§ 4.6.72 - L.R. 23 ottobre 2002, n. 18.
Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:23/10/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Pericolosità del territorio).
Art. 3.  (Programmazione degli interventi).
Art. 4.  (Contributi per interventi sugli edifici).
Art. 5.  (Norme regolamentari attuative).
Art. 6.  (Agevolazioni urbanistiche).
Art. 7.  (Beneficiari).
Art. 8.  (Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche).
Art. 9.  (Attività comunali).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Norme transitorie).


§ 4.6.72 - L.R. 23 ottobre 2002, n. 18. [1]

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

(B.U. n. 48 del 6 novembre 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici, lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle imposte locali, nonché la diffusione della conoscenza delle problematiche di prevenzione.

 

     Art. 2. (Pericolosità del territorio).

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale:

     a) approva la carta della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione del Servizio sismico nazionale;

     b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;

     c) promuove, con la collaborazione degli enti locali, apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:

     1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi funzioni di protezione civile;

     2) ai sistemi urbani;

     3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi).

     1. La Giunta regionale, sulla base della pericolosità dei territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell’articolo 9, approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, il programma per la prevenzione sismica.

     2. Il programma indica le attività da svolgere con le risorse stanziate ed in particolare:

     a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove eseguire interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi, ai sensi dell’articolo 4, e stabilisce i relativi finanziamenti;

     b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni, a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed informazione, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione delle indagini ai fini dell'individuazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed edificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);

     c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie necessarie;

     d) destina i finanziamenti per la predisposizione della carta della pericolosità sismica.

 

     Art. 4. (Contributi per interventi sugli edifici).

     1. La Giunta regionale assegna contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel programma di cui all'articolo 3.

     2. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

     3. Il contributo è destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, i cui lavori di costruzione:

     a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione sismica del comune;

     b) prevedano una struttura portante verticale prevalentemente in muratura;

     c) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;

     d) siano in regola con i pagamenti dell’imposta comunale sugli immobili;

     e) siano a prevalente destinazione residenziale e di proprietà privata.

     4. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo delle opere ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, e comunque il limite di ventimila euro per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad elevare il contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su isolati ove siano presenti beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ubicati nei centri storici o in aree instabili o con numero elevato di beneficiari coinvolti.

 

     Art. 5. (Norme regolamentari attuative).

     1. La Giunta regionale approva norme regolamentari concernenti:

     a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

     b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

     c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

     d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

     e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 6, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

     f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell’ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;

     g) lo schema di bando di cui all'articolo 8;

     h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell’intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato prescritto per l’accesso al contributo.

 

     Art. 6. (Agevolazioni urbanistiche). [2]

     [1. Nell’ambito degli interventi di prevenzione ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 5, possono essere consentiti interventi strettamente necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato che comportino:

     a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

     b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al D.M. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;

     c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente, o possibilità di confermare la distanza esistente, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

     3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al D.M.1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in materia di obbligatorietà del piano attuativo].

 

     Art. 7. (Beneficiari).

     1. Beneficiari dei contributi previsti dall’art. 5 sono i proprietari oppure i loro ascendenti, discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che compongono l’isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo la relativa spesa.

     2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

     3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, i locatari degli immobili.

     4. In tutti i casi in cui l’intervento è realizzato da un soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell’immobile è necessario il previo assenso del medesimo. Nell’ipotesi di diritto di usufrutto occorre l’accordo fra il nudo proprietario e l’usufruttuario.

 

     Art. 8. (Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche).

     1. Per l’assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4 e l’utilizzo delle agevolazioni di cui all’articolo 6, i comuni inseriti nel programma per la prevenzione sismica emanano appositi bandi.

     2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 5, sono indicati:

     a) il finanziamento destinato agli interventi;

     b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f);

     c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere b) e c);

     d) le modalità di presentazione della domanda, che deve contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale certifica la vulnerabilità dell'isolato;

     e) le procedure per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;

     f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;

     g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

 

     Art. 9. (Attività comunali).

     1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell’articolo 3, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:

     a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile e delle scuole;

     b) [riduzione fino al novanta per cento del contributo di concessione, di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10] [3];

     c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;

     d) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;

     e) promozione di programmi urbani complessi, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, per la riduzione del rischio sismico a scala urbana;

     f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;

     g) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

     2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.

     3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 3 della presente legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 150.000,00 euro cui si fa fronte con le risorse del Fondo regionale di protezione civile ex articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 allocate nella unità previsionale di base 05.1.014, denominata «Protezione civile e prevenzione dai rischi» del bilancio annuale 2002.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 4 della presente legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 4.132.000,00 euro cui si fa fronte con i fondi residui di edilizia agevolata provenienti dal programma quadriennale 92/95 e con i fondi residui della legge 25 marzo 1982, n. 94 allocati nella unità previsionale di base 03.2.005, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» del bilancio annuale 2002.

     3. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni utilizzando le risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica, risorse proprie regionali e risorse comunitarie.

     3 bis. Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 05.1.020 (cap. 2853) del bilancio regionale di previsione [4].

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 11. (Norme transitorie).

     1. Fino alla predisposizione della carta di cui all’articolo all’articolo 2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50 del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

     2. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari previste dall’articolo 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2014, n. 4.