§ 7.3.170 - Regolamento 5 marzo 2003, n. 408.
Regolamento (CE) n. 408/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:05/03/2003
Numero:408


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.170 - Regolamento 5 marzo 2003, n. 408.

Regolamento (CE) n. 408/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

(G.U.U.E. 6 marzo 2003, n. L 62).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001, reca modalità di applicazione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti destinati sia al consumo sul mercato interno che all'esportazione.

     (2) Occorre stabilire chiaramente che gli operatori che offrono sufficienti garanzie di conformità e beneficiano, di conseguenza, di disposizioni specifiche nella fase dell'esportazione non sono necessariamente quelli che hanno condizionato i prodotti. In effetti alcuni operatori che offrono tali garanzie, ad esempio i grossisti, compiono operazioni di rispedizione e di riesportazione, previo autocontrollo, senza disporre necessariamente degli impianti di imballaggio. D'altra parte, per motivi di chiarezza, nel caso in cui i servizi di controllo non abbiano proceduto essi stessi al controllo fisico delle merci, sul certificato rilasciato all'esportazione deve essere aggiunta una indicazione «autocontrollo».

     (3) È opportuno concentrare i controlli effettuati dagli Stati membri nella fase d'importazione sulle partite e sulle spedizioni che presentano rischi più elevati di non conformità alle norme di commercializzazione. A questo scopo è auspicabile che gli Stati membri stabiliscano i criteri per la valutazione di questi rischi nonché le modalità intese a rendere meno rigorosi i controlli quando detti rischi sono limitati. Al fine di armonizzazione le pratiche di controllo attuate nei diversi Stati membri, è opportuno che la Commissione stabilisca in proposito linee direttrici comuni.

     (4) Le partite scortate da certificati di conformità rilasciati da paesi terzi i cui controlli sono oggetto di un accordo conformemente al regolamento (CE) n. 1148/2001, presentano minori rischi di non conformità rispetto alle partite e alle spedizioni non scortate da tali certificati. La percentuale di partite e di spedizioni controllate deve essere quindi sensibilmente inferiore rispetto alle merci non scortate da un simile certificato. In tal caso occorre anche verificare che, data l'inferiore percentuale di controlli e i costi di controllo già generati nei paesi terzi d'origine, gli eventuali diritti riscossi a tal fine dagli Stati membri siano inferiori a quelli riscossi nel quadro del regime generale dei controlli all'importazione e proporzionati ai controlli realizzati.

     (5) È opportuno prevedere disposizioni complementari nel caso in cui gli operatori desiderino rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata constatata la non conformità della merce stessa, come pure nel caso in cui non sia più possibile rendere la merce conforme.

     (6) Le scorte di alcuni operatori contengono ancora numerosi imballaggi prestampati che risalgono ad una data anteriore al 1° gennaio 2002 e che riportano le indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97. È opportuno prorogare di sei mesi il periodo durante il quale è ancora possibile utilizzare detti imballaggi.

     (7) I metodi di controllo previsti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1148/2001 devono essere aggiornati, segnatamente per tener conto delle pratiche specifiche applicabili alle frutta a guscio e dei metodi di controllo del grado di maturazione dei prodotti ortofrutticoli.

     (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1148/2001.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 5 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

     «1 bis. Gli Stati membri possono applicare il regime di cui al secondo comma agli operatori che soddisfano le seguenti condizioni:

     a) offrono sufficienti garanzie di conformità elevata e costante degli ortofrutticoli che essi commercializzano;

     b) dispongono di addetti al controllo che hanno ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro;

     c) si impegnano ad effettuare controlli di conformità delle merci da essi commercializzate;

     d) si impegnano a tenere un registro di tutte le operazioni di controllo eseguite.

     Per detti operatori, gli Stati membri possono fissare, per ogni categoria di operatori e in base ad un'analisi dei rischi, una percentuale minima di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione. Tale percentuale deve esser sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria. Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi»;

     c) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Se, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis, le partite oggetto del certificato di conformità non sono state sottoposte ad un controllo di conformità dall'organismo di controllo competente nella fase di esportazione, nella casella 13 (Osservazioni) del certificato deve figurare l'indicazione “Autocontrollato [articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1148/2001]”.»;

     2) all'articolo 6, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, qualora per talune partite l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione ritenga che i rischi di non conformità siano limitati, esso può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. In tal caso trasmette all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità, che può allora procedere allo sdoganamento.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi dei rischi, per ciascun tipo d'importazione definito, le percentuali minime di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità dall'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione. In ogni caso, le percentuali fissate a norma del presente paragrafo devono essere sensibilmente superiori a quelle fissate a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.

     4 bis. La Commissione elabora linee direttrici comuni al fine di rendere maggiormente uniforme l'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri. L'autorità di coordinamento comunica immediatamente alla Commissione le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresi i criteri e le percentuali minime di cui al paragrafo 4, secondo comma, nonché ogni ulteriore modifica di dette modalità.»;

     3) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

     «Se lo Stato membro percepisce un diritto inteso a coprire i costi derivanti dai controlli di conformità di cui al presente paragrafo, esso deve essere fissato ad un livello che rifletta la proporzione di spedizioni e di quantitativi controllati meno elevata per questi controlli rispetto a quelli indicati all'articolo 6.»;

     4) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     «Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti che ritengono necessari, segnatamente in materia di collaborazione reciproca, per verificare che la merce venga effettivamente resa conforme.

     Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altra utilizzazione non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti in questione non siano commercializzati.

     Gli operatori sono tenuti a comunicare le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»;

     5) all'articolo 11, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita da quella del «30 giugno 2003»;

     6) il testo dell'allegato IV è sostituito da quello che figura in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO IV

Metodi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1

 

     NB: I metodi di controllo sotto riportati si basano sulle disposizioni contenute nella guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

 

     1. DEFINIZIONI

 

     a) Controllo di conformità

     Controllo eseguito da un controllore, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, per verificare che le partite di ortofrutticoli siano conformi alle norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     Tale controllo include:

     - se del caso, un controllo documentale e d'identità: controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera d), del regolamento (CE) n. 1148/2001, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti,

     - un controllo fisico: controllo dei prodotti di una partita, per campionamento, allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni.

 

     b) Controllore

     Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso di formazione idonea e permanente che gli consenta di eseguire operazioni di controllo della conformità.

 

     c) Spedizione

     Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presente al momento del controllo ed identificata da un documento. La spedizione può essere composta da uno o più tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi.

 

     d) Partita

     Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

     - l'identità dell'imballatore e/o dello speditore,

     - il paese di origine,

     - la natura del prodotto,

     - la categoria del prodotto,

     - il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),

     - la varietà o il tipo commerciale (secondo le corrispondenti prescrizioni della norma),

     - il tipo di condizionamento e la presentazione.

     Tuttavia, se all'atto del controllo è difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso particolare, un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se sono previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.

 

     e) Campionamento

     Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.

 

     f) Campione elementare

     Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.

 

     g) Campione globale

     Pluralità di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

 

     h) Campione secondario

     Nel caso della frutta a guscio, un campione secondario è una quantità rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione globale, di peso compreso fra 300 g e 1 kg. Allorché il campione elementare contiene derrate preconfezionate, il campione secondario è costituito da un preimballaggio.

 

     i) Campione composito

     Nel caso della frutta a guscio, un campione composito è un miscuglio, del peso di almeno 3 kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. La frutta a guscio che compone il campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.

 

     j) Campione ridotto

     Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.

 

     k) Collo

     Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, nonché le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.

 

     l) Imballaggio di vendita

     Frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita è concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o un modificazione dell'imballaggio.

 

     2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

 

     a) Osservazioni generali

     Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.

 

     b) Identificazione delle partite e/o impressione globale sulla spedizione

     L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio. Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

     Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.

 

     c) Presentazione dei prodotti

     Il controllore designa i colli che intende esaminare, che gli devono quindi essere presentati dalla persona a tal fine incaricata o dal suo rappresentante. L'operazione consiste pertanto nella presentazione del campione globale.

     Se sono necessari campioni ridotti o secondari, il controllore li preleva dal campione globale.

 

     d) Controllo fisico

     - Valutazione del condizionamento e della presentazione in base a campioni elementari

     Occorre verificare la conformità e la pulizia del condizionamento compresa quella dei materiali utilizzati per l'imballaggio, in funzione della loro conformità alle norme. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, il controllore ne verifica l'impiego effettivo.

     - Verifica delle indicazioni esterne in base a campioni elementari

     Innanzi tutto occorre verificare se le indicazioni esterne dei prodotti sono conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dell'ispezione il controllore stabilisce se tali indicazioni sono corrette o se debbono invece essere modificate.

     Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfenzionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e non debbono necessariamente recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, la pellicola di plastica può essere considerata una semplice protezione per prodotti delicati.

     - Controllo della conformità dei prodotti grazie al campione globale o al campione composito e/o a campioni ridotti

     Il controllore decide l'entità del campione globale in modo da poter effettuare la valutazione delle partite e sceglie a caso i colli da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari.

     I colli danneggiati non potranno far parte del campione globale, ma saranno messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.

     Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, il campionamento dovrà interessare almeno le quantità seguenti:

 

Prodotti condizionati

Numero di colli compresi nella partita

Numero di colli da prelevare

(campioni elementari)

Fino a 100

5

Da 101 a 300

7

Da 301 a 500

9

Da 501 a 1 000

10

Oltre 1 000

15 (minimo)

 

 

Prodotti alla rinfusa

Massa della partita, in kg o numero di unità comprese nella partita

Massa dei campioni elementari in kg o numero di unità da prelevare

Fino a 200

10

Da 201 a 500

20

Da 501 a 1 000

30

Da 1 001 a 5 000

60

Oltre 5000

100 (minimo)

 

     Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo) alla rinfusa, i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. Se la partita consta di meno di 5 colli o è di peso inferiore a 10 kg, il controllo verte sulla totalità della partita.

     Il controllore che a seguito di una verifica non sia in grado di prendere una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.

     La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità o che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10 % del volume del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione.

 

     e) Controllo del prodotto

     Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo nel caso della frutta a guscio o quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale, tranne nel caso della frutta a guscio in cui si ricorre al campione composito. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso.

     Per la verifica dei criteri relativi allo stato di sviluppo e/o maturità si può ricorrere a strumenti e metodi previsti a tal scopo nell'ambito delle norme di commercializzazione o conformemente a pratiche riconosciute.

 

     f) Rapporti sui risultati del controllo

     Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 9.

     In caso di constatazione di non conformità, i motivi della stessa devono essere comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante devono altresì essere informati della possibilità di rendere il prodotto conforme alla norma modificandone le indicazioni esterne.

     Se il prodotto presenta dei difetti, la percentuale di prodotto ritenuto non conforme alla norma deve essere precisata.

 

     g) Riduzione del valore del prodotto in seguito al controllo di conformità

     Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.

     L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.»