§ 7.2.72 – Regolamento 14 luglio 1992, n. 2081.
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:14/07/1992
Numero:2081


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana [...]
Art. 2.      1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento
Art. 3.      1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o [...]
Art. 4.      1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare
Art. 5. 
Art. 6.      1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4
Art. 7.      1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla [...]
Art. 8.      Le menzioni «DOP», «IGP» o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento
Art. 9.      Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e [...]
Art. 11.      1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta
Art. 11 bis. 
Art. 12.      1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che
Art. 12 bis. 
Art. 12 ter. 
Art. 12 quater. 
Art. 12 quinquies. 
Art. 13.      1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro
Art. 14.      1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15
Art. 17. 
Art. 18.      Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 7.2.72 – Regolamento 14 luglio 1992, n. 2081. [1]

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

(G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

     Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

     Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15 [2].

     2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

     3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «denominazione d'origine»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

     - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

     - la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione,

trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

     b) «indicazione geografica»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

     - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

     - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

     3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

     4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

     - la zona di produzione della materia prima sia delimitata,

     - sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e

     - esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.

     5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.

     6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.

     7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione [3].

 

     Art. 3.

     1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

     - della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

     - della situazione esistente in altri Stati membri,

     - delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.

     3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

     2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

     a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

     b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

     c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

     d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

     e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo [4];

     f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

     g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;

     h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

     i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

 

     Art. 5. [5]

     1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per «associazioni» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.

     2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b),

     3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.

     4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.

     5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.

     Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera, o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in un altro Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro investito della domanda consulta lo Stato membro o il paese terzo in questione.

     Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni, o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.

     Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

     Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

     Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari.

     Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione. [6]

     6. Gli Stati membri mettone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

     La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.

     La Commissione pubblica le domande di registrazione presentate e le relative date di deposito. [7]

     2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla basa delle sue conclusioni.

     3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette», che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.

     4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

     - le denominazioni iscritte nel registro;

     - le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.

     5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 15.

     6. Allorché la domanda riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, prima della registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15.

     La registrazione di una denominazione omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

     - una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari,

     - l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. [8]

 

     Art. 7.

     1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

     3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.

     4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

     - oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 [9],

     - oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

     - oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

     5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

     a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

     b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

 

     Art. 8.

     Le menzioni «DOP», «IGP» o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica. La procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis. Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione [10].

     2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

     Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

     A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

     La norma o la versione da applicare della norma EN 45011, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     La norma equivalente o la versione da applicare della norma equivalente, allorché si tratta dei paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15. [11]

     4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

     5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

     6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

     7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.

 

     Art. 11.

     1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.

     2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate.

     3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

     4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione. La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [12].

 

          Art. 11 bis. [13]

     Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti:

     a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione, presentata dall'associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione;

     b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato.

     Norme specifiche possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 12.

     1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

     - il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;

     - nel paese terzo interessato esistono un sistema di controllo e un diritto d'opposizione equivalenti a quelli definiti dal presente regolamento [14];

     - il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.

     2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

     L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

     3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione constata, secondo la procedura di cui all'articolo 15, se un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza e offre le garanzie ai sensi del paragrafo 1, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12 bis [15].

 

     Art. 12 bis. [16]

     1. Nel caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica. La domanda include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all'articolo 4.

     Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in uno Stato membro, il paese terzo investito della domanda consulta lo Stato membro in questione.

     Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.

     Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     2. Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ritiene che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte, esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola:

     a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;

     b) di una dichiarazione da cui risulta che gli elementi previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio; e

     c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.

     3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

 

          Art. 12 ter. [17]

     1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, che la domanda di registrazione trasmessa da un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

     Se la Commissione:

     a) è giunta alla conclusione che la denominazione soddisfa le condizioni per essere protetta, essa procede alla pubblicazione della domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. Prima della pubblicazione, la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15;

     b) è giunta alla conclusione che la denominazione non soddisfa le condizioni per essere protetta, essa decide, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).

     2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), alle seguenti condizioni:

     a) se l'opposizione proviene da uno Stato membro o da un membro dell'OMC, si applicano rispettivamente l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o l'articolo 12 quinquies;

     b) se l'opposizione proviene da un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui la persona fisica o giuridica summenzionata ha residenza o sede, che la trasmette alla Commissione.

     La dichiarazione d'opposizione e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

     3. La Commissione esamina la ricevibilità conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità. Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

     4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle denominazioni in questione nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

 

          Art. 12 quater. [18]

     L'associazione o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

     Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.

     La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

 

          Art. 12 quinquies. [19]

     1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può opporsi alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione, debitamente motivata, allo Stato nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una lingua della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.

     2. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.

     3. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

 

     Art. 13.

     1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

     a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

     b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

     c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

     d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

     2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempre che:

     - i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,

     - le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

     - dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate [20].

     3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

     4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, un periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 12 ter, paragrafo 3 e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

     Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 [21].

     5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     - la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla base di prassi leali e costanti,

     - sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e

     - il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.

     La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata in questione può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.

     L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta. [22]

 

     Art. 14.

     1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

     I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. [23]

     2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [24].

     3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

 

     Art. 15. [25]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

 

     Art. 17. [26]

     1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

     Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione [27].

     2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

     3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [28]

 

     Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

     - Birre

     - Bevande a base di estratti di piante

     - Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

     - Gomme e resine naturali

     - Pasta di mostarda

     - Paste alimentari

 

 

ALLEGATO II [29]

 

     Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

     - Fieno

     - Oli essenziali

     - Sughero

     - Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

     - Fiori e piante ornamentali

     - Lana

     - Vimine


[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 510/2006.

[2] Paragrafo modificato dall'art 1 del regolamento (CE) n. 535/97 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[3] Paragrafo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[8] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[9] Alinea così sostituita dall'art 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

[10] Paragrafo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[13] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[14] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[15] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[16] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[17] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[18] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art 1 del regolamento (CE) n. 535/97 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[21] Paragrafo aggiunto dall'art 1 del regolamento (CE) n. 535/97 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[22] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[24] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[25] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[26] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[27] Comma aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[28] Allegato così sostiutito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

[29] Allegato modificato dall'art 1 del regolamento (CE) n. 1068/97 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000 e così sostiutito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.