§ 4.2.101 - L.R. 7 giugno 2017, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:07/06/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 20)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 29)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 31)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 59 della l.r. 23/2003 )
Art. 5.  (Norme transitorie)


§ 4.2.101 - L.R. 7 giugno 2017, n. 6.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).

(B.U. 14 giugno 2017, n. 24)

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 20)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) è sostituita dalla seguente:

" a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998 ; ".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

" b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi; ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 29)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

" a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi; ".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 sono aggiunte le seguenti:

" d bis) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

" 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d bis) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario. ".

4. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

" 6. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente. ".

5. Il comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 31)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 le parole " condizioni di disagio aggiuntive " sono sostituite dalle seguenti: " ulteriori criteri ".

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 dopo le parole " condizioni di disagio " sono inserite le seguenti: ", degli ulteriori criteri ".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 59 della l.r. 23/2003 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente:

" 5 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed iscritte alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", del bilancio regionale di previsione. ".

 

     Art. 5. (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r. 23/2003, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, a quanto previsto dalle modifiche introdotte al medesimo articolo 29 della l.r. 23/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 30 della l.r. n. 23/2003 è indetto dal comune dopo l'entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento di cui al comma 1.

3. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.