§ 6.2.60 – L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:03/02/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.
Art. 3.  Programma triennale di intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.
Art. 4.  Progetto ortofrutticolo regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato approvata dall'Unione [...]
Art. 5.  Programma di interventi per il piano pataticolo regionale.
Art. 6.  Programma di interventi per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).
Art. 7.  Partecipazioni azionarie.
Art. 8.  Convenzione con l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di iniziative regionali e programmi comunitari [...]
Art. 9.  Giubileo dell'anno 2000.
Art. 10.  Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.
Art. 11.  Disposizioni a sostegno del settore delle opere pubbliche.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni [...]
Art. 13.  Contributi per l'acquisto di immobili dismessi dal demanio militare finalizzati all'edilizia universitaria.
Art. 14.  Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
Art. 15.  Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 16.  Rinegoziazione mutui.
Art. 17.  Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
Art. 18.  Modifiche della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane".
Art. 19.  Modifiche della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20.  Modifiche degli articoli 12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" e successive modifiche [...]
Art. 21.  Modifiche degli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" e successive [...]
Art. 22.  Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23.  Disposizioni in materia di incentivazione turistico- ricettiva.
Art. 24.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
Art. 25.  Modifiche della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26.  Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed [...]
Art. 27.  Modifiche della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali [...]
Art. 28.  Interventi regionali nel settore dei trasporti.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.
Art. 30.  Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.
Art. 31.  Regime transitorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura".
Art. 32.  Disposizioni transitorie e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di [...]
Art. 33.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico".
Art. 34.  Dotazione organica del personale regionale.
Art. 35.  Interventi di manutenzione nelle lagune del Delta del Po.
Art. 36.  Interventi a favore degli itinerari Palladiani.
Art. 37.  Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto".
Art. 38.  Adempimenti programmatori delle Comunità montane.
Art. 39.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazioni.
Art. 40.  Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
Art. 41.  Prevenzione e tutela della salute mentale.
Art. 42.  Contributo straordinario per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese [...]
Art. 43.  Soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e subentro della Regione nell'attività residuale.
Art. 44.  Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e [...]
Art. 45.  Proroga del termine di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46.  Proroga del termine previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.
Art. 47.  Interpretazione autentica dell'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio [...]
Art. 48.  Modifiche della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".
Art. 49.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione".
Art. 50.  Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni.
Art. 51.  Contributo straordinario all'Arena di Verona.
Art. 52.  Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza [...]
Art. 53.  Benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Art. 54.  Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed [...]
Art. 55.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti", come modificata dalla legge regionale 5 [...]
Art. 56.  Disposizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Art. 57.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. [...]
Art. 58.  Modifiche della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7: "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e [...]
Art. 59.  Partecipazione della Regione alla Società Cooperativa "Verso la Banca Etica".
Art. 60.  Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore Civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei [...]
Art. 61.  Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po".
Art. 62.  Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1: "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 63.  Erogazione specialità medicinali previste dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997.
Art. 64.  Modifiche della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62: "Interventi in favore dell'aereoportualità turistica nel Veneto".
Art. 65.  Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica".
Art. 66.  Interventi di incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento delle misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con D.G.R. n. 1461 del 21 marzo 1995 ob. 5b 1994/1999.
Art. 67.  Campionati Mondiali di ciclismo su strada 1999.
Art. 68.  Interventi a favore di aggregazioni e fusioni di territori comunali.
Art. 69.  Interventi urgenti di attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.
Art. 70.  Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici".
Art. 71.  Modifica dell'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
Art. 72.  Contributo straordinario al Comune di Arsiè (Belluno).
Art. 73.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".
Art. 74.  Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Art. 75.  Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole".
Art. 76.  Candidatura veneta per le Olimpiadi invernali 2006.
Art. 77.  Intervento straordinario a favore dell'ULSS n. 20 di Verona per il rimborso degli oneri di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di Verona.
Art. 78.  Disposizioni in materia di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 "Disciplina dei consultori familiari".
Art. 79.  Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Art. 80.  Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
Art. 81.  Contributo straordinario per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli Eremitani di Padova.
Art. 82.  Contributo straordinario al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).
Art. 83.  Programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 84.  Contributo straordinario all'Accademia Olimpica di Vicenza.
Art. 85.  Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.
Art. 86.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.60 – L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998).

(B.U. n. 13 del 6 febbraio 1998).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.

     1. Al fine di promuovere le attività di sviluppo e potenziamento delle strutture regionali che attendono ai processi di previsione, gestione e controllo dei flussi finanziari e di operare adeguate valutazioni sull'impatto delle scelte finanziarie e fiscali sul sistema socio-economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le seguenti azioni:

     a) acquisizione di banche dati per la migliore valutazione delle strategie e degli impatti di politica fiscale e di bilancio e ammodernamento delle attuali procedure di acquisizione, elaborazione e conservazione delle informazioni statistiche e documentali a rilevanza economico-finanziaria, ivi compresa l'acquisizione di nuovi strumenti e tecnologie per le procedure di rilevazione e di elaborazione delle operazioni di gestione;

     b) realizzazione di modelli di previsione del gettito tributario regionale e di sistemi integrati telematici tra le strutture regionali per il monitoraggio delle procedure di spesa;

     c) costruzione dell'anagrafe tributaria dei contribuenti regionali;

     d) partecipazione finanziaria a organi di consultazione fiscale istituzionalizzati, ivi compresa l'acquisizione di consulenze specialistiche;

     e) aggiornamento e formazione degli operatori degli uffici economico- finanziari che si occupano delle problematiche tributarie e di bilancio, con la realizzazione di studi e ricerche finalizzati sia alla semplificazione dei processi di attuazione delle norme tributarie, sia all'individuazione di procedure che permettano una migliore comprensione delle problematiche dell'Ente nel mercato finanziario.

     2. Nell'ambito del progetto EURO, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare presso il Ministero del tesoro le procedure per estendere ad alcuni Comuni del Veneto la sperimentazione in atto in Comuni di altre Regioni.

     3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 7028).

 

     Art. 3. Programma triennale di intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.

     1. Al fine di fronteggiare i primi casi di colpo di fuoco batterico e di impedire l'ulteriore diffusione e l'insediamento della malattia nel territorio e gravissimi danni economici alle coltivazioni frutticole ed alla produzione vivaistica, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:

     a) monitoraggio a campione di piante suscettibili alla malattia e di tutti i pereti, in una zona a ridosso del confine sud della regione, nonché controllo sistematico di vivai con piante possibili ospiti del patogeno;

     b) monitoraggio delle zone di sicurezza istituite intorno ai campi dichiarati contaminati o che venissero dichiarati contaminati nella regione;

     c) analisi di laboratorio;

     d) formazione dei tecnici e dei rilevatori esterni addetti ai controlli e predisposizione di materiale tecnico informativo per operatori agricoli;

     e) acquisizione di cartografia e trattamento informatico dei dati.

     2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 450 milioni (capitolo n. 12546).

 

     Art. 4. Progetto ortofrutticolo regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato approvata dall'Unione Europea.

     1. A seguito dell'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, che ha responsabilizzato maggiormente le imprese singole e associate riguardo l'adeguamento dell'offerta alla domanda, la Regione interviene con un proprio specifico progetto, che si articola nelle seguenti azioni:

     a) azioni per la qualità, il controllo e l'identificazione del prodotto quali l'utilizzazione e la promozione di marchi collettivi collegati alla produzione regionale e l'adozione di sistemi di qualificazione delle produzioni ortofrutticole e l'acquisizione di attrezzature per l'identificazione del prodotto;

     b) azioni per i servizi quali l'innovazione varietale, iniziative sperimentali e dimostrative, rilevazioni statistiche e monitoraggio sui residui di fitofarmaci e di qualificazione delle produzioni ortofrutticole;

     c) azioni di carattere strutturale e dotazionale quali l'ammodernamento tecnologico degli impianti, l'acquisizione e l'adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e commercializzazione;

     d) azioni per la produzione, quali rinnovo degli impianti frutticoli e realizzazione di sistemi di protezione e di irrigazione, apprestamenti serricoli per l'orticoltura e relative dotazioni.

     2. I destinatari del sostegno pubblico regionale alle azioni suddette sono prioritariamente le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96.

     3. Previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal presente articolo, promuovendone la maggiore diffusione territoriale.

     4. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000 (capitolo n. 11520).

 

     Art. 5. Programma di interventi per il piano pataticolo regionale. [1]

     1. In attuazione del Progetto per la pataticoltura veneta di cui al provvedimento del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 1099, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle Associazioni di produttori del settore per la realizzazione di un programma di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione della patata da seme.

     2. Il contributo regionale per l'attuazione del programma di cui al comma 1 viene concesso per le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 e nella misura prevista dal medesimo articolo.

     3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 250 milioni (capitolo n. 11530).

 

     Art. 6. Programma di interventi per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).

     1. Al fine di fronteggiare il diffondersi del bruco americano (Infantria Americana) e limitare i danni economici che ne conseguono, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare un programma di interventi comprensivo dell'attività di monitoraggio a campione delle piante suscettibili di malattia, oltreché del sostegno finanziario alle Province e agli altri enti locali direttamente impegnati nella lotta.

     2. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo.

     3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'anno 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 12212).

 

     Art. 7. Partecipazioni azionarie.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della società Venezia Terminal Passeggeri spa fino a lire 1.050 milioni (capitolo n. 20004) e della società Idrovie spa fino a lire 700 milioni (capitolo n. 20020).

 

     Art. 8. Convenzione con l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di iniziative regionali e programmi comunitari svolta dall'Eurosportello [2].

     1. Al fine di promuovere le attività di informazione, con particolare riferimento alle P.M.I., sulle iniziative regionali e sui programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’Unione regionale - Estero delle Camere di Commercio, nella quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività informativa da parte dell'Eurosportello [3].

     2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 250 milioni (capitolo n. 21404).

 

     Art. 9. Giubileo dell'anno 2000.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici o privati per interventi nei settori di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, sulla base di specifiche intese o accordi di programma anche con la Regione.

     2. I criteri per l'ammissione degli interventi e per la determinazione della loro priorità sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 70220), per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.

 

     Art. 10. Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.

     1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.

     2. Le domande devono essere corredate da:

     a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

     b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

     c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11. In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.

     4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo [4].

     5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).

 

     Art. 11. Disposizioni a sostegno del settore delle opere pubbliche.

     1. Sino all'entrata in vigore di apposita legge regionale in materia di interventi urgenti per opere pubbliche, gli enti locali e i loro consorzi che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza, avvalendosi del finanziamento previsto dal presente articolo, devono presentare alla Giunta regionale una domanda intesa ad ottenere il relativo finanziamento, corredata da una relazione che illustri le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell'opera, secondo i criteri e i tempi che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. Entro il successivo 30 giugno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed in armonia con le prescrizioni e indicazioni degli strumenti programmatici generali, formula una graduatoria delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e le modalità di erogazione dello stesso.

     3. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.

     4. Le graduatorie possono anche comprendere interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione approvati.

     5. Per fare fronte agli oneri del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 45336).

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e protezione civile.

     1. [5].

     2. Nell'ambito delle finalità di cui alle leggi regionali 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e 24 gennaio 1992, n. 6, "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", la Giunta regionale promuove una azione di sinergia per l'uso degli elicotteri di soccorso per interventi di protezione civile e di antincendio boschivo.

     3. Gli oneri relativi all'attivazione ed alla gestione operativa del Sistema regionale di elisoccorso di cui al comma 2, sono imputabili, per l'esercizio finanziario 1998, per lire 400 milioni al capitolo n. 53008 e al capitolo n. 13076.

     4. La Giunta regionale stipula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di utilizzare le eliambulanze in dotazione al corpo nei servizi di urgenza emergenza (SUEM) riducendo in modo opportuno il ricorso a servizi analoghi forniti da terzi.

 

     Art. 13. Contributi per l'acquisto di immobili dismessi dal demanio militare finalizzati all'edilizia universitaria.

     1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la dotazione di strutture residenziali per studenti universitari, è autorizzata a promuovere specifici accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate, da attuarsi anche mediante il concorso nell'acquisizione di aree demaniali dello Stato (capitolo n. 3473):

     a) con l'ATER di Vicenza per acquistare parte dell'immobile di proprietà dello Stato "ex Caserma Durando" sito in Vicenza, per l'importo fino a lire 500 milioni;

     b) con il Comune di Verona e l'Università di Verona per acquisire il compendio denominato Caserma S. Marta del Demanio Militare dello Stato sito in Verona, per l'importo fino a lire 3 miliardi.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

     1. La Regione, al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato nel corso degli anni, fino al 31 dicembre 1997, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL), per l'assicurazione degli apprendisti artigiani, concorre, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al disegno di legge "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", al pagamento di lire 5.010 milioni (capitolo n. 72070), per dieci annualità costanti.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per gli apprendisti artigiani nel limite di lire 3.020 milioni (capitolo n. 72070).

 

     Art. 15. Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:

     N. 7 - Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:

     1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;

     2) esercizi per la somministrazione di alimenti;

     3) esercizi per la somministrazione di bevande.

     N. 8 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte.

     N. 9 - Autorizzazione a produrre e mettere in commercio creme, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.

     N. 11 - Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.

     N. 12 - Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

     N. 13 - Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata:

     a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione;

     b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione.

     N. 14 - Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

     N. 19 - Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

     N. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

     N. 21 - Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.

     N. 22.1. - Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

     a) alberghi e ostelli per la gioventù;

     b) campeggi;

     c) villaggi turistici;

     d) case per ferie;

     e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL n. 975/1937 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651;

     f) autostelli;

     g) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

     N. 23 - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio.

     N. 24 - Deliberazione relativa:

     a) all'istituzione di fiere e mercati;

     b) al cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.

     N. 24 bis - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     N. 25 - Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.

     N. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

     N. 34 - Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata di interesse regionale.

     N. 35 - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

     N. 39 - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia

- di interesse regionale.

     N. 40 - Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto merci.

     N. 42 - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del codice della navigazione.

     N. 43 - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici.

     N. 44 - Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti.

     N. 45 - Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione.

     N. 47 - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.

 

     Art. 16. Rinegoziazione mutui.

     1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del vigente articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

     2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua e ad un tasso variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

     3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata (capitolo n. 80356). Le medesime operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica.

     4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.

 

     Art. 17. Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e come previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1998, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

 

     Art. 18. Modifiche della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane". [6]

 

     Art. 19. Modifiche della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco" e successive modifiche ed integrazioni. [7]

 

     Art. 20. Modifiche degli articoli 12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" e successive modifiche ed integrazioni. [8]

 

     Art. 21. Modifiche degli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" e successive modifiche ed integrazioni. [9]

 

     Art. 22. Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche ed integrazioni. [10]

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di incentivazione turistico- ricettiva.

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è utilizzato con riferimento alle domande presentate, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 1997.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

     1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, entro il quale l'Amministrazione provinciale deve provvedere alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, è prorogato al 31 dicembre 1998 ed è valevole per il quinquennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2002.

     2. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è prorogato al 30 giugno 1999.

 

     Art. 25. Modifiche della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni. [11]

 

     Art. 26. Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni. [12]

 

     Art. 27. Modifiche della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni. [13]

 

     Art. 28. Interventi regionali nel settore dei trasporti.

     1. Nel quadro degli interventi relativi all'eliminazione di passaggi a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 5 miliardi, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, alla realizzazione degli interventi ricompresi nella tratta ferroviaria Venezia - Padova, come previsto dalla convenzione quadro stipulata con Ferrovie dello Stato spa.

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni. [14]

 

     Art. 30. Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni. [15]

     1. [16].

     2. Per l'anno 1998, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 31 luglio.

 

     Art. 31. Regime transitorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura". [17]

     [1. In fase di prima applicazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, l'articolo 5 della stessa si applica alle domande presentate sotto il regime della legge regionale 5 marzo 1987, n. 14.]

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984".

     1. [18].

     2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non si applicano al completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, cui si applica il regime precedente.

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi alle azioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17, in relazione agli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1994, il termine per l'ultimazione delle azioni previste e per la rendicontazione dell'attività svolta è improrogabilmente fissato al 30 giugno 1998.

     2. Alla scadenza del termine indicato al comma 1, la Giunta regionale provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate, ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 34. Dotazione organica del personale regionale.

     1. [19].

     2. I dipendenti regionali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la qualifica funzionale di attuale inquadramento sino all'espletamento delle procedure concorsuali e di selezione previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31.

     3. Con la legge di assestamento del bilancio regionale si provvederà all'eventuale rideterminazione della dotazione organica, sulla base dell'attuazione delle leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1, 8 agosto 1997, n. 31, e della rilevazione dei carichi di lavoro.

     4. La Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina la dotazione organica del personale del Consiglio regionale` all'interno della dotazione organica complessiva di cui al comma 1.

 

     Art. 35. Interventi di manutenzione nelle lagune del Delta del Po.

     1. La Giunta regionale, al fine di garantire la funzionalità delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e per migliorare l'aspetto idrodinamico delle correnti di marea all'interno delle stesse, è autorizzata a finanziare specifici progetti.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 15804).

 

     Art. 36. Interventi a favore degli itinerari Palladiani.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, mediante specifico accordo di programma con l'Istituto Regionale Ville Venete, un progetto unitario di studio e segnaletica degli itinerari Palladiani (patrimonio Unesco) per una spesa complessiva di lire 900 milioni (capitolo n. 70084).

 

     Art. 37. Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto".

     1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.

 

     Art. 38. Adempimenti programmatori delle Comunità montane. [20]

 

     Art. 39. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazioni. [21]

 

     Art. 40. Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi. [22]

 

     Art. 41. Prevenzione e tutela della salute mentale.

     1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della normativa statale e regionale in materia di prevenzione e tutela della salute mentale, il quattro per cento del Fondo sanitario regionale è destinato ogni anno all'erogazione delle prestazioni a favore dei malati psichiatrici. In ogni Unità locale socio sanitaria le piante organiche dei servizi psichiatrici sono definite nella misura di 1 addetto ogni 1.500 abitanti.

 

     Art. 42. Contributo straordinario per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni.

     1. Allo scopo di favorire l'incremento dell'accesso al credito delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, in modo uniforme su tutto il territorio regionale, i contributi concedibili agli organismi di garanzia, costituiti dopo il 1 gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge e che risultino consorziati in un organismo regionale di garanzia di secondo grado in possesso delle caratteristiche indicate al comma 3, sono integrati da un contributo straordinario per gli anni 1998 e 1999 di lire 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio e di lire 300 milioni per ciascun consorzio di secondo grado (capitolo n. 21016) [23].

     2. Le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi che non presentano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall'articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, costituite da almeno 100 aziende, beneficiano per gli anni 1998 e 1999 di un contributo straordinario determinato dalla Giunta regionale, rapportato alla consistenza delle stesse (capitolo n. 21016) [24].

     3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1998 e 1999, i contributi straordinari integrativi di cui al comma 1 vengono concessi ai consorzi di secondo grado, senza tener conto dei requisiti indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall'articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (capitolo n. 21016).

 

     Art. 43. Soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e subentro della Regione nell'attività residuale.

     1. In conseguenza della soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana "Astico - Brenta - Valletta Longhella", già disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 4892 dell'8 novembre 1996, il patrimonio dello stesso Consorzio è trasferito alla Regione ed i rapporti giuridici non ancora estinti alla data di scadenza della gestione commissariale, fissata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1997, sono imputati alla Regione.

 

     Art. 44. Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni e proroga di termini.

     1. [25].

     2. [26].

     3. [27].

     4. [28].

     5. In attesa della emanazione, d'intesa dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della sanità e dal Ministero delle comunicazioni, dei nuovi parametri, uniformi a livello nazionale, relativi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, come stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivo", articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento ministeriale e, comunque, ad intervenuta approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione ubicazione delle postazioni emittenti previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     Art. 45. Proroga del termine di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e già prorogato dall'articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1998.

     2. La proroga di cui al comma 1 si applica soltanto ai laboratori che hanno avviato entro il 31 dicembre 1997 la procedura di accreditamento di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 33/1985.

 

     Art. 46. Proroga del termine previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.

     1. Il termine previsto dall'articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 47. Interpretazione autentica dell'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, relative alla realizzazione di impianti di compostaggio, non costituiscono deroga alle norme in materia di edificabilità.

 

     Art. 48. Modifiche della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)". [29]

 

     Art. 49. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione". [30]

 

     Art. 50. Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni. [31]

 

     Art. 51. Contributo straordinario all'Arena di Verona.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 2 miliardi a favore dell'ente autonomo Arena di Verona, finalizzato al sostegno dell'attività del teatro filarmonico (capitolo n. 70082).

 

     Art. 52. Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997".

     1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, va interpretato nel senso che il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda, concerne le spese di viaggio e il trattamento di missione per l'esercizio di funzioni fuori della sede dell'azienda, da parte dei soggetti individuati nell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modificazioni.

 

     Art. 53. Benefici in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. [32]

 

     Art. 54. Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni. [33]

 

     Art. 55. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti", come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34. [34]

 

     Art. 56. Disposizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

     1. L'erogazione di finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche di interesse regionale a soggetti pubblici o privati è condizionata, a pena di revoca, al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori, nonché di sicurezza del lavoro, documentato con autocertificazione.

 

     Art. 57. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517". [35]

 

     Art. 58. Modifiche della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7: "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta" come da ultimo modificata dall'art. 66 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. [36]

 

     Art. 59. Partecipazione della Regione alla Società Cooperativa "Verso la Banca Etica".

     1. La Regione Veneto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperativa sociale, è autorizzata, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, a partecipare alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.", con sede legale in Padova.

     2. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 5000 quote sociali della Cooperativa "Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.", del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 500.000.000 secondo le modalità di cui ai successivi commi (capitolo n. 61480).

     3. La sottoscrizione delle quote di cui al comma 2 avviene nel rispetto del limite alla partecipazione del capitale sociale previsto nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tempi successivi non oltre tre anni, nei limiti via via concessi dal capitale sociale. La prima sottoscrizione avviene per lire 100.000.000 entro il 1998.

     4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1 e con la gradualità di cui al comma 3.

     5. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota effettivamente conferita. In caso di modifica dell'attuale atto costitutivo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2514 c.c., la Regione recede dalla qualità di socio.

     6. I diritti societari conseguenti alla partecipazione della Regione alla cooperativa "Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l." sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato.

     7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica" in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo fatta salva la trasformazione in Banca popolare Soc. Coop. a r.l. "Banca Etica" come previsto dallo statuto della Cooperativa Verso la Banca Etica.

 

     Art. 60. Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore Civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori". [37]

     1. [38].

     2. [39].

 

     Art. 61. Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po". [40]

 

     Art. 62. Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1: "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

     1. (omissis) [41]

 

     Art. 63. Erogazione specialità medicinali previste dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997.

     1. (omissis) [42]

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'erogazione delle specialità medicinali di cui al comma 1.

 

     Art. 64. Modifiche della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62: "Interventi in favore dell'aereoportualità turistica nel Veneto".

     1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62, viene aggiunto l'aeroporto turistico di Montagnana.

 

     Art. 65. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica". [43]

 

     Art. 66. Interventi di incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento delle misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con D.G.R. n. 1461 del 21 marzo 1995 ob. 5b 1994/1999.

     1. La Regione assume a proprio carico una quota degli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere ai beneficiari ammessi a contributo in attuazione dei bandi relativi al Reg. CE n. 2081/1993, ob. 5b 1994/1999, misure 4.3 e 4.4, approvati con D.G.R. n. 6227 del 5 dicembre 1995 preventivati in lire 3100 milioni.

     2. La misura del contributo a carico della Regione, da erogarsi ai beneficiari nei limiti degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione 96/C 68/06 per le iniziative non rientranti nelle zone "art. 92 3c" del Trattato CE, è pari alla quota massima del cinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile eccedente il quindici per cento del contributo assegnato.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale, definiti criteri e modalità di concessione dell'aiuto de minimis e individuati gli interventi, è autorizzata a deliberare l'accreditamento alle Province interessate, che operano in partenariato con la Regione, delle relative somme.

 

     Art. 67. Campionati Mondiali di ciclismo su strada 1999.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati Mondiali di Ciclismo su Strada che si terranno nelle province di Treviso e Verona nel 1999.

     2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione degli stessi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni e per l'anno 1999 la spesa di lire 750 milioni (capitolo n. 73052).

     5. L'articolo 37 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è abrogato.

 

     Art. 68. Interventi a favore di aggregazioni e fusioni di territori comunali.

     1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni, la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere un consapevole processo di aggregazione dei Comuni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è istituito presso la Segreteria Generale per la programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare formato da personale delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

     3. Il gruppo tecnico interdisciplinare svolge in particolare le seguenti attività:

     a) fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta ogni ausilio tecnico- professionale sulle proposte di variazioni, fusioni e unioni comunali;

     b) compie ricerche, anche in collaborazione con gli istituti universitari del Veneto, e analisi territoriali volte ad elaborare previsioni sugli effetti di eventuali processi di aggregazione in relazione all'esercizio di funzioni e alla gestione di servizi.

     4. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo tecnico interdisciplinare.

     5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente arti colo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 3476).

 

     Art. 69. Interventi urgenti di attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.

     1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza del personale volontario che partecipa alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, nonché di qualificare gli interventi medesimi attraverso l'uso di attrezzature e mezzi adeguati e garantire nel contempo la funzionalità delle associazioni e gruppi di volontariato che operano nello spegnimento degli incendi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo le modalità stabilite nel Piano regionale antincendi boschivi previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6:

     a) a stipulare apposite convenzioni con le associazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6, con l'erogazione di un contributo annuale per il funzionamento delle squadre;

     b) a fornire alle squadre convenzionate gli equipaggiamenti di protezione individuale specifici per le operazioni di spegnimento boschivo e le attrezzature ed i mezzi necessari.

     2. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 13076).

 

     Art. 70. Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici". [44]

 

     Art. 71. Modifica dell'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale". [45]

 

     Art. 72. Contributo straordinario al Comune di Arsiè (Belluno).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arsiè un contributo straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione della sala consiliare comunale (capitolo n. 44008).

 

     Art. 73. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto". [46]

 

     Art. 74. Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio". [47]

 

     Art. 75. Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole".

     1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale di disciplina della pesca e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998, il rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura, con esclusione degli impianti realizzati fuori terra, previsti dal decimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, è sospeso.

 

     Art. 76. Candidatura veneta per le Olimpiadi invernali 2006.

     1. Al fine di sostenere la candidatura veneta per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire all'attività del Comitato Promotore.

     2. Il Comitato Promotore deve presentare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il programma di attività, complessivo di eventuali iniziative già assunte, che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell'utilizzo degli stessi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire. 2 miliardi e per l'anno 1999 la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 73090).

 

     Art. 77. Intervento straordinario a favore dell'ULSS n. 20 di Verona per il rimborso degli oneri di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di Verona.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'ULSS n. 20 di Verona la somma di lire 1.500 milioni quale intervento straordinario a copertura degli oneri sostenuti dalla stessa ULSS per l'ospitalità, su richiesta della Regione Veneto, di bambini ruandesi nel periodo 28 aprile 1994 - 26 ottobre 1995 presso il CERRIS di Verona (capitolo n. 61370).

 

     Art. 78. Disposizioni in materia di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 "Disciplina dei consultori familiari".

     1. Il contributo annuo previsto dal quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, come modificato dalla legge regionale 30 maggio 1984, n. 25, è quantificato in lire 24 milioni.

 

     Art. 79. Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

     1. Al fine di assicurare la pronta assunzione e lo svolgimento tempestivo da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dell'attività istruttoria di natura tecnico scientifica, relativa alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui agli articoli 6 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la Giunta regionale provvede alla stipula di specifica convenzione con l'ARPAV medesima.

     2. La convenzione di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, la formulazione e la realizzazione da parte dell'ARPAV di un programma straordinario che comprende anche le seguenti azioni:

     a) censimento, mappatura e valutazione dei rischi presenti nel territorio regionale;

     b) predisposizione di un protocollo tecnico per il monitoraggio e la vigilanza dei rischi;

     c) predisposizione di un piano per l'informazione della popolazione interessata ai rischi.

     3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 e delle altre attività eventualmente definite nella convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'ARPAV un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1998 (capitolo n. 50268).

 

     Art. 80. Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

     1. (omissis) [48]

 

     Art. 81. Contributo straordinario per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli Eremitani di Padova.

     1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per opere di restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni alla Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo degli Eremitani di Padova per gli scopi di conservazione e restauro della Chiesa degli Eremitani, con le modalità stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).

 

     Art. 82. Contributo straordinario al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 per le celebrazioni del millennio della città. (capitolo n. 70212) [49].

 

     Art. 83. Programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     1. La programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (seconda fase), è subordinata al parere della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Unità locale socio sanitaria.

     2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto dopo l'approvazione definitiva della nuova programmazione regionale adottata anche in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante la dotazione dei posti letto (ospedaliera, disabili, anziani, psichiatria, riabilitazione).

 

     Art. 84. Contributo straordinario all'Accademia Olimpica di Vicenza.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Olimpica di Vicenza un contributo straordinario per l'anno 1998 di lire 200 milioni per la ristrutturazione e l'adeguamento di Villa Morosini di Altavilla Vicentina (capitolo n. 70086).

 

     Art. 85. Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.

     1. Tenuto conto delle finalità sociali che perseguono, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario alle seguenti associazioni:

     a) all'associazione AGARAS di Verona lire 100 milioni;

     b) all'associazione ANFASS regionale lire 240 milioni;

     c) all'associazione IRPEA di Padova lire 100 milioni;

     d) all'associazione AGAPE di Venezia lire 295 milioni.

     2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 735 milioni (capitolo n. 61490).

 

     Art. 86. Dichiarazione d'urgenza. [50]

 

 

Tabella A

     (Omissis).

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[2] Rubrica così modificata dall’art. 3 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[4] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[5] Modifica l'art. 12 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 settembre 1999, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

[10] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 5 marzo 1987, n. 12.

[11] Modifica l'art. 2 della L.R. 6 giugno 1980, n. 87.

[12] Modifica l'art. 6, comma 2, della L.R. 2 aprile 1996, n. 10.

[13] Modifica l'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988, n. 41.

[14] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13. Modifica l'art. 18, settimo comma, della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[15] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[16] Modifica l'art. 8, comma 1, della L.R. 5 aprile 1993, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[18] Modifica l'art. 12 della L.R. 10 settembre 1982, n. 48.

[19] Tabella riportata in allegato alla L.R. 19 giugno 1991, n. 12.

[20] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 settembre 1999, n. 39.

[21] Modifica l'art. 18 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

[22] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[23] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[25] Modifica l'art. 2 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29.

[26] Modifica l'art. 3 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29.

[27] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29.

[28] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29.

[29] Modifica degli artt. 23, 25 e 26 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[30] Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.

[31] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6.

[32] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[33] Modifica gli artt. 2 e 5 della L.R. 2 aprile 1996, n. 10.

[34] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[35] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 21 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[36] Sopprime le parole "annuale" e "stagionale" e sostituisce l'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 7.

[37] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.

[38] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 6 giugno 1988, n. 28.

[39] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 9 agosto 1988, n. 42.

[40] Modifica l'art. 5 e inserisce l'art. 28 bis nella L.R. 8 settembre 1997, n. 36.

[41] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[42] Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[43] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28. Modifica gli artt. 4 e 20 della L.R. 18 aprile 1997, n. 9.

[44] Sostituisce o modifica gli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[45] Modifica l'art. 4 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16.

[46] Modifica l'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 73.

[47] Modifica l'art. 68 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

[48] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[49] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[50] Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo.