§ 1.6.L17 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 47.
Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/01/2003
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     


§ 1.6.L17 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 47.

Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2003, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce l'elenco dei prodotti destinati ad essere consegnati freschi al consumatore e che sono oggetto di norme di qualità.

     (2) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono specie diverse di ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e consentono di rispondere alla domanda di taluni consumatori.

     (3) La lealtà degli scambi implica che gli ortofrutticoli freschi venduti in uno stesso imballaggio siano omogenei tra loro per quanto riguarda la qualità. È pertanto necessario ampliare l'elenco dei prodotti che sono oggetto di norme di commercializzazione per inserirvi altri prodotti, quando negli imballaggi per la vendita sono presentati mescolati con prodotti già figuranti nell'elenco in questione.

     (4) Occorre modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     All'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 è aggiunto il testo seguente:

     «Altri prodotti di cui all'articolo 1, quando in un imballaggio per la vendita avente peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi sono presentati mescolati con almeno uno dei prodotti di cui al presente allegato.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 6/2005.