§ 41.7.162 - D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/07/1988
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre [...]
Art. 4.      1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale
Art. 5.  [7]
Art. 6.  [8]
Art. 7.      1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della [...]
Art. 8.  [12]
Art. 9.  [13]
Art. 10.      1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile [...]
Art. 11.  [16]
Art. 12.  [17]
Art. 13.      1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di [...]
Art. 14.  [19]
Art. 15.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario [...]
Art. 16.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della provincia di Trento il seguente [...]
Art. 17.      1. Fino a quanto non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che è trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti [...]
Art. 18.      1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e [...]
Art. 19.      1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative di [...]
Art. 20.      1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di [...]
Art. 21.      1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata [...]
Art. 22.      1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi [...]
Art. 23.      1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della [...]
Art. 24.  [21]
Art. 25.      1. Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto
Art. 26.  [22]


§ 41.7.162 - D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

(G.U. 17 settembre 1988, n. 219)

 

     Art. 1.

     1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

     2. [1]

 

          Art. 2. [2]

     1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

     2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

     3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola.

     4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge [3].

     5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4 [4].

     6. [Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 4, secondo periodo, nonché delle disposizioni di cui al comma 5, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2 è subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241] [5].

     7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. [All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali] [6].

     8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della provincia.

     9. Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

     11. Per le finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

     12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

     13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, e inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

     15. Dalla data del 10 gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.

     16. A far data dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 2.

 

          Art. 3.

     1. Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

     3. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

 

          Art. 4.

     1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale.

     2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

 

          Art. 5. [7]

     1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonché di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

     2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonché l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

          Art. 6. [8]

 

          Art. 7.

     1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [9] .

     2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge, ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 [10].

     3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

     4. [11].

 

          Art. 8. [12]

     1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

     2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

     3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.

 

          Art. 9. [13]

[     1. La provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5, e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.]

 

          Art. 10.

     1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [14]

     2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.

     3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

     4. [15].

 

          Art. 11. [16]

     1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attività di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.

 

          Art. 12. [17]

 

          Art. 13.

     1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

     2. [18].

 

          Art. 14. [19]

 

          Art. 15.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, è disciolto. Sino alla predetta data è prorogata la durata in carica degli organi del consorzio.

     2. La provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto.

     3. La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonchè la destinazione dei beni già appartenenti al consorzio.

 

          Art. 16.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della provincia di Trento il seguente personale statale in servizio nella provincia sempre che non chieda, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato:

     a) il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, con esclusione del provveditore agli studi;

     b) il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado;

     c) il personale docente collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e il personale docente mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso il provveditorato agli studi di Trento.

     2. In relazione alle unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1, che passa alle dipendenze della provincia, vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

     3. I ruoli del personale non docente statale della scuola della provincia di Trento sono soppressi.

     4. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato può, a domanda, essere assegnato, anche in soprannumero, ad uffici o scuole di altra provincia, oppure essere utilizzato negli uffici amministrativi dell'Università di Trento e in uffici di altre amministrazioni statali situati in provincia di Trento, previo collocamento fuori ruolo.

     5. Il personale di cui alla lettera c) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato è restituito all'insegnamento ed assegnato, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

     6. Il personale che passa alle dipendenze della provincia è collocato nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione provinciale ed inquadrato nella rispettiva qualifica funzionale. Ad esso si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inserito. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

     7. Fino a quando non sarà istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente scolastico e non sarà nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuerà a svolgere, anche per conto della provincia, le attribuzioni ad esso demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente, il provveditorato agli studi di Trento è soppresso.

 

          Art. 17.

     1. Fino a quanto non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che è trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività devono essere preventivamente approvati dalla provincia.

     2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, è trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti sono trasferiti al patrimonio della provincia di Trento.

     3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonchè il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

 

          Art. 18.

     1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia stessa.

     2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.

 

          Art. 19.

     1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

     2. Resta altresì, sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 20.

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 19 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 21.

     1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.

     2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.

     3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

     4. [A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare ed a 15 nella scuola secondaria; le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante] [20].

     5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 22.

     1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

 

          Art. 23.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

 

          Art. 24. [21]

[     1. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.]

 

          Art. 25.

     1. Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 26. [22]

[     1. Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.]

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[6] Il secondo e terzo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[9]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[11]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[15]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[16]  Articolo già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[18]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.