§ 7.2.101 - Regolamento 2 aprile 2002, n. 564.
Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:02/04/2002
Numero:564


Sommario
Art. 1.      Le modifiche che figurano in allegato al presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.2.101 - Regolamento 2 aprile 2002, n. 564.

Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod).

(G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo austriaco ha chiesto per la denominazione "Marchfeldspargel", registrata come indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1778/2001, la modifica della descrizione del prodotto e l'aggiunta di diverse varietà di asparagi.

     (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo spagnolo ha chiesto per la denominazione "Baena", registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96, la modifica della zona geografica, in particolare l'aggiunta del Comune "Castro del Río", nonché una modifica relativa alla descrizione del prodotto.

     (3) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo danese ha chiesto per la denominazione "Lammefjordsgulerod", registrata come indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2002, la modifica della zona geografica, in particolare l'aggiunta delle tre zone circoscritte "Sidinge Fjord, Klintsø e Svinninge Vejle", della prova dell'origine e del legame.

     (4) A seguito dell'esame delle summenzionate tre domande di modifica, si è ritenuto trattarsi di modifiche non secondarie.

     (5) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, trattandosi di modifiche non secondarie, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all'articolo 6.

     (6) È stato considerato che nei tre casi in questione la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92. A seguito della pubblicazione delle summenzionate denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del summenzionato regolamento.

     (7) Di conseguenza, le summenzionate modifiche devono essere registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Le modifiche che figurano in allegato al presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     AUSTRIA

     Marchfeldspargel

     Modifica/modifiche: allegato 2 del disciplinare:

     - Punto 5: "Descrizione delle caratteristiche":

anziché: "La lunghezza massima ammessa è di 21 cm per gli asparagi bianchi e violetti e di 25 cm per gli asparagi violetto-verdi e verdi",

     leggi: "La lunghezza massima ammessa è di 22 cm per gli asparagi bianchi e violetti e di 25 cm per gli asparagi violetto-verdi e verdi".

     - Al punto 5: "Descrizione delle materie prime":

     Vanno aggiunte le seguenti varietà:

     Varietà tedesche: "Eposs, Ravel, Ramos"

     Varietà francesi: "Viola"

     Varietà degli Stati Uniti: "Mary Washington".

     - Al punto 5: "Descrizione delle caratteristiche che differenziano il prodotto da prodotti analoghi":

     Occorre depennare le frasi "La lunghezza massima ammessa è di 21 cm per gli asparagi bianchi e violetti. Prodotti analoghi misurano 22 cm di lunghezza".

 

     SPAGNA

     Baena

     - Al paragrafo "descrizione":

     anziché: "gli oli di questa denominazione corrispondono ai seguenti tipi:

     Tipo A. Acidità massima 0,5°. Sapore fruttato gradevole dolce.

     Tipo B. Acidità massima 0,9°. Sapore fruttato gradevole dolce.

     Tipo C. Acidità massima 1,3°. Sapore soave dolce.

     Tipo D. Acidità massima 1°. Sapore di frutta intenso e mandorlato amaro.

     Il colore di questi oli oscillerà dal giallo dorato al verdastro intenso. Inoltre essi presenteranno le seguenti caratteristiche analitiche:

     Indice di perossidi: 0,15 al massimo

     K 270: 0,1% al massimo

     Umidità: 0,1% al massimo

     Impurezze: 0,1% al massimo",

     leggi: "Gli oli di questa denominazione corrispondono ai seguenti tipi:

     Tipo A. Acidità massima 0,4°; aroma e sapore fruttato intenso, leggero mandorlato amaro.

     Tipo B. Acidità massima 1°; aroma e sapore fruttato maturo, gradevole e dolce.

     I due tipi di olio vergine definiti possono avere una colorazione oscillante dal giallo verdastro al giallo dorato.

     Inoltre, essi presenteranno le seguenti caratteristiche analitiche:

     Indice di perossidi: al massimo 15 m.eq. di ossigeno attivo per Kg di olio.

     Assorbenza alla radiazione ultravioletta (K 270): 0,1% , al massimo.

     Umidità: 0,1% al massimo

     Impurezze: 0,1% al massimo".

     - Nel testo del paragrafo "zona geografica":

     nella frase: "La zona è costituita dai terreni situati all'interno dei confini comunali di Baena, Luque, Doña Mencía, Nueva Carteya y Zuheros",

     aggiungere: "Castro del Río".

 

     DANIMARCA

     Lammefjordsgulerod

     - Zona geografica:

     anziché: "La carota del Lammefjord proviene dalla zona bonificata del Lammefjord, delimitata dal Ringkanal e dalla diga di Audebo. Quanto al Lammefjord, esso si trova a Odsherred, nello Sjælland (Danimarca).",

     leggi: "La carota del Lammefjord proviene dalla zona bonificata del Lammefjord, delimitata dal Ringkanal e dalla diga di Audebo. Quanto al Lammefjord, esso si trova a Odsherred, nello Sjælland (Danimarca) . Svinninge Vejle è la parte più interna del fiordo di Lammefjord, ora prosciugato. Originariamente la zona bonificata di fronte al Lammefjord era costituita da prati e acquitrini. Sidinge Fjord è una zona, anch'essa bonificata, dell'Isefjord, situato a nord del Lammefjord. Klintsø è la zona più settentrionale. Originariamente era un fiordo, la cui imboccatura è stata chiusa da depositi alluvionali. La zona è anch'essa circondata da canali di drenaggio.".

     - Prova dell'origine:

     anziché: "Le carote del Lammefjord devono essere ripulite e condizionate in lavatoi riconosciuti del Lammefjord ed è là che si raccoglie la documentazione relativa all'origine. Tra le condizioni per ottenere il riconoscimento dei lavatoi figurano l'iscrizione quotidiana, in registri di controllo, dei quantitativi di carote che giungono dai luoghi di produzione e una chiara separazione fisica delle carote del Lammefjord da quelle che potrebbero giungere "dall'esterno". Un ulteriore controllo di tali condizioni è costituito dal controllo IP effettuato dalla direzione dei prodotti vegetali.",

     leggi: "Le carote del Lammefjord devono essere ripulite e condizionate in lavatoi riconosciuti del Lammefjord ed è là che si raccoglie la documentazione relativa all'origine. Tra le condizioni per ottenere il riconoscimento dei lavatoi figurano l'iscrizione quotidiana, in registri di controllo, dei quantitativi di carote che giungono dai luoghi di produzione e la garanzia di una chiara separazione fisica delle carote del Lammerfjord da carote coltivate su un suolo sabbioso ordinario al di fuori delle zone menzionate. Un ulteriore controllo di tali condizioni è costituito dal controllo IP effettuato dalla direzione dei prodotti vegetali."

     - Legame:

     anziché: "La bonifica del Lammefjord, avviata nel 1873, ha dato luogo ad una zona agricola di eccezionale qualità, in quanto il fondo melmoso del vecchio fiordo risultava molto ricco di elementi nutritivi provenienti dagli animali morti e dai vegetali che vi si sono depositati e decomposti nel corso dei millenni, trasformandosi in fango: in alcuni punti lo spessore di tali strati supera i 20 m. Alla melma si sono aggiunti depositi sabbiosi e soprattutto particelle di argilla. Praticamente su gran parte del Lammefjord non si trovano pietre e le numerose conchiglie di molluschi e di ostriche che vi si sono depositate garantiscono al suolo un elevato tenore di calcio.

     Dove anticamente si trovavano le sponde il suolo è sabbioso e la sabbia è levigata, formata da granelli più soffici e rotondi di quelli normalmente presenti in altri suoli sabbiosi. Tutti questi aspetti sono importanti per la coltura delle carote del Lammefjord.",

     leggi: "Nella regione del Lammefjord la prima zona ad essere bonificata è stata quella del fiordo di Siding, seguita dall'area di Svinninge Vejle. Nel 1873 è iniziata la bonifica dell'area più vasta, quella del Lammefjord. Per ultima è stata bonificata l'area di Klintsø. Si è così creata una zona agricola di eccezionale qualità, in quanto il fondo melmoso del vecchio fiordo risultava molto ricco di elementi nutritivi provenienti dagli animali morti e dai vegetali che vi si sono depositati e decomposti nel corso dei millenni, trasformandosi in fango: in alcuni punti lo spessore di tali strati supera i 20 m. Alla melma si sono aggiunti depositi sabbiosi e soprattutto particelle di argilla. Praticamente su gran parte del Lammefjord non si trovano pietre e le numerose conchiglie di molluschi e di ostriche che vi si sono depositate garantiscono al suolo un elevato tenore di calcio.

     Dove anticamente si trovavano le sponde il suolo è sabbioso e la sabbia è levigata, formata da granelli più soffici e rotondi di quelli normalmente presenti in altri suoli sabbiosi: in questo modo le carote non si graffiano al momento della raccolta e si evita così che assumano la colorazione grigiastra che caratterizza comunemente le carote coltivate su suoli sabbiosi. Tutti questi aspetti sono importanti per la coltura delle carote del Lammefjord."