§ 6.4.48 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2173.
Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:20/12/2005
Numero:2173


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     


§ 6.4.48 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2173.

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno accolto con favore la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) come primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

      (2) Il piano d’azione pone l’accento sulle riforme nel campo del governo e dell’acquisizione di capacità, sostenute da azioni volte a sviluppare la cooperazione multilaterale e da misure complementari dal lato della domanda intese a ridurre il consumo di legname tagliato illegalmente, contribuendo al più ampio obiettivo della gestione sostenibile delle foreste nei paesi produttori di legname.

      (3) Il piano d’azione individua la predisposizione di un sistema di licenze quale misura volta ad assicurare che solo il legno e i prodotti derivati ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità e sottolinea che tale sistema di licenze non dovrebbe ostacolare il commercio legale.

      (4) Per attuare il sistema di licenze occorre assoggettare le importazioni nella Comunità di legno e di prodotti derivati ad una serie di verifiche e di controlli intesi a garantire la legalità di questi prodotti.

      (5) A tal fine, la Comunità dovrebbe concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali che devono imporre ai paesi partner o alle organizzazioni regionali l’obbligo giuridicamente vincolante di attuare il sistema di licenze nell’ambito del programma stipulato in ogni accordo di partenariato.

      (6) Nell’ambito del sistema di licenze, taluni legni e prodotti derivati esportati da un paese partner e che entrano nella Comunità a qualsiasi valico doganale designato per la loro immissione in libera pratica dovrebbero essere coperti da una licenza rilasciata dal paese partner ove si attesti che il legno e i prodotti derivati sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente importato in un paese partner in conformità della legislazione nazionale, come stabilito dal rispettivo accordo di partenariato. La conformità a tali norme dovrebbe essere soggetta al controllo di una terza parte.

      (7) Prima di immettere in libera pratica un carico nella Comunità, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare che questo sia coperto da una licenza valida.

      (8) Ogni Stato membro dovrebbe determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

      (9) Il sistema di licenze dovrebbe coprire inizialmente una gamma limitata di legni e di prodotti derivati. Laddove concordato, la gamma dei prodotti potrebbe essere estesa ad altre categorie di prodotti.

      (10) È importante rivedere gli allegati che specificano i paesi e i prodotti coperti prontamente dal sistema di licenze. Queste revisioni dovrebbero tener conto del progresso nell’attuazione degli accordi di partenariato. Un paese partner può essere aggiunto all’allegato I allorquando notifica alla Commissione, e la Commissione conferma, che esso ha istituito tutti i controlli necessari per rilasciare licenze per tutti i prodotti elencati nell’allegato II. Un paese partner può essere tolto dall’allegato I presentando preavviso di un anno della sua intenzione di recedere dall’accordo di partenariato o con effetto immediato in caso di sospensione dell’accordo di partenariato.

      (11) L’allegato II può essere modificato quando la Commissione e tutti i paesi partner sono d’accordo sulla modifica. L’allegato III può essere modificato quando la Commissione e i paesi partner interessati sono d’accordo sulla modifica.

      (12) Le modifiche degli allegati I, II e III sarebbero misure d’attuazione di natura tecnica per semplificare e sveltire la procedura e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione. Tali modifiche dovrebbero comprendere i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

      (13) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, distinguendo fra le misure soggette alla procedura del comitato di regolamentazione e quelle soggette alla procedura del comitato di gestione. In determinati casi, per maggiore efficienza, la procedura del comitato di gestione è la più appropriata,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l’importazione di taluni legni e prodotti derivati, inteso ad attuare il sistema di concessione di licenze FLEGT.

     2. Il sistema di concessione di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname.

     3. Il presente regolamento si applica alle importazioni di legno e di prodotti derivati indicati negli allegati II e III provenienti dai paesi partner di cui all’allegato I.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     1) «sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale» (di seguito «sistema di licenze FLEGT»): il rilascio di licenze per il legno ed i prodotti derivati per l’esportazione verso la Comunità da paesi partner e la sua attuazione nella Comunità, in particolare nelle disposizioni comunitarie sui controlli alle frontiere;

     2) «paese partner»: qualsiasi Stato od organizzazione regionale che aderisce ad un accordo di partenariato di cui all’allegato I;

     3) «accordo di partenariato»: un accordo tra la Comunità e un paese partner con cui la Comunità e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT;

     4) «organizzazione regionale»: un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze che le attribuiscono la capacità di aderire ad un accordo di partenariato a loro nome nelle questioni disciplinate dal sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato I;

     5) «licenza FLEGT»: un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici;

     6) «soggetto commerciale»: l’attore privato o pubblico che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati;

     7) «autorità di rilascio delle licenze»: la o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT;

     8) «autorità competente/competenti»: la o le autorità designate dagli Stati membri per verificare le licenze FLEGT;

     9) «legno e prodotti derivati»: i prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

     10) «legname prodotto legalmente»: il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato;

     11) «importazione»: l’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

     12) «carico»: un carico di legno e di prodotti derivati;

     13) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nella Comunità;

     14) «monitoraggio da parte di terzi»: un sistema attraverso il quale un’organizzazione indipendente dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname effettua controlli e redige relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

 

CAPO II

SISTEMA DI LICENZE FLEGT

 

          Art. 3.

     1. Il sistema di licenze FLEGT si applica unicamente alle importazioni provenienti dai paesi partner.

     2. Ciascun accordo di partenariato indica una scadenza concordata per dare attuazione agli impegni assunti nell’ambito di detto accordo.

 

          Art. 4.

     1. È vietata l’importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.

     2. Le licenze FLEGT possono basarsi su sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner, a condizione che tali sistemi siano stati valutati e approvati secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, onde fornire le necessarie garanzie circa la legalità dei prodotti in questione.

     3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione riesamina tale deroga entro il 30 dicembre 2010.

 

          Art. 5.

     1. Una licenza FLEGT relativa a ciascun carico è messa a disposizione dell’autorità competente contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente.

     L’importazione di legno e di prodotti derivati ai sensi di una licenza FLEGT rilasciata ad un operatore del mercato è accettata per tutto il periodo di validità di detta licenza.

     2. Le autorità competenti consentono alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

     3. Le autorità competenti consentono alle persone o agli organismi indicati dai paesi partner come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT di accedere ai documenti e ai dati pertinenti, ma le autorità competenti non sono tenute a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.

     4. Le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio.

     5. In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall’accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione.

     6. Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.

     7. Le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche sono a carico dell’importatore, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

     8. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

     9. La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l’applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

          Art. 6.

     1. Le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.

     2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 7.

     1. Gli Stati membri designano le autorità competenti preposte all’attuazione del presente regolamento e prendono contatti con la Commissione.

     2. La Commissione trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dai paesi partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze.

 

          Art. 8.

     1. Gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 aprile una relazione annuale concernente l’anno civile precedente che riporti gli elementi seguenti:

     a) i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

     b) il numero di licenze FLEGT ricevute, suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

     c) il numero dei casi e dei quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1.

     2. La Commissione definisce un modello delle relazioni annuali, al fine di facilitare il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT.

     3. Entro il 30 giugno la Commissione prepara una relazione annuale di sintesi, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali per l’anno civile precedente, e la rendono accessibile al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 9.

     Due anni dopo l’entrata in vigore del primo accordo di partenariato la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, basata in particolare sulle relazioni di sintesi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e sulle revisioni degli accordi di partenariato. Detta relazione è corredata, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.

 

          Art. 10.

     1. Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

     2. Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

     3. Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione dell’accordo di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.

 

          Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (di seguito «comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

PAESI PARTNER E LORO AUTORITÀ DESIGNATE DI RILASCIO DELLE LICENZE

 

 

ALLEGATO II

Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT a prescindere dal paese partner

 

Voce SA

Descrizione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

 

 

ALLEGATO III

Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT

solo in relazione ai paesi partner corrispondenti

 

Paese partner

Voce SA

Descrizione

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