§ 7.3.110 - Regolamento 5 dicembre 2001, n. 2379.
Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:05/12/2001
Numero:2379


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.3.110 - Regolamento 5 dicembre 2001, n. 2379.

Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

(G.U.C.E. 6 dicembre 2001, n. L 321).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

      (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo realizzate in taluni paesi terzi per i prodotti esportati verso la Comunità.

      (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, i servizi di controllo dei paesi terzi che beneficeranno del riconoscimento rilasceranno certificati di conformità delle merci che le autorità doganali della Comunità potranno accettare ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci stesse. È dunque opportuno prevedere le caratteristiche comuni che i diversi certificati rilasciati dai diversi paesi terzi beneficiari devono rispettare, in particolare per quanto riguarda l'originale e le copie dei certificati, il formato, la stampa, le modalità di compilazione, la numerazione e l'archiviazione, nonché le firme e i timbri che devono figurarvi.

      (3) L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1148/2001 prevede che gli Stati membri attuino un regime di controlli per sondaggio dei certificati rilasciati dai paesi terzi. Tali controlli per sondaggio devono essere tuttavia completati da controlli a posteriori in caso di dubbi manifesti quanto all'autenticità dei certificati o all'esattezza dei dati ivi contenuti.

      (4) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 richiede l'istituzione di una cooperazione amministrativa tra la Comunità e ciascuno dei paesi terzi interessati, al fine di mettere a disposizione delle autorità competenti della Comunità l'insieme delle informazioni a tal fine necessarie. Il contenuto e le modalità di questa cooperazione amministrativa devono essere precisati.

      (5) Ove necessario, il riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate da taluni paesi terzi può richiedere l'organizzazione di ispezioni in loco al fine di valutare i sistemi di controllo all'esportazione dei paesi terzi suddetti. In tal caso, è opportuno prevedere la possibilità di far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96.

      (6) Occorre inoltre completare il modello di etichetta di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1148/2001.

      (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1148/2001.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:

     1) l'articolo 7 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

      (Omissis).

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     d) dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

      (Omissis).

     e) è aggiunto il paragrafo seguente:

      (Omissis).

     2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)