§ 1.5.1 - Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i D.P.R. 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:01/09/1972
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite coi D.P.R. 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11 o comunque delegate alla Regione, è regolato dalle norme [...]
Art. 2.      Ai fini della presente legge, nelle materie trasferite di cui all'art. 1, il Consiglio, in conformità agli articoli 8 e 9 dello Statuto, approva il documento preliminare sugli obiettivi della [...]
Art. 3.      Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare
Art. 4. 
Art. 5.      L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione è attribuito al Presidente, il quale vi provvede in conformità alle direttive emanate dal Governo centrale e, in [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge, la Giunta regionale nell'ambito della propria competenza può delegare la emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, ai [...]
Art. 8.      Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle [...]
Art. 9.      I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, quelli impropri avverso i provvedimenti di Enti o Organi operanti [...]
Art. 10.      In sede di prima applicazione e fino alla approvazione delle direttive, di cui al secondo comma dell'art. 2, da adottarsi entro il 21 dicembre 1972, la Giunta, nell'esercizio delle funzioni di [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.5.1 - Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i D.P.R. 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11.

(B.U. n. 19 del 6/9/1972).

 

Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite coi D.P.R. 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11 o comunque delegate alla Regione, è regolato dalle norme della presente legge.

     I progetti di legge per la disciplina organica, nel rispetto dei principi di cui artt. 5, 48, 54 dello Statuto, delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, verranno presentati al Consiglio entro il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente legge, nelle materie trasferite di cui all'art. 1, il Consiglio, in conformità agli articoli 8 e 9 dello Statuto, approva il documento preliminare sugli obiettivi della programmazione regionale, il programma regionale e i singoli programmi settoriali per ogni materia o per gruppi di materie affini.

     Nelle more per l'approvazione dei documenti programmatici di cui al comma precedente il Consiglio emana per ogni materia idonee direttive.

     In particolare spetta al Consiglio:

     1) in materia di polizia urbana e rurale,

     determinare le direttive di carattere generale per il coordinamento dei provvedimenti nella stessa materia.

     2) in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato,

     a) determinare le direttive:

     I) per la concessione dei permessi di ricerca e di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

     II) per l'autorizzazione all'apertura e messa in esercizio degli stabilimenti di produzione e utilizzazione di acque minerali, naturali ed artificiali;

     III) per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

     IV) per la concessione a terzi di cave e torbiere sottratte al proprietario del fondo;

     V) per l'erogazione di contributi, premi e sussidi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato;

     b) nominare i membri delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato;

     3) in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali,

     - stabilire la ripartizione provinciale dei fondi stanziati in bilancio per l'esercizio della assistenza scolastica nelle varie forme previste dalle leggi vigenti, nonché per l'attuazione di interventi finanziari in favore di musei e biblioteche di enti locali;

     4) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,

     a) approvare il piano di ripartizione della quota parte del fondo nazionale attribuito alla Regione di cui alla legge 12 febbraio 1968, numero 132;

     b) determinare le direttive:

     I) per la ripartizione delle provvidenze economiche, contributi e sovvenzioni, connessi alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e in particolare per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     II) in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

     III) per l'esercizio delle funzioni regionali relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione delle condotte medico- chirurgiche, ostetriche, veterinarie e di altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria, nonché per la costituzione di consorzi concernenti gli stessi servizi;

     c) designare i membri di competenza regionale nei Consigli Provinciali di Sanità e nei Consorzi Provinciali antitubercolari;

     5) in materia di tramvie e linee automobilistiche regionali e di navigazione e porti lacuali,

     a) approvare il piano comprensoriale dei trasporti pubblici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

     b) determinare le direttive:

     I) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

     II) per il rilascio, la proroga e la revoca delle concessioni di tramvie e linee automobilistiche e dei servizi di navigazione interna di interesse regionale in quanto trasferite alla competenza della Regione;

     6) in materia di turismo ed industria alberghiera,

     a) deliberare in ordine alla istituzione, alla modifica ed alla soppressione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;

     b) determinare le direttive:

     I) per l'organizzazione di manifestazioni turistiche e per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

     II) per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli E.P.T. e delle aziende di cura, soggiorno o turismo, nonché per il controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione;

     c) provvedere alla designazione dei presidenti e dei membri di competenza regionale nei consigli di amministrazione degli Enti provinciali del Turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo;

     7) in materia di fiere e mercati,

     a) deliberare la proposta per il riconoscimento di nuovi enti fieristici;

     b) autorizzare l'istituzione dei mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

     c) nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali;

     d) designare i due componenti il Consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere internazionali;

     e) determinare le direttive per lo esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli enti di cui all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7;

     8) in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,

     a) approvare i piani territoriali di coordinamento e i piani paesistici territoriali;

     b) deliberare l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale, di cui al 2. comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, numero 1150 e successive modifiche;

     c) deliberare l'elenco dei Comuni obbligati a formare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi del 3. comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

     d) determinare l'estensione e le modalità di redazione dei piani regolatori generali intercomunali, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     e) determinare le direttive per l'approvazione dei piani regolatori generali comunali, dei regolamenti edilizi e di quelli fra questi cui sono annessi i programmi di fabbricazione;

     f) approvare i programmi di intervento in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

     g) procedere alla classificazione delle strade regionali;

     h) [1];

     9) in materia di beneficenza pubblica,

     a) determinare le direttive per la promozione, il riconoscimento, il concentramento, la fusione, la trasformazione nei fini, la federazione, il consorzio fra istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     b) fissare i criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

     10) in materia di istruzione artigiana e professionale,

     a) determinare le direttive:

     I) in ordine all'istituzione dei corsi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;

     II) per la determinazione dei programmi di insegnamento complementare degli apprendisti e per l'approvazione dei piani annuali di attività degli Istituti professionali di Stato, ai sensi della lett. b), dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;

     III) per la conseguente erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

     b) deliberare l'ordine di priorità vincolante per l'istituzione da parte dello Stato di nuovi Istituti, Scuole, Sezioni e Corsi degli Istituti professionali di Stato;

     11) in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne,

     a) approvare i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse, i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica;

     b) provvedere alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse;

     c) deliberare la costituzione delle Comunità montane;

     d) formulare la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli Istituti di credito, di cui al 2. comma dell'art. 6 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11;

     e) formulare i pareri, di cui alle lett. f) e m) dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, nonchè quelli in merito al riconoscimento dei Consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

     f) deliberare la proposta al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste concernente i programmi regionali in applicazione dei regolamenti della C.E.E., relativamente alle strutture agricole;

     g) determinare le direttive per la erogazione di contributi, incentivi, sovvenzioni e sussidi previsti in bilancio sulla base delle leggi vigenti;

     h) approvare il calendario venatorio e disciplinare le bandite, le riserve di caccia ed il ripopolamento;

     i) disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne, il ripopolamento ittico, le riserve di pesca, la piscicoltura e le relative concessioni.

 

     Art. 3.

     Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare:

     1) in materia di acque termali e minerali,

     a) deliberare la concessione di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

     b) rilasciare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti di produzione ed utilizzazione di acque minerali, naturali e artificiali;

     c) rilasciare le autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

     2) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,

     a) deliberare l'istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche, dei servizi ospedalieri e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

     b) deliberare la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

     c) deliberare la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;

     3) in materia di tramvie e linee automobilistiche,

     - deliberare il rilascio e la revoca delle concessioni relative all'impianto e all'esercizio di tramvie e linee automobilistiche, di cui all'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, limitatamente a quelle di carattere extraurbano;

     4) in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,

     - [approvare i piani regolatori generali intercomunali e loro varianti e i piani regolatori generali e loro varianti dei Comuni superiori a 15 mila abitanti] [2].

     - esprimere il parere in merito alle istanze di concessione di grande derivazione, previsto dall'articolo 8 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, e dall'articolo 91 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Commissione tecnica regionale Opere Pubbliche [3].

 

     Art. 4. [4]

     Il Consiglio delibera la costituzione o la cessazione di enti, istituti, organismi, in quanto la loro disciplina rientri nella competenza della Regione e non sia diversamente regolata.

 

     Art. 5.

     L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione è attribuito al Presidente, il quale vi provvede in conformità alle direttive emanate dal Governo centrale e, in quanto compatibile, in attuazione degli indirizzi e delle scelte fondamentali operate dal Consiglio mediante l'approvazione dei relativi piani e programmi.

 

     Art. 6. [5]

     A norma dell'art. 32 dello Statuto e nei limiti delle leggi vigenti, la Giunta delibera i provvedimenti diretti ad assicurare la gestione amministrativa, la migliore utilizzazione dei beni pubblici e ogni altra attività di esecuzione delle leggi o delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non diversamente disciplinati.

     Spetta altresì alla Giunta l'esercizio delle funzioni di controllo e dei relativi poteri sostitutivi, nei modi e nei termini fissati dalle leggi vigenti e nell'ambito delle competenze trasferite, sugli organi e sugli Enti, istituti ed organizzazioni, che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

     Infine la Giunta esercita le residue funzioni trasferite coi decreti, di cui all'art. 1, e non attribuite alla competenza di altri organi.

 

     Art. 7.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge, la Giunta regionale nell'ambito della propria competenza può delegare la emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, ai funzionari in servizio presso la Regione, che vi provvedono in esecuzione delle direttive della Giunta e sotto la sua vigilanza.

     I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono soggetti a ricorso al Presidente della Giunta.

 

     Art. 8.

     Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni continuano ad esercitare anche in materia delegata le funzioni consultive in atto svolte e conservano la competenza ad emanare per la Regione gli atti vincolati e quelli conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da situazioni di urgente necessità [6].

     La Giunta esercita le funzioni del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e le residue funzioni trasferite, in quanto non siano state attribuite alla competenza di altri organi dalla presente legge.

 

     Art. 9.

     I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, quelli impropri avverso i provvedimenti di Enti o Organi operanti nell'ambito della Regione, i ricorsi in opposizione, previsti dalla legislazione vigente nonché quelli di cui all'articolo 7 della presente legge, sono decisi dal Presidente della Giunta su conforme parere della Giunta stessa.

     Per quanto non disciplinato dal precedente comma, ai ricorsi ivi previsti si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

     I ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di Enti che operano in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e gli altri ricorsi amministrativi di competenza regionale sono prodotti secondo le norme delle rispettive leggi in vigore e sono decisi dal Presidente della Giunta su conforme parere della Giunta stessa.

 

     Art. 10.

     In sede di prima applicazione e fino alla approvazione delle direttive, di cui al secondo comma dell'art. 2, da adottarsi entro il 21 dicembre 1972, la Giunta, nell'esercizio delle funzioni di competenza, deve far riferimento al documento programmatico, di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché agli altri documenti di carattere programmatorio già votati dal Consiglio.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[2] Alinea abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[3] Alinea aggiunto dall'art. 30 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[4] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 2-12-1991, n. 31.

[5] Si riporta il testo dell'articolo 6 della L.R. 10-12-1973 n. 27:

[6] Così modificato dall'art. 7 della L.R. 16-3-1979 n. 15.