§ 58.6.79 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:25/11/1996
Numero:624


Sommario
Art. 1.  Attività soggette.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Vigilanza.
Art. 4.  Esercizio della vigilanza.
Art. 5.  Misure generali di tutela.
Art. 6.  Documento di sicurezza e di salute.
Art. 7.  Obblighi.
Art. 8.  Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 9.  DSS coordinato.
Art. 10.  Contenuti del DSS.
Art. 11.  Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.
Art. 12.  Mezzi di evacuazione e di salvataggio.
Art. 13.  Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.
Art. 14.  Informazione dei lavoratori.
Art. 15.  Sorveglianza sanitaria.
Art. 16.  Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.
Art. 18.  Trasmissione documentazione.
Art. 19.  Sistemazione dei luoghi di lavoro.
Art. 20.  Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.
Art. 21.  Lavoratori competenti.
Art. 22.  Istruzioni scritte.
Art. 23.  Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.
Art. 24.  Lavoratori portatori di handicap.
Art. 25.  Infortuni ed incidenti.
Art. 26.  Inchieste sugli infortuni.
Art. 27.  Infortuni in mare.
Art. 28.  Statistiche degli infortuni.
Art. 29.  Misure di carattere generale.
Art. 30.  Disposizioni specifiche.
Art. 31.  Verifiche periodiche.
Art. 32.  Obblighi di manutenzione.
Art. 33.  Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.
Art. 34.  Recipienti a pressione.
Art. 35.  Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.
Art. 36.  Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.
Art. 37.  Vie ed uscite di emergenza.
Art. 38.  Illuminazione naturale ed artificiale.
Art. 39.  Vie di circolazione ed aree con pericolo.
Art. 40.  Luoghi di lavoro esterni.
Art. 41.  Attrezzature igienico-sanitarie.
Art. 42.  Norme applicabili.
Art. 43.  Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.
Art. 44.  Protezione contro il rischio di esplosione.
Art. 45.  Protezione dalle atmosfere nocive.
Art. 46.  Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.
Art. 47.  Trasporti.
Art. 48.  Attrezzature di salvataggio.
Art. 49.  Esercitazioni di sicurezza.
Art. 50.  Misure generali per le aree di deposito.
Art. 51.  Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.
Art. 52.  Coltivazione.
Art. 53.  Piani topografici dei lavori.
Art. 54.  Vie di uscita.
Art. 55.  Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.
Art. 56.  Armature di sostegno e stabilità dei terreni.
Art. 57.  Ventilazione.
Art. 58.  Cantieri grisutosi.
Art. 59.  Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.
Art. 60.  Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.
Art. 61.  Misure preventive per l'evacuazione del personale.
Art. 62.  Controllo della presenza in sotterraneo.
Art. 63.  Organizzazione del salvataggio.
Art. 64.  Campo di applicazione.
Art. 65.  Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione.
Art. 66.  Controllo dei pozzi.
Art. 67.  Personale addetto.
Art. 68.  Cementazioni.
Art. 69.  Circolazione del fango.
Art. 70.  Perforazioni con fluidi diversi dal fango.
Art. 71.  Perforazioni per minerali salini.
Art. 72.  Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive.
Art. 73.  Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione.
Art. 74.  Porte e portoni.
Art. 75.  Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro.
Art. 76.  Operazioni simultanee.
Art. 77.  Intervento ai pozzi.
Art. 78.  Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza.
Art. 79.  Esercitazioni di sicurezza.
Art. 80.  Sicurezza e lotta antincendio.
Art. 81.  Norme antincendio per i pozzi.
Art. 82.  Distanze di sicurezza.
Art. 83.  Servizio antincendio e piano di emergenza.
Art. 84.  Presentazione dei progetti.
Art. 85.  Verifica e collaudo degli impianti.
Art. 86.  Impianti elettrici.
Art. 87.  Attrezzature di salvataggio.
Art. 88.  Capo piattaforma e Comandante.
Art. 89.  Misure generali di prevenzione degli incendi.
Art. 90.  Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili.
Art. 91.  Norme antincendio.
Art. 92.  Impianti modulari.
Art. 93.  Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini.
Art. 94.  Comandi a distanza in caso di emergenza.
Art. 95.  Punti sicuri di raduno e liste d'appello.
Art. 96.  Evacuazione e salvataggio.
Art. 97.  Camera iperbarica.
Art. 98.  Alloggi.
Art. 99.  Movimento degli elicotteri.
Art. 100.  Norma finale.
Art. 101.  Adeguamento tecnico.
Art. 102.  Disposizioni finanziarie.
Art. 103.  Norme soppresse.
Art. 104.  Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili.
Art. 105.  Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti.
Art. 106.  Violazioni amministrative.
Art. 107.  Estinzione delle contravvenzioni.


§ 58.6.79 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293 - S.O.).

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Campo di applicazione

 

Art. 1. Attività soggette.

     1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

     2. Le norme del presente decreto si applicano:

     a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

     b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

     c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

     d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

     e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

     3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, e al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

     a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo l, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;

     b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;

     c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

 

     Art. 3. Vigilanza.

     1. Ai sensi delle norme vigenti:

     a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

     b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

 

     Art. 4. Esercizio della vigilanza.

     1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

     2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

     3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

 

     Art. 5. Misure generali di tutela.

     1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti:

     a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

     b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;

     c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

     d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

     e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;

     f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;

     g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;

     h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;

     i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;

     l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;

     m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 6. Documento di sicurezza e di salute.

     1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».

     2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

     3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subìto modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.

     4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

     a) il DSS prima dell'inizio delle attività;

     b) gli aggiornamenti del DSS.

 

     Art. 7. Obblighi.

     1. II datore di lavoro:

     a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;

     b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

     2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

 

     Art. 8. Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.

     1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

     2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.

     3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.

     4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

 

          Art. 9. DSS coordinato.

     1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma l, lettera a).

     2. Nei casi di cui al comma 1:

     a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

     b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

     c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

 

     Art. 10. Contenuti del DSS.

     1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

     a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;

     b) mezzi di evacuazione e salvataggio;

     c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;

     d) sorveglianza sanitaria;

     e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;

     f) manutenzione del materiale di sicurezza;

     g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;

     h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;

     i) esercitazioni di sicurezza;

     l) aree di deposito;

     m) stabilità dei fronti;

     n) armature di sostegno;

     o) modalità della ventilazione;

     p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;

     q) evacuazione del personale;

     r) organizzazione del servizio di salvataggio;

     s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;

     t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;

     u) impiego dell'uso di esplosivo;

     v) eventuale programma di attività simultanee;

     z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;

     aa) misure specifiche per impianti modulari;

     bb) comandi a distanza in caso di emergenza;

     cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;

     dd) disponibilità della camera iperbarica;

     ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

     2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

     a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

     b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

 

     Art. 11. Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.

     1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

     a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

     b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

 

     Art. 12. Mezzi di evacuazione e di salvataggio.

     1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

 

     Art. 13. Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.

     1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

 

     Art. 14. Informazione dei lavoratori.

     1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

     2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

 

     Art. 15. Sorveglianza sanitaria.

     1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

     2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 nonché quelle di cui al titolo XVI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

     3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo, n. 626 del 1994.

Capo III

Norme generali

 

     Art. 16. Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

     1. La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

     a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;

     b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

     2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

     1. - 2. [1].

     3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

 

     Art. 18. Trasmissione documentazione.

     1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.

     2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.

     3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

 

     Art. 19. Sistemazione dei luoghi di lavoro.

     1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

     2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.

 

     Art. 20. Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.

     1. - 2. [2].

     3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.

     4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

     5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

     6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.

     7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.

     8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

     9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

     10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

     11. - 18. [3].

 

     Art. 21. Lavoratori competenti.

     1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

 

     Art. 22. Istruzioni scritte.

     1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

 

     Art. 23. Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.

     1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.

     2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

 

     Art. 24. Lavoratori portatori di handicap.

     1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

 

     Art. 25. Infortuni ed incidenti.

     1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.

     2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.

     3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.

     4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.

     5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.

     6. E' facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

     7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

     8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

 

     Art. 26. Inchieste sugli infortuni.

     1. II funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostante che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.

     2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.

     3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

 

     Art. 27. Infortuni in mare.

     1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.

     2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.

     3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.

     4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.

 

     Art. 28. Statistiche degli infortuni.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.

Capo IV

Attrezzature ed impianti meccanici,

elettrici ed elettromeccanici

 

     Art. 29. Misure di carattere generale.

     1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.

     2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.

     3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.

     4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

 

     Art. 30. Disposizioni specifiche.

     1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.

     2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.

     3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675 e al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727, nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

     4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

 

     Art. 31. Verifiche periodiche.

     1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955, nel citato decreto n. 128 del 1959 e nel citato decreto n. 886 del 1979.

     2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.

     3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

     5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Capo V

Manutenzione

 

     Art. 32. Obblighi di manutenzione.

     1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.

     2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

 

     Art. 33. Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.

     1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.

     2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

 

     Art. 34. Recipienti a pressione.

     1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.

     2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Capo VI

Disposizioni tecniche

 

     Art. 35. Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.

     1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.

     3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

 

     Art. 36. Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.

     2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

 

     Art. 37. Vie ed uscite di emergenza.

     1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

     2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.

     3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

 

     Art. 38. Illuminazione naturale ed artificiale.

     1. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.

     2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

     3. Nelle attività condotte mediante perforazione le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

 

     Art. 39. Vie di circolazione ed aree con pericolo.

     1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.

     2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.

 

     Art. 40. Luoghi di lavoro esterni.

     1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

 

     Art. 41. Attrezzature igienico-sanitarie.

     1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

     2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.

     3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.

 

     Art. 42. Norme applicabili.

     1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

TITOLO II

Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute

applicabili alle attività estrattive a cielo aperto

o sotterranee, nonché agli impianti

pertinenti di superficie

Capo I

Norme comuni

 

     Art. 43. Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.

     1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati.

     2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

     3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuarvi lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

 

     Art. 44. Protezione contro il rischio di esplosione.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

 

     Art. 45. Protezione dalle atmosfere nocive.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse, il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.

     2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.

     3. [4].

 

     Art. 46. Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.

     1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

     2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.

 

     Art. 47. Trasporti.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.

     2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

 

     Art. 48. Attrezzature di salvataggio.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.

     2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

     3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

     Art. 49. Esercitazioni di sicurezza.

     1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

 

     Art. 50. Misure generali per le aree di deposito.

     1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

     Art. 51. Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.

     1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

     2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

     3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.

     4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

Capo II

Norme applicabili alle attività a cielo aperto

 

     Art. 52. Coltivazione.

     1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

     2. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

     a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

     b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

Capo III

Norme applicabili alle attività in sotterraneo

 

     Art. 53. Piani topografici dei lavori. [5]

 

     Art. 54. Vie di uscita. [6]

 

     Art. 55. Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.

     1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.

     2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

 

     Art. 56. Armature di sostegno e stabilità dei terreni.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.

     2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

 

     Art. 57. Ventilazione.

     1. [7].

     2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

 

     Art. 58. Cantieri grisutosi.

     1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

     2. - 4. [8].

 

     Art. 59. Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

     2. Le disposizioni del Titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

     3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

     4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

 

     Art. 60. Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.

     1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

 

     Art. 61. Misure preventive per l'evacuazione del personale.

     1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.

     2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

 

     Art. 62. Controllo della presenza in sotterraneo.

     1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranee; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

 

     Art. 63. Organizzazione del salvataggio.

     1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui ai Capo X del Titolo X nonché agli articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

TITOLO III

Norme specifiche in materia di sicurezza

e di salute applicabili alle attività estrattive

condotte mediante perforazione

Capo I

Norme comuni applicabili alle attività

di terraferma ed in mare

 

     Art. 64. Campo di applicazione.

     1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:

     a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;

     b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;

     c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;

     d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.

     2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

 

     Art. 65. Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione. [9]

 

     Art. 66. Controllo dei pozzi.

     1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

     2. - 4. [10].

 

     Art. 67. Personale addetto.

     1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

     2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

 

     Art. 68. Cementazioni. [11]

 

     Art. 69. Circolazione del fango. [12]

 

     Art. 70. Perforazioni con fluidi diversi dal fango.

     1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi areati o ad aria.

     2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

 

     Art. 71. Perforazioni per minerali salini.

     1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli articoli 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, come modificati dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.

 

     Art. 72. Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive.

     1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.

     2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.

     3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.

     4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.

     5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.

     6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.

     7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.

     8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

     Art. 73. Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione.

     1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

     3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

 

     Art. 74. Porte e portoni.

     1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

     2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

     3. Alle attività di cui al presente capo si applica l'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

 

     Art. 75. Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro.

     1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 76. Operazioni simultanee.

     1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.

     2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:

     a) del programma di perforazione dei pozzi;

     b) del programma di intervento ai pozzi;

     c) delle operazioni speciali da eseguire.

     3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.

     4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.

     5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.

     6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.

     7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

 

     Art. 77. Intervento ai pozzi.

     1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.

     2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

     3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.

     4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.

 

     Art. 78. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza.

     1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:

     a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

     b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;

     c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.

     2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.

     3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

     4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

 

     Art. 79. Esercitazioni di sicurezza.

     1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

     a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

     b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

     c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

Capo II

Norme applicabili alle attività di terraferma

 

     Art. 80. Sicurezza e lotta antincendio.

     1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

     2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.

     3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

 

     Art. 81. Norme antincendio per i pozzi. [13]

 

     Art. 82. Distanze di sicurezza. [14]

 

     Art. 83. Servizio antincendio e piano di emergenza.

     1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

 

     Art. 84. Presentazione dei progetti.

     1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme del citato decreto n. 128 del 1959 e del citato decreto n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.

     2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e al D.M. 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

     4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

     5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.

     6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.

 

     Art. 85. Verifica e collaudo degli impianti.

     1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.

     2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.

     3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

     4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.

     5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

 

     Art. 86. Impianti elettrici.

     1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

 

     Art. 87. Attrezzature di salvataggio.

     1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.

     2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.

Capo III

Norme applicabili alle attività a mare

 

     Art. 88. Capo piattaforma e Comandante.

     1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

     2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

 

     Art. 89. Misure generali di prevenzione degli incendi.

     1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

     2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

     a) sistemi di rivelazione di incendi;

     b) allarmi antincendio;

     c) condutture principali acqua antincendio;

     d) manichette e idranti antincendio;

     e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;

     f) impianti a pioggia;

     g) sistemi di estintori a gas;

     h) sistemi di estintori a schiuma;

     i) estintori portatili;

     l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

     3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

     4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

 

     Art. 90. Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili.

     1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

     2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

     3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

     4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

     5. Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.

     6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.

     7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.

     8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.

     9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

 

     Art. 91. Norme antincendio. [15]

 

     Art. 92. Impianti modulari.

     1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.

     3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.

     5. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

     6. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

     7. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

 

     Art. 93. Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini.

     1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

     2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

     4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

     5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

     6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

 

     Art. 94. Comandi a distanza in caso di emergenza.

     1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

 

     Art. 95. Punti sicuri di raduno e liste d'appello.

     1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

     2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

     3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

     4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

     5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

 

     Art. 96. Evacuazione e salvataggio.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

     2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

     3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

     4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

     a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;

     b) essere disponibili in numero sufficiente;

     c) essere adeguati al luogo di lavoro;

     d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

 

     Art. 97. Camera iperbarica. [16]

 

     Art. 98. Alloggi.

     1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

     a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;

     b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;

     c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie;

     d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

     2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

     3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

 

     Art. 99. Movimento degli elicotteri.

     1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

     2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

     3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 100. Norma finale.

     1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003.

     2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.

     3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.

     4. Gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

 

     Art. 101. Adeguamento tecnico.

     1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità.

 

     Art. 102. Disposizioni finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.

     2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

 

     Art. 103. Norme soppresse.

     1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

     a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;

     b) la dizione «Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» che figura nel Titolo III;

     c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;

     d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411;

     e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;

     f) la dizione «sentito il Consiglio Superiore delle Miniere» agli articoli 8, 282, 349 644 e 687-bis;

     g) l'articolo 678, ultimo comma.

     2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:

     a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;

     b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.

TITOLO V

Sanzioni

 

     Art. 104. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili.

     1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.

     2. Il titolare è punito:

     a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;

     b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.

     3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96;

     b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;

     c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.

     4. Il direttore responsabile è punito:

     a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;

     b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

 

     Art. 105. Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti.

     1. I preposti sono puniti:

     a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45, commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70, comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;

     b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46, comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.

     2. I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

 

     Art. 106. Violazioni amministrative.

     1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

 

     Art. 107. Estinzione delle contravvenzioni.

     1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b) e 4 e all'articolo 105.

 

 


[1] Modificano l'art. 83 della L. 24 maggio 1979, n. 886.

[2] Sostituiscono gli artt. 6 e 27 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[3] Modificano il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[4] Modifica l'art. 634 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[5] Modifica il comma 1, art. 33, del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[6] Sostituisce il comma 1, art. 41, del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 258, del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[8] Modificano gli artt. 423 e 440, nonché sostituiscono l'art. 575 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[9] Modifica l'art. 60 e sostituisce l'art. 72 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[10] Sostituiscono gli artt. 82, 83 e 85 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[11] Sostituisce l'art. 89 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[12] Sostituisce il comma 2, art. 79, del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[13] Modifica l'art. 94 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[14] Modifica l'art. 74 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

[15] Modifica l'art. 42 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

[16] Modifica l'art. 53 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.