§ 4.2.47 - L.R. 28 novembre 2003, n. 23.
Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:28/11/2003
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 1 bis.  (Alloggio sociale)
Art. 1 ter.  (Servizio abitativo)
Art. 2.  (Programmazione regionale)
Art. 3.  (Programmi operativi annuali)
Art. 4.  (Fondo regionale per le politiche abitative)
Art. 5.  (Comitato permanente per l'edilizia residenziale)
Art. 6.  (Osservatorio della condizione abitativa)
Art. 7.  (Recupero del patrimonio edilizio esistente)
Art. 8.  (Contributo per la prima abitazione)
Art. 8 bis.  (Contributo per la prima abitazione a privati singoli)
Art. 9.  (Contributo per alloggio in locazione
Art. 10.  (Contributi per cooperative in difficoltà)
Art. 11.  (Interventi per anziani autosufficienti)
Art. 12.  (Interventi per studenti universitari)
Art. 13.  (Interventi edilizi e recupero urbano)
Art. 14.  (Sostegno al reddito)
Art. 14 bis.  (Sostegno ad operatori privati)
Art. 15.  (Gravi emergenze abitative)
Art. 16.  (Fondo di rotazione per le aree)
Art. 17.  (Iniziative di sperimentazione)
Art. 18.  (Qualità del processo edilizio)
Art. 19.  (Costi massimi di costruzione)
Art. 20.  (Requisiti generali dei beneficiari)
Art. 21.  (Accesso ai contributi per gli interventi di recupero)
Art. 22.  (Accesso alla proprietà della prima abitazione)
Art. 23.  (Accesso alla locazione permanente ed a termine)
Art. 24.  (Accesso ai contributi per categorie speciali)
Art. 24 bis.  (Nucleo familiare)
Art. 24 ter.  (Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti)
Art. 25.  (Operatori)
Art. 26.  (Selezione degli operatori)
Art. 27.  (Alloggi di ERS pubblica)
Art. 28.  (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 29.  (Requisiti soggettivi per l'assegnazione)
Art. 30.  (Procedure per l’assegnazione degli alloggi)
Art. 31.  (Criteri per la formazione della graduatoria)
Art. 31 bis.  (Commissione per le assegnazioni)
Art. 32.  (Alloggi da assegnare)
Art. 32 bis.  (Consegna dell'alloggio)
Art. 33.  (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)
Art. 34.  (Assegnazioni per emergenza abitativa)
Art. 34 bis.  (Commissioni per il contrasto al disagio abitativo)
Art. 35.  (Mobilità)
Art. 36.  (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi)
Art. 37.  (Alloggi in amministrazione condominiale)
Art. 38.  (Annullamento dell’assegnazione)
Art. 39.  (Decadenza dall’assegnazione)
Art. 40.  (Morosità)
Art. 41.  (Accertamento periodico dei requisiti)
Art. 42.  (Occupazioni illegali di alloggi)
Art. 43.  (Canone di locazione)
Art. 44.  (Applicazione del canone di locazione)
Art. 45.  (Alienazione degli alloggi di ERS pubblica)
Art. 46.  (Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)
Art. 47.  (Linee guida e programma speciale per l’utilizzo del patrimonio)
Art. 48.  (Disposizioni per l’assegnazione degli alloggi)
Art. 49.  (Disposizioni generali per la vendita)
Art. 50.  (Ulteriori ipotesi di vendita)
Art. 51.  (Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 52.  (Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)
Art. 53.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 54.  (Modificazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32)
Art. 55.  (Abrogazioni)
Art. 56.  (Norme transitorie)
Art. 57.  (Regolarizzazioni)
Art. 58.  (Norme regolamentari)
Art. 58 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 59.  (Norma finanziaria)


§ 4.2.47 - L.R. 28 novembre 2003, n. 23.

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale [1].

(B.U. 10 dicembre 2003, n. 52 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge)

     1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all’abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

     2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.

     3. Le politiche abitative sono indirizzate:

     a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale sociale [2];

     b) a favorire l’ampliamento dell’offerta di alloggi in locazione, a canone contenuto, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di mobilità per studio o lavoro;

     c) a favorire l’acquisto della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare, anche mediante forme di «risparmio casa»;

     d) a consentire, d’intesa con i Comuni interessati, l’acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;

     e) a sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;

     f) a risolvere, anche con interventi straordinari, gravi ed imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da particolari categorie sociali;

     g) favorire il recupero, l’acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;

     h) ad attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.

     4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi). Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio). A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione [3].

     5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorre l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale) di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), i comuni, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati e altri enti pubblici [4].

 

          Art. 1 bis. (Alloggio sociale) [5]

     1. Ai fini della presente legge, nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale destinata a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari ed individui che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato.

     2. L'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e adeguato anche sotto il profilo dimensionale rispetto alla consistenza del nucleo familiare che lo occupa.

     3. L'alloggio sociale costituisce elemento essenziale dell'insieme dei servizi abitativi di cui all'articolo 1 ter, finalizzati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione.

 

     Art. 1 ter. (Servizio abitativo) [6]

     1. Ai fini della presente legge per servizio abitativo si intende il complesso delle offerte di carattere alloggiativo di edilizia residenziale sociale, di seguito denominata ERS, e di quelle ad esse accessorie rivolte a nuclei familiari ed individui aventi i requisiti stabiliti nei Titoli III e IV.

     2. Costituiscono servizi abitativi di carattere alloggiativo, erogati dagli operatori di cui all'articolo 25:

a) la locazione permanente a canone sociale degli alloggi di cui all'articolo 27, di seguito denominati alloggi di ERS pubblica, al fine di garantire l'accesso alla casa a soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, individuati ai sensi dell'articolo 29;

b) la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di alloggi di proprietà pubblica o privata che usufruiscono di contributo pubblico, locati a canone concordato non superiore a quello stabilito con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al fine di garantire l'accesso all'abitazione a soggetti non rientranti nella categoria di cui alla lettera a) e non in grado di accedere al libero mercato;

c) la realizzazione di progetti di autocostruzione di prime case;

d) la vendita a prezzi convenzionati di alloggi realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.

     3. Costituiscono servizi abitativi di carattere accessorio quelli rivolti a nuclei familiari ed individui assegnatari e finalizzati ad una migliore vivibilità delle abitazioni e degli spazi comuni.

 

     Art. 2. (Programmazione regionale)

     1. Gli indirizzi ed i criteri programmatici di carattere strategico finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative previste nell’articolo 1 sono contenuti nel piano triennale per l’edilizia residenziale, che si attua attraverso programmi operativi annuali.

     2. Con il piano triennale viene quantificata la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 nel periodo di riferimento e con successive leggi annuali di bilancio vengono rese disponibili le risorse per dare attuazione alle varie categorie di intervento previste nel piano.

     3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal DAP, in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all’articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare [7]:

     a) stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale, in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie;

     b) ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento ritenute prioritarie, ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera c), ed eventualmente per ambiti territoriali, in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei Comuni [8];

     c) tiene conto prioritariamente della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle città, promuovendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;

     d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, tra i quali portatori di handicap, anziani, giovani, studenti universitari, cittadini extracomunitari;

     e) fissa l’entità dei contributi che possono essere assegnati per ciascuna categoria d’intervento entro i limiti massimi stabiliti dagli articoli 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12 e 14 [9];

     f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento delle proposte, con riferimento alla qualità dei progetti ed alla capacità degli operatori pubblici e privati di realizzare e gestire, ove richiesto, gli immobili;

     g) riserva una quota di risorse per gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 17;

     h) individua il sistema di premialità a favore dei comuni che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con agevolazioni fiscali o urbanistiche, a raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge [10].

     4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le procedure per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati prioritari, insieme ad altri da individuare, i seguenti indicatori [11]:

     a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del piano, con l’obiettivo di perseguire l’ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;

     b) il rapporto tra le risorse impegnate e l’incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;

     c) il grado di soddisfacimento dell’utenza degli interventi delle politiche abitative.

     5. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     6. Il piano triennale può essere aggiornato con la procedura adottata per la sua approvazione.

 

     Art. 3. (Programmi operativi annuali)

     1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali, di seguito denominati POA, approvati dalla Giunta regionale.

     2. Il POA, inteso come programma processo alla cui formazione concorre una pluralità di soggetti, consta di un documento preliminare contenente le linee guida, di una fase partecipativa sul documento preliminare, della raccolta di proposte mediante la convocazione del Comitato permanente per l’edilizia residenziale, di cui all’articolo 5, e di un documento definitivo, che, sulla base di criteri predeterminati dal Piano triennale e delle proposte degli Enti locali, seleziona definitivamente gli interventi da finanziare.

     3. Con il documento preliminare la Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale ed alle risorse definite annualmente con legge di bilancio, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte dei Comuni, la localizzazione degli interventi degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione nel POA definitivo.

     4. L’insieme delle proposte formulate dai Comuni relative anche agli interventi di operatori privati è valutato ai fini del loro inserimento nel POA definitivo.

     5. Il POA indica, per ciascuna categoria di intervento, l’operatore pubblico o privato scelto per la realizzazione, l’area o l’immobile su cui intervenire ed inoltre:

     a) l’attestazione comunale della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica per assicurarne la rapida cantierabilità;

     b) la fonte di finanziamento;

     c) il contributo regionale assegnato [12];

     d) le procedure e le modalità di controllo dell’attuazione del piano e di rendicontazione delle spese sostenute, nel caso di interventi pubblici;

     e) le prescrizioni tecniche ed i tempi per le realizzazioni degli interventi.

     f) [i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi e degli alloggi] [13].

     6. Il POA elenca gli interventi ammissibili al finanziamento che non trovano capienza nella disponibilità del programma. Tali interventi possono essere finanziati nel caso in cui, nel corso dell’attuazione, si verifichino rinunce o revoche.

     7. In sede di approvazione del POA la Giunta regionale individua il responsabile tecnico della sua attuazione.

     8. Il responsabile dell’attuazione assicura il costante monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e relaziona ogni sei mesi alla Giunta regionale. Lo stesso propone alla Giunta regionale la revoca dei finanziamenti per quegli interventi che non rispettano le scadenze prefissate dal POA.

     9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 e dal presente articolo, la Giunta regionale può:

a) dare attuazione ad interventi straordinari promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge;

b) disporre, in carenza di risorse pubbliche, sentita la Commissione consiliare competente per materia, la realizzazione di interventi ritenuti urgenti e prioritari per il soddisfacimento di particolari esigenze abitative, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla presente legge [14].

     10. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento del POA.

 

     Art. 4. (Fondo regionale per le politiche abitative)

     1. Per finanziare gli interventi di ERS previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative [15].

     2. Nel fondo sono contabilizzate:

     a) le risorse dell’Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

     b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

     c) i rientri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal fondo di rotazione di cui all’articolo 16 della presente legge;

     d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;

     e) le risorse derivanti dalle alienazioni ai sensi dell’articolo 53.

     3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore abitativo, compreso il cofinanziamento di programmi comunitari o statali, mediante la concessione di contributi in conto capitale una tantum ovvero in annualità, costanti o variabili, per non più di quindici anni, commisurati al costo di costruzione, alla categoria di intervento ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario finale del contributo stesso. Il fondo può essere destinato anche alla copertura parziale degli interventi gravanti sui mutui contratti per le finalità di cui all’articolo 1.

     4. Il fondo è anche utilizzato:

a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis [16].

     5. Concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale le risorse economiche periodicamente stanziate allo scopo dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell’articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L’impiego dei predetti fondi è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le fondazioni stesse.

     6. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti da:

     a) i residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     b) i canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica limitatamente alle risorse eccedenti di cui all’articolo 43, comma 1 [17];

     c) i canoni di locazione degli alloggi di ERS compresi quelli di cui all’articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c) limitatamente alle risorse eccedenti i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, i costi della manutenzione programmata e l’adeguamento tecnologico del patrimonio gestito [18];

     d) i rientri per le alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio dell'ATER regionale attuato ai sensi degli articoli 45 e 47, comma 2, lett. d) [19].

     6 bis. La Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS [20].

 

     Art. 5. (Comitato permanente per l'edilizia residenziale) [21]

     1. È istituito il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l'attività dell'Osservatorio sulla condizione abitativa.

     2. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale è composto dall'Assessore regionale competente o da suo delegato, con funzioni di Presidente, e da nove membri,dei quali:

a) due designati dalla Giunta regionale;

b) uno designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

c) uno designato dall'ATER regionale;

d) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro;

e) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle cooperative di abitazione;

f) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni;

g) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli inquilini;

h) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei proprietari.

     3. La Giunta regionale, ai fini della designazione dei componenti del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, individua le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h).

     4. I membri del Comitato permanente per l'edilizia residenziale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

     5. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso.

 

     Art. 6. (Osservatorio della condizione abitativa) [22]

     1. Ai fini della acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa presso la struttura regionale competente in materia di ERS che ne assicura la funzione.

     2. L'Osservatorio della condizione abitativa costituisce il supporto informativo per la rilevazione dei fabbisogni e il monitoraggio permanente della situazione abitativa sul territorio regionale. L'ATER regionale, i comuni, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria contribuiscono alla implementazione e all'aggiornamento della sua banca dati.

     3. La Regione accantona lo zero virgola due per cento delle risorse finanziarie del fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio della condizione abitativa.

     4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità per l'attività ed il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni e dell'ATER regionale.

     5. Le informazioni rese disponibili dall'Osservatorio della condizione abitativa costituiscono la base informativa per l'adozione del POA..

 

TITOLO II

Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS [23]

 

     Art. 7. (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

     1. Sono incentivati gli interventi di recupero del patrimonio abitativo ricompresi in programmi organici di intervento nelle città, qualora siano finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, alla eliminazione del degrado edilizio e sociale, alla integrazione tra diverse categorie sociali.

     2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 acquisiscono priorità quelli che prevedono il recupero di interi isolati nei centri storici, purché almeno il cinquanta per cento delle superfici recuperate abbia destinazione d’uso residenziale. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

     3. L’intervento di recupero assicura comunque la tutela degli aspetti architettonici, storici, ambientali, ove presenti, il conseguimento della sicurezza statica, la riduzione della vulnerabilità sismica, la rifunzionalizzazione ed il miglioramento della qualità degli spazi abitativi e si distingue in:

     a) recupero primario, inteso come recupero delle parti comuni, delle strutture, degli elementi architettonici e delle finiture esterne, per il quale è previsto, nel caso di immobili di proprietà privata, un contributo nella misura massima del sessanta per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 19, riferito al recupero primario;

     b) recupero secondario che è realizzato all’interno delle unità immobiliari destinate alla residenza per il quale il contributo è commisurato alla capacità economica del nucleo familiare del proprietario ed alla destinazione dell’alloggio a residenza primaria del proprietario, ovvero alla locazione a termine o alla vendita per famiglie in possesso di idonei requisiti. Il contributo non può superare il trentacinque per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 19, riferito al recupero secondario [24].

     4. I contributi di cui al comma 3, lettera a) sono aumentati del dieci per cento nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

     5. Possono essere concessi, contributi per il recupero primario, anche per le unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, nella misura massima del venti per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 19.

 

     Art. 8. (Contributo per la prima abitazione) [25]

     1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, è concesso un contributo agli operatori privati di cui all'articolo 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l'acquisto o per il recupero o per l'acquisto e recupero o per la costruzione di abitazioni da cedere in proprietà a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 22, ovvero di abitazioni da cedere in proprietà differita dopo un periodo di locazione di almeno otto anni a favore dei locatari in possesso dei medesimi requisiti.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì per la realizzazione di progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera c) da parte di cooperative di autocostruzione in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 e 22, comma 1.

     4. Il contributo per la cessione in proprietà è determinato in percentuale al costo di cui all'articolo 19 e sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dei beneficiari. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le fasce di ISEE e le relative percentuali di contributo che comunque non possono eccedere, a seconda della tipologia di intervento, quelle di seguito indicate:

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione;

c) venti per cento per interventi di autocostruzione.

     5. Nel caso di abitazioni in proprietà differita il canone di locazione ed il prezzo di cessione vengono stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 25, comma 6 che regolamenta i rapporti tra il comune e l'operatore attuatore dell'intervento. La Giunta regionale determina, con proprio atto e secondo le modalità di cui al comma 4, il contributo per la cessione in proprietà differita, la cui percentuale massima non può eccedere quelle di seguito indicate:

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione.

 

     Art. 8 bis. (Contributo per la prima abitazione a privati singoli) [26]

     1. Il contributo di cui all'articolo 8 può essere concesso a privati singoli, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 22, per l'acquisto ovvero l'acquisto e il recupero della abitazione da utilizzare come prima abitazione.

Il contributo massimo non può eccedere la misura del trenta per cento del prezzo d'acquisto dell'alloggio ovvero del costo dell'acquisto e recupero.

     2. Il contributo non può essere concesso per l'acquisto di abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 ed è concesso prioritariamente per immobili ubicati nei centri storici.

 

     Art. 9. (Contributo per alloggio in locazione [27])

     1. Ai fini dell'incremento di alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera a) da locare ai sensi del Titolo IV della presente legge sono destinate risorse all'ATER regionale per l'acquisto o per l'acquisto e recupero o per la nuova costruzione di abitazioni anche per conto dei comuni [28].

     2. [Il patrimonio pubblico è assoggettato, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e le modalità di accesso dei beneficiari, i criteri di gestione degli alloggi e l’entità dei canoni di locazione, alla disciplina del Titolo quarto] [29].

     3. Possono essere concessi contributi agli operatori di cui all'articolo 25 per interventi di acquisto o di recupero o di acquisto e recupero o di nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente o alla locazione a termine di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera b) [30].

     4. Il POA fissa la durata minima della locazione a termine, che comunque non può essere inferiore a otto anni. Al termine della locazione gli alloggi possono essere venduti, con diritto di prelazione per i locatari, alle condizioni stabilite nella convenzione con il Comune, di cui all’articolo 25, comma 6 [31].

     5. Il contributo per la locazione permanente non può superare il cinquanta per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 19. Il contributo massimo per la locazione a termine è stabilito dal POA, in relazione alla durata della locazione stessa ed alla categoria di intervento.

 

     Art. 10. (Contributi per cooperative in difficoltà) [32]

     1. Il POA può stabilire, nei limiti delle risorse destinate dal piano triennale, finanziamenti speciali per sostenere cooperative di abitazione e di autocostruzione che si trovano in grave difficoltà.

     2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità di assegnazione dei finanziamenti speciali in relazione alle situazioni di grave difficoltà economica e patrimoniale di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Interventi per anziani autosufficienti)

     1. Al fine di soddisfare i bisogni di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, possono essere previsti, nell’ambito delle risorse destinate a categorie speciali di cui all'articolo 24, contributi individuali, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, per l’adeguamento dell’abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari [33].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:

     a) all’abbattimento delle barriere architettoniche;

     b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio;

     c) all’installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;

     d) alla ristrutturazione interna dell’alloggio, al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l’anziano [34];

     d bis) alla manutenzione straordinaria dell'alloggio [35].

     3. Nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d bis) il contributo, nella misura massima del cinquanta per cento del costo dell’intervento opportunamente documentato, è concesso previa certificazione tecnica dell’adeguatezza dell’intervento e dei materiali utilizzati. Nel caso della ristrutturazione di cui al comma 2, lettera d), il contributo è commisurato al costo della ristrutturazione ed al numero di unità immobiliari derivanti dall’intervento e, comunque, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 19, riferito a ciascuna unità immobiliare. In tal caso il beneficiario anziano è tenuto a produrre anche la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente nell’assistenza [36].

     4. Le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto [37].

 

     Art. 12. (Interventi per studenti universitari) [38]

     1. Nei comuni ove sono presenti sedi di corsi di laurea universitari possono essere previsti interventi di recupero di unità immobiliari di proprietà dei privati da destinare alla locazione a studenti universitari.

     2. Per gli interventi di recupero di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai proprietari che sottoscrivono convenzioni con il comune, impegnandosi a locare, per almeno cinque anni, l'alloggio a favore di studenti universitari con le modalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della l. 431/1998 . Il contributo non può eccedere i limiti massimi stabiliti per il recupero primario e secondario di cui all'articolo 7, comma 3.

     3. I comuni di cui al comma 1 possono favorire la realizzazione degli interventi di recupero anche attraverso la riduzione dei tributi comunali per la durata della locazione.

     4. Gli interventi di recupero realizzati nei comuni di cui al comma 3 acquisiscono priorità ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

 

     Art. 13. (Interventi edilizi e recupero urbano)

     1. Per favorire l’integrazione tra politiche abitative e quelle di riqualificazione urbana, il POA, sulla base dei criteri stabiliti dal piano triennale, destina risorse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale ricompresi in programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, con priorità per quelli che favoriscono il recupero edilizio ed il contestuale miglioramento della dotazione di servizi, mediante sinergie tra interventi pubblici e privati.

     2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli 7, 8, 8 bis, 9, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 [39].

     3. Qualora per l’attuazione del programma urbano complesso cofinanziato dalla Regione sia necessario apportare modifiche allo strumento urbanistico generale, il Comune approva le relative varianti nel rispetto delle vigenti normative o promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 14. (Sostegno al reddito)

     1. I conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato possono beneficiare dei contributi pubblici per concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sul reddito familiare.

     2. I contributi di cui al comma 1 provengono dal fondo nazionale per l’affitto di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da risorse proprie della Regione e dei Comuni.

     3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi inerenti alla condizione del nucleo familiare e degli individui e al rapporto tra il canone di locazione ed il reddito e disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi [40].

     4. Le risorse complessive di cui al comma 2 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i Comuni secondo i fabbisogni espressi dai locatari e con criteri di premialità per Comuni che concorrono al finanziamento.

     5. Il comune provvede all'individuazione dei beneficiari, alla quantificazione dei contributi spettanti e alla loro erogazione secondo le modalità stabilite al comma 3 [41].

     5 bis. Possono, inoltre, essere concessi contributi integrativi al canone di locazione a favore di nuclei familiari che devono reperire una idonea sistemazione alloggiativa a seguito di sfratto esecutivo per morosità causata da significativa riduzione del reddito per uno dei seguenti motivi: perdita del lavoro; collocamento in mobilità o cassa integrazione; malattia grave; infortunio grave o decesso di uno dei componenti della famiglia. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione del contributo stesso [42].

 

          Art. 14 bis. (Sostegno ad operatori privati) [43]

     1. Possono essere erogati contributi agli operatori di cui all'articolo 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, proprietari di interi fabbricati non locati che provvedono a stipulare singoli contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2 della l. 431/1998 .

     2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 15. (Gravi emergenze abitative)

     1. Il piano triennale di cui all’articolo 2 può prevedere l’accantonamento di risorse per fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative manifestate dai Comuni.

     2. Il Comune segnala alla Giunta regionale le situazioni critiche, le proposte per risolverle in via temporanea o definitiva, sentita l’ATER regionale, ed i relativi costi con la quota di cofinanziamento a carico del Comune stesso [44].

     3. La Giunta regionale, in relazione alla disponibilità delle risorse, alla riconosciuta criticità ed alla condivisione delle soluzioni proposte, assegna con il POA al Comune il contributo necessario per attuare le soluzioni proposte, salvo che non ricorrano condizioni di assoluta urgenza che impongano alla Giunta regionale di provvedere con immediatezza.

 

     Art. 16. (Fondo di rotazione per le aree)

     1. Il piano triennale può prevedere la costituzione di un fondo di rotazione a favore dei Comuni per l’acquisto delle aree da destinare alla realizzazione di interventi per la locazione da parte di operatori pubblici e privati.

     2. I criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo di rotazione, l’entità massima del finanziamento, nonché le procedure per la restituzione del capitale concesso a partire dall’anno successivo alla conclusione dei lavori previsti nell’intervento sono stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale [45].

 

     Art. 17. (Iniziative di sperimentazione)

     1. I finanziamenti riservati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera g) sono destinati a promuovere la realizzazione di interventi innovativi, a carattere sperimentale nella gestione del patrimonio, nel ricorso alla finanza di progetto, nel processo edilizio, perseguendo l’obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della eco-compatibilità e del risparmio energetico.

     2. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell’integrazione sociale.

     3. Gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale n. 18/2002 sono ricompresi nelle finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 18. (Qualità del processo edilizio)

     1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti dal contributo pubblico, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di riferimento.

     2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole del Comitato permanente per l’edilizia residenziale, approva le linee - guida per definire e valutare la qualità del prodotto e del processo edilizio [46].

     3. Le linee - guida comportano l’individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei requisiti tecnici e dei livelli di prestazione da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e le forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio.

 

     Art. 19. (Costi massimi di costruzione) [47]

     1. La Giunta regionale, in coerenza con le determinazioni assunte in merito all'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), stabilisce, con norme regolamentari, i costi massimi ammissibili al contributo per interventi di recupero e nuova costruzione, con riferimento alle tipologie edilizie ricorrenti ed al livello qualitativo che si intende perseguire.

     2. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza.

 

TITOLO III

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 20. (Requisiti generali dei beneficiari) [48]

     1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;

c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.

     1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali [49].

 

     Art. 21. (Accesso ai contributi per gli interventi di recupero)

     1. Beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 7, comma 3, lettera a) e comma 4, sono i proprietari e i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione delle unità immobiliari che compongono l’edificio o l’isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi [50].

     2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l’intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

     3. [Possono beneficiare dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1 ivi compresi i nudi proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione] [51].

     4. Qualora l’intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà sull’immobile, è necessario il previo assenso del medesimo.

     5. [Per i beneficiari dei contributi, oltre a quanto disposto dall’articolo 20, sono stabiliti con il POA ulteriori requisiti differenziati a seconda delle tipologie di intervento di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b) ] [52].

     6. Beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 7, comma 3, lettera b) sono i proprietari delle singole unità immobiliari che possono realizzare gli interventi singolarmente o riuniti nelle forme di cui al comma 1. L’intervento di recupero secondario non può essere disgiunto da quello di recupero primario.

     6 bis. I beneficiari di cui al comma 6, oltre a possedere i requisiti previsti dall'articolo 20, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ad eccezione degli alloggi oggetto degli interventi di recupero [53].

 

     Art. 22. (Accesso alla proprietà della prima abitazione) [54]

     1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 bis occorre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed, inoltre, occorre:

a) non essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso;

b) non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per l'acquisto dell'abitazione.

     2. Le risorse per l'accesso alla proprietà della prima abitazione possono essere destinate prioritariamente a cittadini che si trovano in particolari condizioni di bisogno alloggiativo a causa di:

a) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in cui prestano la propria attività lavorativa o spostamento dei medesimi;

b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici vigenti in aree a rischio idrogeologico, ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico ed oggetto di programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana), che ne impongono la demolizione e la ricostruzione in altri siti.

 

     Art. 23. (Accesso alla locazione permanente ed a termine) [55]

     1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all'articolo 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 20 ed, inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso.

 

     Art. 24. (Accesso ai contributi per categorie speciali)

     1. Al fine di ottenere i contributi previsti per le categorie speciali, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 20, è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) se anziani, appartenere ad un nucleo familiare composto da non più di due persone, delle quali almeno una con più di sessantacinque anni di età;

     b) se portatori di handicap, avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;

     c) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di trentacinque anni di età [56].

     1 bis. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti di cui all'articolo 11 devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed, inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ad eccezione dell'alloggio da recuperare [57].

     2. Nel caso di interventi a favore di studenti universitari, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 12, comma 2, devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed i destinatari degli alloggi devono essere di età inferiore a ventisei anni, iscritti ad un corso di laurea avente sede nel comune ove è ubicato l’alloggio e residenti in altro comune appartenente a provincia diversa da quella del comune sede dell’intervento [58].

 

          Art. 24 bis. (Nucleo familiare) [59]

     1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

     2. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE entro il limite massimo stabilito per ciascuna tipologia di intervento. Il nuovo nucleo familiare, che deve formarsi entro un anno dalla data della domanda, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

     3. Nell'ipotesi prevista al comma 2, i requisiti di cui al presente titolo sono verificati nei confronti del beneficiario e, con riferimento ai componenti il costituendo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dagli articoli 21, comma 6 bis; 22, comma 1; 23, comma 1; 24, comma 1 bis.

 

     Art. 24 ter. (Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti) [60]

     1. La Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per disciplinare le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

     2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

 

     Art. 25. (Operatori) [61]

     1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati, individuati sulla base dei criteri e requisiti stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale al fine di garantire la qualità degli interventi medesimi.

     2. Per operatori pubblici si intendono l'ATER regionale, i comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. L'ATER regionale può svolgere il ruolo di operatore per conto dei comuni e degli altri enti pubblici, previa apposita convenzione.

     3. Gli operatori pubblici erogano il servizio abitativo in locazione permanente previsto dall'articolo 1 ter, comma 2, lettera a), nonché, sulla base della programmazione regionale, il servizio abitativo di cui al medesimo articolo 1 ter, comma 2, lettere b) e c).

     4. Per operatori privati si intendono le imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le cooperative di autocostruzione, i fondi immobiliari, i cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

     5. Gli interventi in locazione permanente di cui all'articolo 9, comma 3 sono realizzati dall'ATER regionale e dai comuni. Gli stessi interventi possono essere realizzati, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio, dagli operatori privati di cui al comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata.

     6. Gli interventi in locazione a termine, di cui agli articoli 7 e 9, comma 3 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4, previa stipula di una convenzione della durata minima di otto anni con il comune competente per territorio.

     7. Gli interventi in proprietà di cui all'articolo 8 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio.

     8. Gli interventi di recupero di isolati o di edifici composti da più alloggi di proprietà privata, da cedere, in tutto o in parte, in proprietà o da destinare alla locazione a termine, sono realizzati dai proprietari riuniti in cooperativa, consorzio o condominio, previa stipula della convenzione di cui al comma 6.

     9. Le convenzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono redatte sulla base degli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale con proprio atto e contengono:

a) le modalità di determinazione del canone di locazione, che comunque non può essere di entità superiore a quello fissato dalla normativa vigente sia per la locazione permanente che a termine. Il canone di locazione va commisurato al quadro finanziario dell'intervento, all'entità dei contributi previsti ed ai costi di gestione;

b) la casistica delle violazioni della convenzione, gli effetti che queste producono e le eventuali sanzioni;

c) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, prima della scadenza della convenzione, sempre che l'acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa. I vincoli assunti dall'acquirente sono trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari;

d) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine.

     10. La Giunta regionale determina con norme regolamentari la compensazione spettante agli operatori pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del D.M. 22 aprile 2008.

 

     Art. 26. (Selezione degli operatori)

     1. La Giunta regionale attiva un sistema di accreditamento degli operatori privati che possono beneficiare dei contributi pubblici al fine di garantire la qualità degli interventi edilizi.

     2. Con le procedure per l’accreditamento degli operatori privati vengono acquisiti gli elementi utili per accertare le capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonché i livelli di efficienza ed efficacia nell’attività svolta, con l’eventuale riferimento anche alle realizzazioni effettuate con contributi pubblici.

     3. La sospensione o la revoca dell’accreditamento vengono disposte a seguito della verifica annuale nel caso in cui si riscontrino difformità o mutamenti nelle condizioni e nei requisiti che precedentemente hanno consentito l’accreditamento. Nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni di sospensione o di revoca dell’accreditamento la Giunta regionale provvede alla sospensione, revoca o decadenza dei contributi eventualmente concessi.

     4. Il costo dell’accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore. La Giunta regionale può concedere contributi per favorire il processo di certificazione, previa approvazione da parte del Consiglio regionale di un atto amministrativo per la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.

     5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina con atto amministrativo i requisiti per l’accreditamento degli operatori ed i criteri per l’eventuale individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento. La Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nonché alle procedure di controllo.

     6. Il Comune provvede, con le modalità fissate ai sensi dei commi 4 e 5 a trasmettere la documentazione richiesta per la rendicontazione fisica e finanziaria degli interventi attuativi del POA secondo scadenze stabilite.

 

TITOLO IV

Gestione degli alloggi di ERS pubblica [62]

 

     Art. 27. (Alloggi di ERS pubblica) [63]

     1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione, l'alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze.

     2. Sono considerati alloggi di ERS pubblica quelli che presentano i seguenti requisiti:

a) di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni o di altri enti pubblici;

b) recuperati, acquistati o realizzati dall'ATER regionale, dai comuni o da altri enti pubblici con contributi pubblici;

c) destinati senza alcun limite di tempo alla locazione, al canone definito dall'articolo 43.

     3. Gli allogg di ERS pubblica che presentano particolare carattere di pregio storico-artistico o che per modalità di acquisizione o di destinazione funzionale, derivanti anche da interventi di riqualificazione, non sono utilizzabili per le finalità previste dal presente Titolo, possono essere esclusi, con provvedimento motivato dell'ente proprietario, dal patrimonio di cui all'articolo 1 ter e destinati alla locazione ad uso residenziale con un canone concordato non inferiore a quello stabilito con le modalità di cui all'articolo 2 della l. 431/1998 .

     4. L'ente proprietario può destinare il patrimonio escluso di cui al comma 3 anche alla vendita o alla locazione ad uso non residenziale ad un canone di mercato, previa autorizzazione della Giunta regionale.

     5. L'ente proprietario in sostituzione degli alloggi di cui al comma 3, previo parere dell'ATER regionale, acquista, costruisce o recupera un pari numero di alloggi, di dimensioni complessive non inferiori del dieci per cento rispetto a quelle degli alloggi esclusi.

     6. Gli alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione possono essere inseriti nei programmi di vendita di cui all'articolo 45.

     7. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità applicative delle esclusioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

 

     Art. 28. (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) [64]

     1. L'ATER regionale, quale soggetto erogatore del servizio di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera a), gestisce gli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 27.

     2. Per la finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale stipula con gli enti proprietari apposite convenzioni, con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e di riscossione dei canoni di locazione.

     3. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

 

     Art. 29. (Requisiti soggettivi per l'assegnazione) [65]

     1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi [66];

b) assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale, assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici [67];

c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4;

d bis) [assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa] [68];

d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda [69].

     2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

     3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario [70].

     4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, nonché i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.

     5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennalmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.

     6. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente [71].

     7. [Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare] [72].

 

     Art. 30. (Procedure per l’assegnazione degli alloggi)

     1. Il comune, ovvero l'unione speciale di comuni di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), qualora costituita, assegna gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennalmente [73].

     2. Il bando di concorso indica l’ambito territoriale, i requisiti prescritti dall’articolo 29, comma 1, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria, i criteri per la determinazione del canone di locazione.

     3. La Giunta regionale approva il modello tipo di bando ed il modulo tipo di domanda.

     4. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale:

     a) emanare bandi annuali, qualora in occasione del bando precedente abbiano rilevato un’elevata domanda;

     b) rinviare l’emanazione del bando biennale, qualora in occasione del bando precedente non abbiano ricevuto domande e non abbiano alloggi da assegnare;

     c) predisporre, d’intesa con altri Comuni, bandi sovracomunali, destinati all’assegnazione di alloggi a favore dei nuclei familiari residenti nell’ambito territoriale individuato;

     d) emanare bandi di concorso speciali, in dipendenza di gravi emergenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie particolari, ovvero per assegnare alloggi realizzati con specifiche finalità, indicando gli eventuali requisiti integrativi e le forme di pubblicità aggiuntive.

     5. Il comune disciplina il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri aggiuntivi per la Regione [74].

     6. Le graduatorie definitive sono approvate dai comuni entro novanta giorni dalla scadenza dei bandi. Le graduatorie sono efficaci per un periodo di due anni dalla data di approvazione [75].

 

     Art. 31. (Criteri per la formazione della graduatoria) [76]

     1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4 [77];

b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: - punti da 1 a 4;

c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trentacinque anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;

d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;

e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali: - punti da 1 a 3;

f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;

g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;

h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.

     2. Il comune individua eventuali ulteriori criteri e determina i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti quattro [78].

     3. Il comune sulla base delle condizioni di disagio, degli ulteriori criteri e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formula la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica [79].

 

          Art. 31 bis. (Commissione per le assegnazioni) [80]

     1. L'unione speciale di comuni richiamata dall'articolo 30, comma 1, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni, con competenza territoriale sovra comunale.

     2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta da cinque membri tra i quali due esperti in materie giuridico amministrative preferibilmente esterni alle amministrazioni comunali ed uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.

     3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dall'unione stessa.

     4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale una relazione in merito alla propria attività.

 

     Art. 32. (Alloggi da assegnare) [81]

     1. L'ATER regionale comunica al comune competente per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione.

     2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità; per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

     3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1 il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6, versa all'ATER regionale il canone di locazione di cui all'articolo 43.

     4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, senza che il comune abbia provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

     5. Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 30, comma 6, comunica alla Giunta regionale l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.

     6. La Regione, tenuto conto dei dati relativi alle domande e alle offerte di alloggi in ambito regionale favorisce specifiche intese fra comuni limitrofi, comunicando le disponibilità alloggiative ai comuni con carenza di patrimonio da assegnare, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie. I comuni possono stipulare le intese entro centottanta giorni dalla data della comunicazione.

     7. I comuni possono destinare alle intese di cui al comma 6 un massimo del settanta per cento degli alloggi annualmente disponibili. I comuni che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio abitativo beneficiano delle premialità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h).

     8. Il comune può assegnare a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.

     9. Le assegnazioni previste al comma 8 sono disciplinate dal comune, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

 

          Art. 32 bis. (Consegna dell'alloggio) [82]

     1. Il comune disciplina i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione.

     2. Nell'individuazione dell'alloggio da assegnare il comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze del nucleo avente diritto, con riferimento alla sua composizione e alle preferenze.

     3. Non possono comunque essere assegnati alloggi che superano i due vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti dal comune in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

     4. Il numero di vani convenzionali è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare.

     5. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto al comma 3, fino ad un massimo di tre vani in più rispetto a quelli stabiliti, solo qualora le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione del comune.

     6. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma 5 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui è possibile effettuare il cambio dell'alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dal comune in mobilità ai sensi dell'articolo 35.

     7. Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi, il comune individua, con il provvedimento di cui al comma 1, modalità di assegnazione che consentano l'integrazione di nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro della Unione europea, di Stato non appartenente alla Unione europea. Nei medesimi fabbricati è altresì garantita la presenza di persone appartenenti alle categorie speciali di cui all'articolo 24.

     8. Nel determinare le modalità di cui al comma 7, il comune tiene conto del numero degli aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria e stabilisce, in ogni caso, che a ciascuna delle categorie previste sia assegnato un numero di alloggi non inferiore al dieci per cento del patrimonio disponibile.

 

     Art. 33. (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea) [83]

     1. I componenti del nucleo familiare assegnatario nonché il coniuge, il convivente more uxorio e i figli, venuti a far parte del nucleo familiare dopo l'assegnazione, subentrano nella titolarità del rapporto locativo, in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio, purché ancora conviventi.

     2. I componenti il nucleo familiare non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, inseriti nel nucleo familiare anagrafico dopo l'assegnazione, subentrano solo se l'ampliamento stabile del nucleo familiare è stato autorizzato dall'ATER regionale almeno cinque anni prima del decesso dell'assegnatario o dell'abbandono dell'alloggio.

     3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

     4. L'ospitalità temporanea è ammessa per un periodo non superiore a due anni, prorogabile su istanza dell'assegnatario e previa autorizzazione dell'ATER regionale qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.

     5. L'ospitalità derivante da un contratto di lavoro subordinato non costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.

     6. I provvedimenti di subentro sono disposti dal comune competente per territorio.

 

     Art. 34. (Assegnazioni per emergenza abitativa)

     1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 30 [84].

     2. Le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1 [85].

     3. Le condizioni di emergenza sono individuate dal Comune. Tra queste devono comunque essere inclusi [86]:

     a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica [87];

     b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;

     c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;

     d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e al Corpo degli agenti di custodia;

     e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell’ASL;

     f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.

     4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2 [88].

     5. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 44, comma 1, lettera c).

     6. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera f) sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 431/1998.

     7. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera e) permangono per la durata dello stato di bisogno. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all’ATER regionale dal Comune, sono disciplinate nella convenzione all’uopo stipulata tra gli stessi [89].

 

          Art. 34 bis. (Commissioni per il contrasto al disagio abitativo) [90]

     1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per morosità, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5 bis, ed aventi una capacità economica non superiore a quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera b), l'unione speciale dei comuni istituisce apposita commissione per promuovere azioni finalizzate al reperimento di alloggi in locazione di proprietà privata, ricercando e favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei nuclei familiari medesimi.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dall'unione speciale dei comuni, prevedendo, comunque, un massimo di cinque componenti, tra i quali un rappresentante dell'ATER regionale e almeno un rappresentante dei comuni. Sono invitati alle sedute della commissione un rappresentante della Prefettura competente per territorio e un rappresentante della Questura competente per territorio.

     3. Almeno una volta all'anno le commissioni trasmettono i dati sul disagio abitativo presente nella Regione all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6 per essere sottoposti all'esame del Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 5, al fine di elaborare proposte di possibili azioni dirette a contrastare l'emergenza abitativa.

 

     Art. 35. (Mobilità) [91]

     1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio;

b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani;

c) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza.

     2. Il comune, d'intesa con l'ATER regionale, disciplina le procedure per attuare la mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo, in ogni caso, l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale e modalità di raccordo con le graduatorie di cui all'articolo 30.

     3. Qualora sono presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'articolo 32 bis, comma 3, il comune dispone d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.

     4. Nel caso di assegnatari ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico del comune competente per territorio.

     5. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del comma 3, dalla data del provvedimento di trasferimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c).

     6. L'ATER regionale dispone d'ufficio, dandone comunicazione al comune competente per territorio, la mobilità finalizzata al trasferimento temporaneo di assegnatari di alloggi di ERS pubblica sottoposti a ristrutturazione. In tali casi è garantita all'assegnatario la possibilità di rientrare nell'alloggio ristrutturato alla fine dei lavori. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico dell'ATER regionale.

 

     Art. 36. (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi) [92]

     1. L'ATER regionale favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione degli immobili, fornendo assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e ne supporta, ove necessario, il funzionamento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento.

     3. Per l'espletamento delle attività di autogestione di cui al comma 1 e con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali dell'utenza, l'ATER regionale predispone un apposito elenco regionale di amministratori e ne determina, mediante convenzione, i corrispettivi a carico degli assegnatari.

     4. Per le modalità di funzionamento dell'autogestione si applicano le disposizioni del codice civile in materia di condominio.

     5. Le spese necessarie all'autogestione vengono ripartite tra gli assegnatari; l'ATER regionale può essere chiamata a farvi fronte, in via di regresso, solo a condizione che gli organi dell'autogestione possono documentare di aver esaurito le possibili ed opportune azioni di recupero del credito nei confronti degli assegnatari morosi.

     6. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 40.

     7. Qualora sussistano casi di impedimento alla normale attività di autogestione, l'ATER regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, si sostituisce, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative, nella gestione di cui al comma 1. I corrispettivi previsti al comma 3 sono versati all'ATER regionale.

     8. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte le informazioni attinenti alla gestione in suo possesso. II diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

 

     Art. 37. (Alloggi in amministrazione condominiale) [93]

     [1. È fatto divieto all’ATER di proseguire o iniziare l’attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio gli assegnatari in proprietà sono tenuti esclusivamente a rimborsare all’ATER le spese sostenute per il servizio di rendicontazione ed esazione delle rate di riscatto.

     2. Il comma 1 si applica anche agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono un’autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sulla comunione e sul condominio.

     3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ATER, per le deliberazioni relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all’amministratore.]

 

     Art. 38. (Annullamento dell’assegnazione)

     1. L’annullamento del provvedimento di assegnazione viene disposto dal Comune, in contradditorio con l’interessato, nei seguenti casi:

     a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione stessa;

     b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

     2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell’alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario o di chiunque occupi l’alloggio.

     2 bis. Dalla data di notifica del provvedimento di annullamento dell'assegnazione fino alla riconsegna dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità di occupazione pari al canone di locazione calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c) [94].

 

     Art. 39. (Decadenza dall’assegnazione)

     1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune, anche su richiesta dell’ATER regionale, nei casi in cui l’assegnatario [95]:

     a) abbia abbandonato l’alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio o ne abbia mutato la destinazione d’uso;

     b) abbia adibito l’alloggio a scopi illeciti o immorali;

     c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino [96];

     d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c) [97];

     e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, per due anni consecutivi [98];

     f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza [99];

     g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l’alloggio assegnato, o nell’area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l’eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell’abuso entro il termine disposto dal Comune.

     2. La decadenza è dichiarata dal Comune con provvedimento assunto, in contradditorio con l’interessato, entro trenta giorni dall’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

     3. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio.

     4. Il Comune può concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell’alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.

     5. Il mancato rilascio dell’alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c) e di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, da corrispondere al Comune, stabilita nella misura variabile da 3 a 12 mensilità del canone già corrisposto.

     6. Il Comune può promuovere, d’intesa con l’ATER regionale, appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettere d), e,) f) e g) [100].

 

     Art. 40. (Morosità)

     1. Sono considerati morosi gli assegnatari che si rendono inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

     2. [Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell’autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori] [101].

     3. I componenti del nucleo familiare avente diritto sono obbligati, in solido con l’assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio.

     4. L’ATER regionale, prima di assumere le opportune iniziative legali, verifica la possibilità di sanare la morosità mediante un piano di rientro, concordato con l’assegnatario, che consenta la restituzione della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali. Tale sanatoria è consentita per non più di una volta nel corso dell’anno [102].

     5. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi legali la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell’assegnatario, accertati dall’ATER regionale e comunicati al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone [103].

 

     Art. 41. (Accertamento periodico dei requisiti)

     1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l’assegnazione sono accertate annualmente dall’ATER regionale, anche attraverso la richiesta all’assegnatario di informazioni e di documentazione, nel caso in cui non è possibile acquisirle d’ufficio presso le Amministrazioni competenti [104].

     2. Qualora l’assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta, l’ATER, previa diffida ad adempiere, applica il canone di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c). In caso di mancato adempimento per due anni consecutivi, l’ATER regionale ne dà comunicazione al Comune, il quale provvede a dichiarare la decadenza, ai sensi di quanto disposto all’articolo 39 [105].

     3. Le eventuali variazioni del canone di locazione, a causa delle mutate condizioni economiche degli assegnatari, vengono applicate dall’ATER regionale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la verifica [106].

     4. L'assegnatario può richiedere di essere collocato in una fascia di ISEE inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione della capacità economica del nucleo familiare. La collocazione nella fascia di ISEE inferiore è disposta dall'ATER regionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda [107].

 

     Art. 42. (Occupazioni illegali di alloggi)

     1. Il Comune persegue chi occupa senza titolo un alloggio di ERS pubblica e ne dispone il conseguente rilascio [108].

     2. Per la finalità di cui al comma 1, il Comune diffida l’occupante senza titolo a rilasciare l’alloggio entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’occupazione, ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte o documenti.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Comune ordina il rilascio dell’alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo.

     4. L’ATER regionale è tenuta a segnalare al Comune l’occupazione senza titolo degli alloggi [109].

     5. Per il periodo di occupazione, l’occupante è tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, una indennità pari al canone di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c).

 

     Art. 43. (Canone di locazione)

     1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all’articolo 27, comma 1, è diretto a compensare i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, a garantire la manutenzione programmata e l’adeguamento tecnologico del patrimonio gestito, al fine di mantenere costante nel tempo la qualità edilizia e la fruibilità degli edifici, nonché a contribuire, per la parte eccedente, allo sviluppo di politiche abitative mediante il cofinanziamento del fondo regionale di cui all’articolo 4.

     2. Il canone di locazione di cui al comma 1 è calcolato dall'ATER regionale con le modalità di cui all'articolo 44, con riferimento al valore dell'immobile determinato secondo criteri e parametri stabiliti con norme regolamentari e alla capacità economica del nucleo familiare dell'assegnatario valutata sulla base dell'ISEE calcolato ai sensi della vigente normativa [110].

 

     Art. 44. (Applicazione del canone di locazione) [111]

     1. Le modalità di calcolo del canone di locazione sono disciplinate con norme regolamentari sulla base delle seguenti aree omogenee di utenza:

a) area di protezione sociale, costituita da assegnatari in condizioni economiche e sociali svantaggiate, alla quale si applica il canone di locazione commisurato esclusivamente all'ISEE valutato secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 29, comma 4. Il canone non può comunque essere inferiore ad un canone minimo, calcolato al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione degli immobili;

b) area amministrata, costituita da assegnatari in possesso di un ISEE non superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale sulla base del valore dell'immobile e graduato con riferimento alla capacità economica dei nuclei stessi entro i limiti minimi e massimi stabiliti;

c) area di decadenza, costituita da assegnatari che risultano in possesso di un ISEE superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale apportando maggiorazioni rispetto ai canoni di cui alla lettera b) entro il limite massimo stabilito.

     2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ATER regionale le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ATER medesima in relazione al costo dalla stessa calcolato sul complesso degli immobili gestiti, ovvero nella misura risultante dalle contabilizzazioni relative ai singoli immobili.

 

     Art. 45. (Alienazione degli alloggi di ERS pubblica) [112]

     1. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 6 la Giunta regionale, sentiti i comuni in cui sono ubicati gli alloggi da alienare, approva programmi di vendita del patrimonio di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni stessi e di altri enti proprietari, al fine di soddisfare l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio stesso e favorire lo sviluppo del settore.

     2. Il programma di vendita è formulato sulla base delle proposte avanzate dagli enti proprietari e stabilisce i criteri, le procedure e i tempi per pervenire alla vendita degli immobili, nonché le modalità per la determinazione dei relativi prezzi, che devono comunque essere commisurati ai valori di mercato.

     3. Agli assegnatari degli alloggi è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, ad un prezzo diminuito del trenta per cento rispetto a quello di cui al comma 2. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione di inserimento dell'immobile nel programma di vendita.

     4. Nei casi di acquisto da parte di tutti gli assegnatari di un intero fabbricato, il prezzo di ciascun alloggio è diminuito di un ulteriore dieci per cento rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3.

     5. Qualora gli assegnatari non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 3, gli enti proprietari incentivano il trasferimento in altro alloggio adeguato al nucleo familiare. Gli alloggi non occupati sono messi in vendita mediante bandi di vendita ad asta pubblica.

     6. Ai sensi dell'articolo 4, i proventi delle alienazioni concorrono alla programmazione regionale e sono destinati alla riqualificazione e all'incremento degli alloggi di ERS pubblica mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

     7. Gli enti proprietari inseriti nei programmi di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle vendite.

     8. Le proposte di utilizzo dei proventi di cui al comma 6 sono trasmesse, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale dall'ATER regionale, anche per conto dei comuni.

 

TITOLO V

Destinazione degli alloggi realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 [113]

 

     Art. 46. (Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997) [114]

     1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dall'ATER regionale e dai comuni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 , ivi quelli ricompresi nei programmi di recupero urbano, e gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), per cui sono cessate le esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici, fanno parte degli alloggi di ERS di cui alla presente legge e sono finalizzati all'erogazione dei servizi abitativi di cui all'articolo 1 ter, comma 2.

     2. Nel caso in cui gli alloggi sono destinati alle finalità di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettere a) e b) i comuni applicano le seguenti percentuali:

a) non inferiore all'ottanta per cento per la locazione permanente a canone sociale di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera a);

b) non superiore al venti per cento per la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera b).

     3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) sono gestiti dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 28.

     4. I comuni, tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi in territori montani o zone svantaggiate, possono emanare bandi speciali con criteri e condizioni aggiuntive di accesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, lettera d).

 

     Art. 47. (Linee guida e programma speciale per l’utilizzo del patrimonio)

     1. Il Consiglio regionale approva le linee guida per la predisposizione del programma di cui al comma 3, finalizzato all’utilizzo degli alloggi di cui all’articolo 46, comma 1, ad eccezione di quelli realizzati nei prefabbricati in legno.

     2. Nelle linee guida di cui al comma 1 il Consiglio regionale stabilisce l’entità massima degli alloggi da utilizzare per ciascuna delle seguenti finalità:

     a) assegnazione mediante le graduatorie ordinarie di ERS pubblica [115];

     b) destinazione a favore di particolari categorie sociali;

     c) locazione a canone concordato;

     d) vendita.

     3. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida di cui al comma 1 e sentita l’ATER regionale, approva il programma con il quale sono definite la quantità e l’ubicazione degli alloggi da destinare a ciascuna delle finalità di cui al comma 2, nonché le particolari categorie sociali di cui al comma 2, lettera b) [116].

     4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale a seguito della concertazione e dell’espletamento delle procedure di partenariato istituzionale previste dall’articolo 5 della legge regionale n. 13/2000.

     5. La proposta del numero e dell’ubicazione degli alloggi da destinare a ciascuna delle finalità di cui al comma 2 è effettuata dai Comuni sulla base dei fabbisogni abitativi venutisi a creare anche a seguito degli eventi sismici.

     6. I Comuni possono proporre l’esclusione dal programma degli alloggi di particolare pregio storico ed artistico ovvero di quelli che possono avere destinazioni funzionali diverse dalla residenza. In questo caso trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 27, comma 3.

     7. Il programma ha validità di tre anni e, nell’ambito di tale periodo, può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

 

     Art. 48. (Disposizioni per l’assegnazione degli alloggi)

     1. L’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), situati in Comuni, circoscrizioni comunali o frazioni con popolazione inferiore a seimila abitanti che si rendano disponibili dopo l’entrata in vigore della presente legge, può essere riservata per una quota non superiore al cinquanta per cento a favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) nuclei familiari che risiedano da almeno tre anni nel comune o nella frazione in cui l’alloggio è situato;

     b) nuclei familiari che risiedevano nella località in cui l’alloggio è situato al momento degli eventi sismici e che dopo gli stessi si siano trasferiti in altra località;

     c) nuclei familiari in cui siano presenti soggetti che nella località in cui l’alloggio è situato abbiano la sede principale di lavoro ovvero frequentino strutture scolastiche.

     2. La riserva di cui al comma 1 può essere prevista anche per l’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere b) e c).

     3. I nuclei familiari beneficiari delle riserve di cui al comma 2 sono tenuti a trasferire la residenza negli alloggi assegnati.

     4. Effettuate le assegnazioni di cui al comma 1, gli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a) ancora disponibili sono assegnati dai Comuni sulla base delle graduatorie ordinarie degli alloggi di ERS pubblica [117].

     5. La Giunta regionale approva gli schemi tipo di bando per l’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere b) e c) e specifica i requisiti soggettivi di cui all’articolo 29.

     6. I Comuni, sulla base degli schemi tipo di cui al comma 5, emanano bandi specifici e predispongono graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere b) e c).

 

     Art. 49. (Disposizioni generali per la vendita) [118]

     1. Le procedure di vendita degli alloggi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), resisi effettivamente disponibili, sono attivate dagli enti proprietari.

     2. La vendita viene effettuata sulla base di specifici bandi, riferiti anche a blocchi di alloggi ricompresi, di norma, in interi fabbricati, al fine di limitare la partecipazione di enti pubblici nei condomini misti.

     3. La vendita degli alloggi di cui al comma 1 è rivolta a coloro che sono in possesso, alla data di approvazione del programma, dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed il cui nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 29, comma 4.

     4. Gli assegnatari ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), che occupano l'alloggio posto in vendita hanno diritto di prelazione purché siano, al momento dell'approvazione del programma, in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui al comma 3.

     5. È consentito il subentro per l'esercizio del diritto di prelazione ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario secondo quanto disposto dall'articolo 33.

     6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.

     7. I bandi prevedono priorità per i soggetti assegnatari ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 30/1998 diversi da quelli di cui al comma 4 ivi compresi gli assegnatari di alloggi realizzati da imprese e cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all'articolo 47, purché occupino tutt'ora l'alloggio ad essi assegnato, nonché per gli altri assegnatari di alloggi di ERS pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c) ed il nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 29, comma 4.

     8. I bandi per la vendita degli alloggi per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione possono prevedere criteri di priorità per particolari categorie di soggetti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).

     9. La Giunta regionale approva lo schema tipo di bando al fine di assicurare la uniformità nell'ambito del territorio regionale.

     10. La vendita degli alloggi avviene al prezzo di mercato ridotto del trenta per cento e gli alloggi non possono essere ceduti né locati dagli acquirenti per un periodo di cinque anni, salvo i casi di comprovata necessità e previo nulla osta dell'amministrazione comunale.

 

     Art. 50. (Ulteriori ipotesi di vendita)

     1. Qualora le procedure di vendita di cui all’articolo 49 abbiano esito infruttuoso, gli Enti proprietari possono procedere alla vendita al miglior prezzo, ponendo a base d’asta il valore di mercato del bene, mediante procedure di evidenza pubblica rivolte a coloro che sono residenti nel comune in cui è situato l’alloggio ovvero vi svolgono attività lavorativa esclusiva o principale e che nello stesso comune e nei comuni limitrofi non siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento riferiti ad alloggi.

     2. Qualora la procedura di cui al comma 1 dia esito infruttuoso gli Enti proprietari possono procedere alla vendita al miglior prezzo mediante procedura di evidenza pubblica a chiunque vi abbia interesse.

 

     Art. 51. (Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30) [119]

     1. L'assegnazione a titolo definitivo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 30/1998 , qualora non già intervenuta, viene effettuata nei confronti di coloro che occupano l'alloggio in virtù di atti comunali emanati in attuazione della stessa norma, che sono in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c) ed il nucleo familiare ha una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 29, comma 4.

     2. Il subentro è consentito ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario avente diritto ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2.

     3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.

     4. Ai soggetti assegnatari di alloggi realizzati da imprese o cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all'articolo 46 in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'assegnazione definitiva viene effettuata a valere sugli alloggi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) che si rendano disponibili.

 

     Art. 52. (Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica) [120]

     1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.

     2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, al fine del loro mantenimento, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate.

     3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assenso della Regione e trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita ai sensi dell'articolo 952, comma 2, del codice civile delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del cinquanta per cento e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dall'articolo 15, comma 3-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). L'alienazione delle strutture prefabbricate deve interessare tutta l'area o il comparto urbanizzato. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

     4. L'eventuale alienazione di cui al comma 3 deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi, da effettuare ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), con una variante urbanistica secondo le procedure indicate dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 32, comma 4, lettera f), della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1.

     5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato dal Comune d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

     6. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del trasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia all'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.

     7. L'importo stabilito all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ai fini dell'acquisto da parte delle imprese delle strutture delocalizzate, è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna della struttura, se la struttura stessa è conforme agli strumenti urbanistici.

     8. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici o che non sono suscettibili di legittimazione possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione, nell'ordine: al Comune, all'impresa assegnataria o al proprietario dell'area. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio del miglior prezzo. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione.

 

     Art. 53. (Disposizioni finanziarie)

     1. I Comuni versano al fondo di cui all’articolo 4 i proventi delle vendite dei beni già in loro proprietà che sono stati acquistati, ristrutturati, ovvero acquistati e ristrutturati in tutto o in parte con oneri a carico dei programmi di cui all’articolo 46, nel limite del contributo concesso e rivalutato.

 

TITOLO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 54. (Modificazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32)

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici, le chiese aperte al culto alla data del sisma e i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche e i musei.».

 

     Art. 55. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate le leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 33 e 20 marzo 2000, n. 23.

     2. Restano abrogate le leggi regionali già abrogate dall’articolo 41 della legge regionale n. 33/1996.

     3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate al comma 1.

     4. Le norme di legge regionale che fanno rinvio a quelle abrogate ai sensi del comma 1 devono essere riferite alla presente legge, in quanto applicabili e compatibili, o alle singole norme corrispondenti della stessa.

 

     Art. 56. (Norme transitorie)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni sono tenuti ad emanare il bando per l’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 30, entro sei mesi dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del modello tipo di bando e del modulo tipo di domanda di cui all’articolo 30, comma 3.

     2. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia per un periodo di tempo non superiore a due anni e comunque sino alla formazione di quelle disposte a seguito del bando di cui al comma 1.

     3. I regolamenti di cui agli articoli 30, comma 5, 32, comma 1, 34, comma 3 e 35, comma 1 sono adottati dai Comuni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. In sede di prima applicazione, il Piano triennale è adottato, con le modalità di cui all’articolo 2, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. Il canone di cui all’articolo 44 decorre dal primo gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

     6. Fino all’emanazione delle norme regolamentari previste dall’articolo 58, la gestione degli alloggi assegnati ai sensi della legge regionale n. 33/1996 e successive modificazioni è effettuata ai sensi della medesima legge.

     7. Il primo Comitato permanente per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 5, è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 57. (Regolarizzazioni)

     1. Le assegnazioni provvisorie comunque disposte antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge possono essere trasformate dai Comuni in assegnazioni definitive, qualora i relativi beneficiari ne facciano richiesta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso, alla stessa data, dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 29.

     2. I Comuni possono disporre la regolarizzazione dell’assegnazione nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica e presentano la relativa domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a condizione che:

     a) l’occupazione sia ancora in corso e non sia avvenuta in forza di azione clandestina o violenta;

     b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 29;

     c) gli occupanti provvedano al pagamento, anche rateale, a favore dell’ATER, di una somma pari all’importo determinato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera

     c) a decorrere dalla data di inizio della stessa.

     3. La verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dal Comune.

     4. Qualora la regolarizzazione di cui al comma 2 non sia possibile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42.

 

     Art. 58. (Norme regolamentari)

     1. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari per la sua attuazione con riferimento all’articolo 2, comma 4, all’articolo 6, comma 3, all’articolo 8, commi 2 e 4, all’articolo 14, comma 5, all’articolo 16, comma 2, all’articolo 19, comma 1, all’articolo 22, comma 1, lettera c), all’articolo 27, comma 4, all’articolo 29, comma 2, all’articolo 31, comma 1.

     2. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari con riferimento all’articolo 44, comma 1.

     3. In sede di prima applicazione, entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari con riferimento all’articolo 11, comma 4.

     4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta lo schema tipo di cui all’articolo 25, comma 7 ed i modelli tipo di cui all’articolo 30, comma 3 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. Entro otto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio gli atti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5.

 

          Art. 58 bis. (Clausola valutativa) [121]

     1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge e valuta gli effetti da essa prodotti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie e persone meno abbienti, di particolari categorie sociali e della gestione e implementazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale.

     2. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette con cadenza annuale una relazione sull'attuazione e sugli effetti del programma operativo annuale per l'edilizia residenziale e sull'efficacia della legge stessa rispetto al raggiungimento degli obiettivi così come disposto dagli indirizzi e criteri strategico programmatici contenuti nel piano triennale per l'edilizia residenziale.

     3. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni dettagliati, rielaborati e comparati con i dati omogenei del piano triennale e dei due programmi operativi annuali per l'edilizia residenziale immediatamente antecedenti quelli oggetto della relazione.

     4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 dovranno fare riferimento, per i periodi presi in esame, in particolare:

a) al fondo regionale per le politiche abitative;

b) all'ammontare delle spese destinate agli interventi di cui al Titolo II (Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS);

c) alla tipologia dei beneficiari degli interventi;

d) alla tipologia degli operatori;

e) alla gestione degli alloggi di ERS pubblica di cui al Titolo IV;

f) all'attività dell'ATER regionale e alle caratteristiche dei beneficiari dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

     5. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni sull'operato del Comitato permanente per l'edilizia residenziale e sull'Osservatorio della condizione abitativa.

     6. La Giunta regionale, secondo i tempi previsti al comma 2, trasmette inoltre al Consiglio regionale una relazione che renda conto dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 3, comma 9, lettere a) e b).

 

     Art. 59. (Norma finanziaria)

     1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente connessi all’attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera g) e dell’articolo 5 si fa fronte per l’anno 2004 e successivi con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 03.1.002, denominata «Studi e ricerche nel settore dell’edilizia residenziale», mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall’accordo di programma sottoscritto in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Al finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale di previsione 2004 e successivi nella unità previsionale di base 03.2.007, che assume la nuova denominazione di «Fondo regionale per le politiche abitative».

     3. Dall’esercizio finanziario 2004 nella unità previsionale di base 03.2.007 confluiscono quote degli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 03.2.005 e relativi all’accordo di programma in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cap. 7023) e ai fondi residui in materia di edilizia residenziale pubblica (cap. 7008, 7014, 7024) ad eccezione delle risorse destinate al finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18.

     4. Alla quantificazione delle risorse di cui ai commi 1 e 3 si provvede con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c), della vigente legge regionale di contabilità e per la parte relativa alla quantificazione dei fondi residui in materia di edilizia residenziale con legge di bilancio.

     5. Il fondo di cui al comma 2 è inoltre alimentato dai rimborsi connessi all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 16 e dai proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 53 della presente legge.

     I rimborsi e i proventi di cui al comma 5 sono introitati a partire dal bilancio regionale 2004 nella nuova unità previsionale di base 4.02.004 denominata «Crediti diversi in materia di edilizia».

     5 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed iscritte alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", del bilancio regionale di previsione [122].

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[7] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[11] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[13] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[16] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[17] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[18] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[19] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[23] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[24] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[26] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[28] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[29] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[30] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[31] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[33] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[34] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[36] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[37] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[39] Comma sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[40] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[41] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[42] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[43] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[44] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[45] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[46] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[48] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, già modificato dall'art. 21 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[49] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[50] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[51] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[52] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[53] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[56] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[57] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[58] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[59] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[60] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[62] Rubrica così sostituita dall'art. 31 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[65] Articolo sostituito dall'art. 34 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[66] Lettera già sostituita dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12, ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6 e così modificata dall'art. 39 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[67] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[68] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[69] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[70] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[71] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[72] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[73] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[74] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[75] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[76] Articolo sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[77] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[78] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[79] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

[80] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[82] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[84] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[85] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[86] Alinea così modificato dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[87] Lettera sostituita dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15 e così modificata dall'art. 24 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[88] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[89] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[90] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[91] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[92] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[93] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[94] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[95] Alinea così modificato dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[96] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[97] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[98] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[99] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[100] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[101] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[102] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[103] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[104] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[105] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[106] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[107] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[108] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[109] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[110] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[111] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[113] Rubrica così sostituita dall'art. 54 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[114] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[115] Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[116] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[117] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[118] Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[119] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[120] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[121] Articolo inserito dall'art. 61 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.

[122] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 7 giugno 2017, n. 6.