§ 1.6.U99 – Regolamento 4 gennaio 2005, n. 6.
Regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione che rettifica i regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 per quanto riguarda i miscugli di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:04/01/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.U99 – Regolamento 4 gennaio 2005, n. 6.

Regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione che rettifica i regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita.

(G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita si applica ad imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi.

     (2) Si è riscontrato un errore nel regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita, e nel regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, i quali prevedono che i prodotti oggetto di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi possono essere presentati sotto forma di miscugli di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita avente peso netto inferiore a tre chilogrammi.

     (3) Occorre pertanto rettificare i regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 affinché gli imballaggi di vendita oggetto del presente dispositivo possano avere peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 46/2003, i termini «aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi».

 

          Art. 2.

     Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 47/2003, i termini «di peso netto inferiore a 3 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «avente peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.