§ 41.7.246 - D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:23/04/2002
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni in materia di energia
Art. 2.  Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
Art. 3.  Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
Art. 4.  Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste
Art. 5.  Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche
Art. 6.  Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
Art. 7.  Norme transitorie
Art. 8.  Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9.  Disposizione finanziaria
Art. 10.  Trasferimento di personale
Art. 11.  Oneri per il personale


§ 41.7.246 - D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese

(G.U. 14 giugno 2002, n. 138)

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.

 

          Art. 2. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

     1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

     a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

     b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

     c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

     d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

     e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

     f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

     g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

     h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

     i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

     l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

     m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

     n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

     o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

     p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

     q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

     r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

     s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

     2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

     3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.

 

          Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.

     2. E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

     3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.

 

          Art. 4. Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

     1. La regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

 

          Art. 5. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche

     1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

     a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

     b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;

     c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

     d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;

     e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

     f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

     g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

     h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

 

          Art. 6. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

          Art. 7. Norme transitorie

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

     2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.

 

          Art. 8. Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente.

     2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.

     3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1° gennaio 2002.

 

          Art. 9. Disposizione finanziaria

     1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo è attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica.

     3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificherà l'articolo 49 dello statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.

 

          Art. 10. Trasferimento di personale

     1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

     2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.

     3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

     4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3.

     5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.

 

          Art. 11. Oneri per il personale

     1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unità di personale.

     2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.