§ 41.7.142 - D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/04/1982
Numero:240


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:
Art. 3.      I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione [...]
Art. 4.      Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'art. 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite [...]
Art. 5.      La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Art. 6.      I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati, per quanto non previsto nel presente decreto, dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio [...]
Art. 7.      Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'art. 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a [...]
Art. 8.      Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale; sono presiedute dal presidente di sezione più [...]
Art. 9.  [4]
Art. 10.      Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali ed alla loro manutenzione, che sono a [...]
Art. 11.  [5]
Art. 12.      All'onere derivante per l'anno 1982 dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 550 milioni, in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 41.7.142 - D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

(G.U. 13 maggio 1982, n. 130)

 

     Art. 1. [1]

     Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

 

          Art. 2.

     Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

     a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali nonchè degli enti regionali;

     b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici ed organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

     c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione [2] ;

     d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti [3] .

     Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

 

          Art. 3.

     I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

     Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

 

          Art. 4.

     Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'art. 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

     Le sezioni riunite regionali di cui al successivo art. 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

 

          Art. 5.

     La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

     Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

 

          Art. 6.

     I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati, per quanto non previsto nel presente decreto, dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonchè dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

     Fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 7.

     Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'art. 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unità.

     Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

     All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

     Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

     a) carriera direttiva n. 3;

     b) carriera di concetto n. 9;

     c) carriera esecutiva - personale amministrativo n. 7;

     d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici n. 4.

     Ai fini dell'assegnazione del personale di cui al comma precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno banditi - anche in deroga alle norme di cui alla legge 11 luglio 1980, numero 312 - appositi concorsi le cui prove scritte si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

     I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di prestare servizio nella sede predetta per la durata di almeno cinque anni.

     Il personale così assunto è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 8.

     Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale; sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10.

     Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali ed alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

 

          Art. 11. [5]

     Le sezioni giurisdizionali inizieranno il loro funzionamento il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'art. 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

 

          Art. 12.

     All'onere derivante per l'anno 1982 dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 550 milioni, in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1984, n. 212, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1984, n. 212, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1984, n. 212, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1984, n. 212, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.