonale" è sostituita dalle parole: "di area vasta".

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea e alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: "zonale" è sostituita dalle parole: "di area vasta".

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 17. (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidio ospedaliero è l'articolazione organizzativa ospedaliera dell'area vasta territoriale dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nella medesima area vasta, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione di area vasta.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, sentiti il Direttore generale dell'ASUR e la competente commissione assembleare, può prevedere più presidi ospedalieri nell'ambito della medesima area vasta, assicurandone l'integrazione funzionale e a condizione che le relative strutture amministrative siano dislocate in un'unica sede.".

 

     Art. 18. (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 19. (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 13/2003 la parola: "Collegio" è sostituita dalla parola: "direttore".

 

     Art. 20. (Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: "Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali" sono sostituite dalle parole: "Conferenze di area vasta".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: "delle zone" sono sostituite dalle parole: "dell'ASUR".

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.".

3. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2003 le parole: "Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle parole: "Conferenza di cui all'articolo 20 bis".

 

     Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: ", 21".

 

     Art. 24. (Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito l'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite, anche attraverso forme di consultazione on line, sugli schemi di provvedimenti previsti al comma 1 e sulla verifica dei risultati conseguiti dai provvedimenti stessi. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, disciplina con regolamento:

a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;

b) le forme e le modalità delle consultazioni delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti iscritte nell'elenco medesimo.".

2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 25. (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 le parole: "zone territoriali" sono sostituite dalle parole: "aree vaste" e la parola: "sovrazonale" è sostituita dalle parole: "per più aree vaste".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 26. (Modifica dell'articolo 26 bis della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituto della mobilità è disciplinato dalle leggi e dai CCNL vigenti, avendo a riferimento, quale ente di appartenenza del dipendente, l'area vasta."

 

     Art. 28. (Sostituzione dell'allegato 1 alla l.r. 13/2003)

1. L'Allegato 1 alla l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

"Allegato A

Aree vaste territoriali (articolo 9)

 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 1

Comuni:

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone

Fratte Rosa

Frontino

Frontone

Gabicce Mare

Gradara

Isola del Piano

Lunano

Macerata Feltria

Mercatello sul Metauro

Mercatino Conca

Mombaroccio

Mondavio

Mondolfo

Monte Cerignone

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montecopiolo

Montefelcino

Montegrimano Terme

Montelabbate

Montemaggiore al Metauro

Orciano di Pesaro

Peglio

Pergola

Pesaro

Petriano

Piagge

Piandimeleto

Pietrarubbia

Piobbico

Saltara

San Costanzo

San Giorgio di Pesaro

San Lorenzo in Campo

Sant'Angelo in Lizzola

Sant'Angelo in Vado

Sant'Ippolito

Sassocorvaro

Sassofeltrio

Serra Sant'Abbondio

Serrungarina

Tavoleto

Tavullia

Urbania

Urbino

 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 2

Comuni:

Agugliano

Ancona

Apiro

Arcevia

Barbara

Belvedere Ostrense

Camerano

Camerata Picena

Castelbellino

Castelcolonna

Castelfidardo

Castelleone di Suasa

Castelplanio

Cerreto d'Esi

Chiaravalle

Cingoli

Corinaldo

Cupramontana

Fabriano

Falconara Marittima

Filottrano

Genga

Jesi

Loreto

Maiolati Spontini

Mergo

Monsano

Monte San Vito

Montecarotto

Montemarciano

Monterado

Monteroberto

Morro d'Alba

Numana

Offagna

Osimo

Ostra

Ostra Vetere

Poggio San Marcello

Poggio San Vicino

Polverigi

Ripe

Rosora

San Marcello

San Paolo di Jesi

Santa Maria Nuova

Sassoferrato

Senigallia

Serra de' Conti

Serra San Quirico

Sirolo

Staffolo

 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3

Comuni:

Acquacanina

Appignano

Belforte del Chienti

Bolognola

Caldarola

Camerino

Camporotondo di Fiastrone

Castelraimondo

Castelsantangelo sul Nera

Cessapalombo

Civitanova Marche

Colmurano

Corridonia

Esanatoglia

Fiastra

Fiordimonte

Fiuminata

Gagliole

Gualdo

Loro Piceno

Macerata

Matelica

Mogliano

Monte San Giusto

Monte San Martino

Montecassiano

Montecavallo

Montecosaro

Montefano

Montelupone

Morrovalle

Muccia

Penna San Giovanni

Petriolo

Pieve Torina

Pievebovigliana

Pioraco

Pollenza

Porto Recanati

Potenza Picena

Recanati

Ripe San Ginesio

San Ginesio

San Severino Marche

Sant'Angelo in Pontano

Sarnano

Sefro

Serrapetrona

Serravalle di Chienti

Tolentino

Treia

Urbisaglia

Ussita

Visso

 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 4

Comuni:

Altidona

Amandola

Belmonte Piceno

Campofilone

Falerone

Fermo

Francavilla d'Ete

Grottazzolina

Lapedona

Magliano di Tenna

Massa Fermana

Monsampietro Morico

Montappone

Monte Rinaldo

Monte San Pietrangeli

Monte Urano

Monte Vidon Combatte

Monte Vidon Corrado

Montefalcone Appennino

Montefortino

Montegiberto

Montegiorgio

Montegranaro

Monteleone di Fermo

Montelparo

Monterubbiano

Montottone

Moresco

Ortezzano

Pedaso

Petritoli

Ponzano di Fermo

Porto San Giorgio

Porto Sant'Elpidio

Rapagnano

Santa Vittoria in Matenano

Sant'Elpidio a Mare

Servigliano

Smerillo

Torre San Patrizio

 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 5

Comuni:

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Appignano del Tronto

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Montemonaco

Monteprandone

Offida

Palmiano

Ripatransone

Roccafluvione

Rotella

San Benedetto del Tronto

Spinetoli

Venarotta".

 

     Art. 29. (Modifiche della l.r. 26/1996 e della l.r. 17/2010)

1. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) la parola: "trasferito" è sostituita dalla parola: "distaccato".

2. Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

"9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS e del dipartimento per la salute e per i servizi sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore del dipartimento, previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001. In tal caso le relative spese non sono computabili ai fini della determinazione del costo del personale della medesima Agenzia.".

 

     Art. 30. (Norme transitorie e finali)

1. Il Direttore generale dell'ASUR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori delle aree vaste. La Giunta regionale nomina i direttori medesimi entro i successivi trenta giorni.

2. La Giunta regionale individua, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, i distretti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il direttore di area vasta nomina i direttori di distretto nei successivi trenta giorni.

3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente i direttori di zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti.

5. La Giunta regionale promuove la stipula di accordi per disciplinare, fino alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie di area vasta e comunque non oltre il 30 aprile 2012, la partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie zonali alla negoziazione.

 

     Art. 31. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 8 ter e l'articolo 21 della l.r. 13/2003.