§ 3.1.152 - Decisione 24 ottobre 2006, n. 1639.
Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:24/10/2006
Numero:1639


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Bilancio
Art. 4.  Partecipazione di paesi terzi
Art. 5.  Piani di lavoro annuali
Art. 6.  Misure di attuazione comuni per il programma quadro
Art. 7.  Assistenza tecnica
Art. 8.  Monitoraggio e valutazione
Art. 9.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 10.  Istituzione e obiettivi
Art. 11.  Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI
Art. 12.  Cooperazione tra PMI
Art. 13.  Attività di innovazione
Art. 14.  Attività di ecoinnovazione
Art. 15.  Cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione
Art. 16.  Riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione
Art. 17.  Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI
Art. 18.  Il GIF
Art. 19.  Lo strumento SMEG
Art. 20.  Il CBS
Art. 21.  Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione
Art. 22.  Progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione
Art. 23.  Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio
Art. 24.  Misure di sostegno del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità
Art. 25.  Piano di lavoro annuale
Art. 26.  Istituzione e obiettivi
Art. 27.  Lo spazio unico europeo dell’informazione
Art. 28.  Stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie
Art. 29.  Creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d'interesse generale e migliorare la qualità della vita
Art. 30.  Aspetti generali
Art. 31.  Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche
Art. 32.  Domande
Art. 33.  Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti
Art. 34.  Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione
Art. 35.  Progetti d’interesse comune: appalti pubblici basati su specifiche tecniche elaborate in concertazione con gli Stati membri
Art. 36.  Piano di lavoro annuale
Art. 37.  Istituzione e obiettivi
Art. 38.  Obiettivi operativi
Art. 39.  Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE)
Art. 40.  Fonti d’energia nuove e rinnovabili (ALTENER)
Art. 41.  Energia e trasporti (STEER)
Art. 42.  Iniziative integrate
Art. 43.  Progetti di promozione e di diffusione
Art. 44.  Progetti di prima applicazione commerciale
Art. 45.  Piano di lavoro annuale
Art. 46.  Comitati
Art. 47.  Manuale per gli utenti
Art. 48.  Consiglio consultivo strategico sulla competitività e l'innovazione
Art. 49.  Abrogazione
Art. 50.  Disposizioni transitorie
Art. 51.  Entrata in vigore


§ 3.1.152 - Decisione 24 ottobre 2006, n. 1639. [1]

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

(G.U.U.E. 9 novembre 2006, n. L 310)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, l'articolo 157, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l’obiettivo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Esso ha sottolineato l’importanza di creare un clima favorevole alle piccole e medie imprese (PMI) e ha riconosciuto l’importanza di diffondere le migliori pratiche e garantire una maggiore convergenza tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha definito la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile, al fine di garantire che la crescita economica, l’integrazione sociale e la tutela dell’ambiente procedano di pari passo. Le modalità produttive delle imprese rivestono un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile.

 

(2) Per contribuire ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, occorre varare un Programma quadro per la competitività e l’innovazione (qui di seguito denominato "il programma quadro").

 

(3) Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2005, al Consiglio europeo di primavera "Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona", in cui si auspicano azioni per ottenere crescita e competitività e rendere l’Europa un luogo più attraente per chi investe e lavora, e si ricorda che occorre stimolare l’iniziativa imprenditoriale, attrarre capitale di rischio sufficiente per dare vita a nuove imprese e sostenere una forte base industriale europea, promuovendo l’innovazione e in particolare l’eco-innovazione, l’assorbimento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. Mentre la competitività è in larga misura promossa da aziende molto dinamiche che operano in mercati aperti e concorrenziali e sono sostenute da un contesto adatto, in particolare da un quadro normativo che stimola l’innovazione, il finanziamento comunitario ha un ruolo di sostegno e di finanziamento complementare, per risolvere le carenze del mercato.

 

(4) La Carta europea per le piccole imprese (di seguito denominata "la Carta"), approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000, descrive le piccole imprese come la spina dorsale dell'economia europea. Il carattere, i requisiti e le aspettative specifici delle piccole imprese e delle imprese artigianali dovrebbero essere tenuti presenti in modo più efficace nelle politiche nazionali ed europee. Le misure comunitarie per promuovere le PMI, quali la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2005 dal titolo "Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione" dovrebbero tener conto degli obiettivi fissati nella Carta, e il programma quadro dovrebbe essere utilizzato come mezzo per progredire verso gli obiettivi fissati in quest'ultimo.

 

(5) Il programma quadro dovrebbe trattare particolarmente delle PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [4]. Il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alle caratteristiche e ai requisiti specifici delle "gazzelle" nonché delle microimprese e delle imprese artigianali nonchè di specifici gruppi destinatari, tra cui le donne imprenditrici.

 

(6) Il programma quadro dovrebbe riunire le misure comunitarie specifiche in materie di imprenditorialità, PMI, competitività industriale, innovazione, TIC, tecnologie ambientali ed energia intelligente che, finora, sono state disciplinate dalla decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all’attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell’industria europea [5], dalla decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee [6], dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) [7], dalla decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) [8], dalla decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione [9], dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) [10] per sostenere lo sviluppo sostenibile nel settore dell’energia e dalla decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d’azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione (MODINIS) [11].

 

(7) Il programma quadro dovrebbe stabilire una serie di obiettivi comuni, la dotazione finanziaria complessiva per il perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi di misure di attuazione e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione, nonché per la protezione degli interessi finanziari della Comunità.

 

(8) In linea con la comunicazione della Commissione dell' 11 marzo 2003 dal titolo "Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione nel contesto della strategia di Lisbona" e facendo riferimento al manuale di Oslo dell'OCSE, si intende che l'innovazione comprenda il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad essi associati; l'attuazione di nuovi metodi di progettazione, produzione, approvvigionamento e distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro, nonché nelle competenze dei lavoratori e comprenda l'innovazione tecnologica, non tecnologica e organizzativa.

 

(9) Il programma quadro dovrebbe escludere le attività di ricerca e sviluppo tecnologico effettuate in conformità dell’articolo 166 del trattato. Dovrebbe essere complementare al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [12] (di seguito denominato "il settimo programma quadro RST"), trattando dell'innovazione, sia non tecnologica che tecnologica, che ha superato la fase finale della dimostrazione ed è pronta per la prima applicazione commerciale (sperimentazione delle innovazioni per l'applicazione sui mercati). Occorre garantire che non vi siano gap finanziari fra ricerca, sviluppo e applicazione (attività di trasferimento tecnologico inclusa la fase di pre-avviamento). Pertanto il finanziamento del trasferimento dei risultati della ricerca alla commercializzazione è un compito da svolgere in stretto coordinamento con il settimo programma quadro RST e con altri pertinenti programmi di ricerca.

 

(10) Il programma quadro dovrebbe coprire altresì la prima applicazione commerciale di tecnologie esistenti che devono essere utilizzate in modo nuovo e innovativo. In alcune circostanze i progetti pilota per la dimostrazione tecnologica dovrebbero essere coperti da entrambi i programmi, vale a dire il programma quadro e il settimo programma quadro RST. Ciò dovrebbe accadere soltanto quando alcune soluzioni tecnologiche (per esempio gli standard tecnici nel settore delle TIC) devono essere convalidate durante la fase di prima applicazione commerciale di una tecnologia già dimostrata in altro modo.

 

(11) Il programma quadro dovrebbe essere complementare ai fondi strutturali e ad altri pertinenti programmi comunitari, pur riconoscendo che ciascuno strumento dovrebbe operare secondo le proprie specifiche procedure. Pertanto gli stessi costi ammissibili non dovrebbero essere finanziati due volte.

 

(12) Gli obiettivi comuni del programma quadro dovrebbero essere perseguiti mediante programmi specifici denominati "programma per l’innovazione e l’imprenditorialità", "programma di sostegno alla politica in materia di TIC" e "programma Energia intelligente — Europa".

 

(13) In tutti i programmi e le attività contemplati dal programma quadro bisognerebbe tener conto dei principi di trasparenza e di pari opportunità.

 

(14) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [13].

 

(15) Occorrerebbe riservare un bilancio specifico e indicativo per ciascun programma specifico.

 

(16) Per garantire che il finanziamento si limiti ad affrontare le inefficienze del mercato, e al fine di evitare distorsioni dello stesso, i finanziamenti del programma quadro dovrebbero essere conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e agli strumenti di accompagnamento, nonché alla definizione comunitaria di PMI attualmente vigente.

 

(17) L’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato "accordo SEE") e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi comunitari. La partecipazione di paesi terzi dovrebbe essere resa possibile quando consentito da accordi e procedure.

 

(18) Il programma quadro e i programmi specifici dovrebbero essere monitorati e valutati regolarmente per consentirne eventuali modifiche. Ove possibile le relazioni di valutazione dovrebbero esaminare l'integrazione di genere nelle attività dei programmi.

 

(19) Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [14], il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’ 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [15] e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [16].

 

(20) La crescita e la competitività delle imprese nei settori dell’industria e dei servizi dipende dalla loro capacità di adeguarsi rapidamente ai cambiamenti, di sfruttare il proprio potenziale innovativo e di sviluppare prodotti di alta qualità. Si tratta di una scommessa importante per le imprese di tutti i tipi, ma in particolare per quelle più piccole. È pertanto opportuno istituire il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità.

 

(21) La Comunità può essere il catalizzatore e coordinatore degli sforzi degli Stati membri. Essa può contribuire alle loro attività e integrarle, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e prassi nazionali e regionali, individuando e divulgando le migliori pratiche e le idee innovatrici e contribuendo a rendere disponibile l’ampia gamma di servizi europei a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare per le PMI.

 

(22) La comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2004 dal titolo "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d’azione per le tecnologie ambientali nell’Unione europea" chiede che siano varati programmi comunitari di sostegno allo sviluppo e all’assorbimento delle tecnologie ambientali e invita a mobilitare strumenti finanziari di condivisione dei rischi connessi con gli investimenti in tali tecnologie.

 

(23) Al fine di sostenere l'instaurazione di un mercato europeo dei prodotti e servizi innovativi, occorre che gli Stati membri e la Commissione creino condizioni interessanti per tali prodotti e servizi, fra l'altro mediante un approccio proattivo ai pubblici appalti che consenta la costituzione di mercati guida, migliorando l'accesso per le PMI e la qualità dei servizi pubblici nonché adottando normative e standard più efficaci, basati sull'anticipazione dei bisogni. La Commissione dovrebbe prestare la sua opera di orientamento sul tema dei pubblici appalti generatrici di innovazione.

 

(24) Con riferimento all'innovazione tecnologica, le PMI dovrebbero essere stimolate ad entrare in settori ad alto contenuto tecnologico quali lo spazio e la sicurezza nonché a sviluppare le applicazioni offerte dal sistema di navigazione satellitare Galileo.

 

(25) L'ecoinnovazione è qualsiasi forma d'innovazione mirante a un progresso significativo e dimostrabile verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali, compresa l'energia. L'ecoinnovazione è un concetto progressivo e il programma quadro deve, pertanto, continuare ad adattarsi ai mutamenti. La promozione dell'ecoinnovazione attraverso il programma quadro mira a contribuire all'attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali.

 

(26) Tenuto conto delle attività del programma LIFE + per l'ambiente, il programma quadro dovrebbe incoraggiare l'introduzione di tecnologie ambientali attraverso progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale, colmando il divario esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la commercializzazione ed eliminando gli ostacoli alla penetrazione nel mercato, promuovendo iniziative volontarie in settori come la gestione ambientale e la messa in rete degli attori interessati. Dovrebbe sostenere l'eco-innovazione da parte delle imprese attraverso progetti e coinvestimenti in fondi di capitali di rischio, ma non dovrebbe finanziare due volte i costi finanziati a titolo del programma LIFE +.

 

(27) Gli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI basati sul mercato integrano e sostengono i meccanismi finanziari a livello nazionale. Essi possono promuovere soprattutto gli investimenti privati per la creazione di nuove aziende innovative e sostenere le aziende con un elevato potenziale di crescita nella loro fase di espansione per ridurre un’evidente insufficienza in termini di capitali netti. Essi inoltre possono migliorare l’accesso delle PMI esistenti ai prestiti per attività che ne sostengono la competitività e il potenziale di crescita.

 

(28) Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è il veicolo specializzato della Comunità per mettere a disposizione capitali di rischio e fornire strumenti alle PMI. Il suo sostegno riguarderà in particolare i microfinanziamenti e i finanziamenti in fase di avviamento, in base alla domanda del mercato e alle migliori prassi. Esso contribuisce al perseguimento degli obiettivi comunitari, compresi quelli riguardanti la società basata sulla conoscenza, l’innovazione, la crescita, l’occupazione e la promozione dello spirito imprenditoriale. Il FEI assicura la necessaria continuità nella gestione dei programmi comunitari e ha ormai accumulato un’ampia esperienza in merito. La gestione degli strumenti finanziari comunitari per le PMI da parte del FEI per conto della Commissione è pertanto stata ritenuta una buona prassi dalle valutazioni indipendenti. Il FEI ha anche l’esperienza necessaria per sostenere le azioni emergenti basate su cooperazioni pubblico-privato lanciate dagli Stati membri con lo scopo di attirare i flussi di investimenti ad alto rischio dai mercati finanziari, a beneficio delle piccole imprese innovative.

 

(29) Le imminenti mutazioni del contesto finanziario e le nuove norme contabili rendono le istituzioni finanziarie più sensibili al rischio portandole a una cultura del rating, e possono restringere l’accesso ai crediti per le PMI, almeno in una fase transitoria. Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità dovrebbe pertanto rispondere alle mutate esigenze finanziarie delle PMI, considerando anche la necessità di finanziamenti locali e di un adeguamento al nuovo contesto finanziario, evitando nel contempo le distorsioni del mercato. Inoltre, le attività dovrebbero contribuire ad accrescere la capacità degli istituti finanziari di valutare i rischi connessi con l'innovazione, al fine di sviluppare il rating tecnologico e di migliorare la capacità delle PMI di avvalersi più efficacemente degli strumenti di finanziamento forniti dai mercati.

 

(30) I servizi di sostegno alle imprese e all’innovazione di elevata qualità, sono molto importanti per garantire l’accesso delle PMI alle informazioni relative al funzionamento e alle opportunità del mercato interno dei beni e dei servizi, nonché per quanto riguarda il trasferimento transnazionale di innovazioni, conoscenze e tecnologie. Essi hanno anche un ruolo fondamentale da svolgere nel facilitare l’accesso delle PMI alle informazioni sulle normative comunitarie che le riguardano e sulle normative future, cui le PMI possono prepararsi e adeguarsi in modo efficace ed economicamente sostenibile. Notevoli esperienze e competenze sono state sviluppate attraverso le esistenti reti di sostegno europee per le imprese, quali gli eurosportelli e i centri di collegamento per l'innovazione. Le valutazioni esterne hanno sottolineato che la funzione orizzontale di fornitura di servizi europei di sostegno alle imprese dovrebbe essere rafforzata fra l'altro ottimizzando la cooperazione fra servizi esistenti e centri d'informazione (help desk) in modo da creare uno "sportello unico" sulla base dell'obbligo di inoltro all'ufficio competente. Ciò vale per la divulgazione delle informazioni sui programmi comunitari e la promozione della partecipazione delle PMI a tali programmi, in particolare al settimo programma quadro RST, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Le valutazioni hanno anche sottolineato l’importanza di agevolare l’interazione tra la Commissione e le PMI.

 

(31) La Comunità dovrebbe dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in materia di PMI, imprenditorialità, innovazione e competitività nei settori industriali. Questa base dovrebbe conferire un valore aggiunto alle informazioni disponibili a livello nazionale in tali settori. La Comunità dovrebbe prevedere l’elaborazione comune di strategie in materia di competitività per i settori dell’industria e dei servizi e per la promozione delle migliori pratiche in relazione a un contesto e una cultura imprenditoriali, comprese la competenza professionale, la responsabilità sociale delle imprese e le pari opportunità, nonché promuovere l’emergere dei giovani imprenditori mediante, tra l'altro, l'istruzione e la formazione continua, dalla scuola fino all'insegnamento superiore.

 

(32) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 ha dato la priorità all’innovazione e all’imprenditorialità e sottolineato la necessità per l’Europa di fare di più al fine di trasformare le idee in un valore aggiunto reale. Esso ha sollecitato ulteriori azioni per creare condizioni in cui le imprese possano rinnovarsi. Il modello lineare secondo cui la ricerca porta direttamente all’innovazione si è rivelato insufficiente a spiegare i risultati dell’innovazione stessa e a elaborare risposte politiche adeguate in materia. Una volta riconosciuto che le imprese sono al cuore del processo d’innovazione, ne deriva che occorre inserire nel contesto del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità i finanziamenti volti a stimolare le attività d’innovazione delle imprese e a preparare l’assorbimento dell’innovazione da parte del mercato, nonché la gestione e la cultura dell’innovazione. In tal modo si dovrebbe poter garantire che l’innovazione contribuisca a promuovere la competitività e si traduca in applicazioni pratiche a livello commerciale. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004 ha aggiunto che le tecnologie pulite sono essenziali per sfruttare appieno le sinergie possibili tra imprese e ambiente. La promozione dell’ecoinnovazione, che comprende le tecnologie pulite innovative, può aiutare a sfruttare questo potenziale.

 

(33) Il mercato del trasferimento e assorbimento della conoscenza è spesso opaco, e la mancanza d’informazione e l’incapacità di creare connessioni sono causa di ostacoli al mercato. Le imprese incontrano difficoltà ad assorbire tecnologie che non rientrano nel loro tradizionale campo di attività, e ad accedere a nuovi tipi di competenze. I rischi finanziari possono essere alti con l’innovazione, il ritorno degli investimenti può essere ritardato da diversi intoppi e le imposte possono fare la differenza tra successo e insuccesso. Le qualifiche necessarie per cogliere certe opportunità possono scarseggiare. Gli ostacoli istituzionali o normativi possono ritardare o impedire l’emergere o l’aprirsi di nuovi mercati. Le leggi fallimentari possono creare forti disincentivi all'assunzione del rischio imprenditoriale, per la paura del fallimento. Inoltre, le circostanze economiche possono determinare il generarsi o meno di un’innovazione. Lo sviluppo di un contesto favorevole alle imprese capace di contribuire all'imprenditorialità, alla competitività e all'innovazione dovrebbe comprendere il miglioramento delle riforme economiche e amministrative a favore delle imprese e dell'innovazione, specialmente per aumentare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e creare un contesto normativo migliore per l'imprenditorialità, la creazione e il trasferimento di aziende, la crescita e l'innovazione.

 

(34) Queste barriere alla penetrazione sul mercato delle tecnologie innovative sono particolarmente rilevanti nel caso delle tecnologie ambientali. I prezzi di mercato troppo spesso non riflettono completamente i costi ambientali dei prodotti e dei servizi. La parte dei costi che non si riflette in tali prezzi è sostenuta dalla società nel suo insieme anziché da chi causa l’inquinamento. Questa insufficienza del mercato, unitamente all’interesse comunitario rappresentato da un miglior rapporto costi/benefici nella conservazione delle risorse, nella lotta all’inquinamento e nella tutela dell’ambiente, giustifica un maggiore sostegno per l’ecoinnovazione.

 

(35) Le azioni comunitarie in materia di innovazione mirano a sostenere lo sviluppo di una politica dell’innovazione negli Stati membri e nelle loro regioni, e a facilitare lo sfruttamento degli effetti sinergici tra politica nazionale, regionale ed europea in materia d’innovazione, con le relative attività di sostegno. La Comunità è in grado di agevolare gli scambi transnazionali, l’apprendimento reciproco e le attività di rete, e può guidare la cooperazione sulla politica dell’innovazione. Le attività di rete fra le parti interessate sono fondamentali per favorire il flusso di competenze e idee necessario per l’innovazione.

 

(36) La risoluzione del Consiglio approvata dal Consiglio Telecomunicazioni di Bruxelles del 9 dicembre 2004 è la base per la proposta riguardante una nuova iniziativa in materia di società dell’informazione, al fine di rafforzare il contributo di quest’ultima ai risultati economici dell’Europa. Nella summenzionata comunicazione del 2 febbraio 2005, la Commissione propone di concentrare gli sforzi per "realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro". Essa sottolinea che l’assorbimento delle TIC da parte del settore privato e pubblico è un elemento fondamentale per migliorare i risultati dell’innovazione e la competitività europee. Dovrebbe pertanto essere istituito il programma di sostegno alla politica in materia di TIC.

 

(37) Le azioni previste dal programma di sostegno alla politica in materia di TIC dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia i2010, tenendo conto nello stesso tempo di altri programmi comunitari nel settore delle TIC per evitare una duplicazione degli sforzi.

 

(38) Le TIC sono la spina dorsale dell’economia della conoscenza, e rappresentano circa la metà della crescita produttiva delle economie moderne, oltre a fornire soluzioni straordinarie per risolvere le sfide fondamentali per la società. Il miglioramento dei servizi del settore pubblico e di interesse generale deve avvenire in stretta collaborazione con le politiche comunitarie pertinenti, ad esempio nel campo della sanità pubblica, dell’istruzione e formazione, dell’ambiente, dello sviluppo dei trasporti e del mercato interno, della concorrenza.

 

(39) Si dovrebbero stimolare il lancio e il miglior uso di soluzioni basate su TIC innovative, in particolare per i servizi in settori di pubblico interesse, provvedendo anche a migliorare la qualità della vita dei settori svantaggiati della popolazione, come i disabili o gli anziani. Il sostegno comunitario dovrebbe anche facilitare il coordinamento e l’attuazione delle azioni volte a sviluppare la società dell’informazione in tutti gli Stati membri.

 

(40) La valutazione intermedia del programma eTEN (Reti transeuropee per le telecomunicazioni) raccomanda di usare un approccio orientato alla domanda per gli interventi comunitari rispetto ai progetti che sostengono i servizi transeuropei nei settori d’interesse pubblico.

 

(41) Le comunicazioni della Commissione su eGovernment e eHealth e le relative conclusioni del Consiglio hanno sollecitato uno sforzo maggiore a favore di innovazione, scambio delle buone prassi e interoperabilità e rilevano la necessità di maggiori sinergie tra i programmi comunitari connessi. L'interoperabilità è di notevole importanza per lo sviluppo della società dell'informazione.

 

(42) Per rispondere alle sfide aperte dal contenuto digitale nella società dell’informazione la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati [17], la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione [18] e la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico [19] hanno definito un quadro normativo.

 

(43) Prassi diverse tra uno Stato membro e l’altro continuano a creare ostacoli tecnici che impediscono un ampio accesso e un riutilizzo nell'Unione delle informazioni del settore pubblico.

 

(44) Le azioni comunitarie riguardanti il contenuto digitale dovrebbero tenere conto della specificità multilinguistica e multiculturale dell’Europa.

 

(45) Le risorse naturali, di cui l’articolo 174 del trattato prevede l’utilizzazione accorta e razionale, comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.

 

(46) Il Libro verde della Commissione dal titolo "Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico" rilevava che l’Unione sta diventando sempre più dipendente da fonti d’energia esterne, e che questa dipendenza potrebbe arrivare al 70 % in 20-30 anni. Esso pertanto sottolinea la necessità di equilibrare la politica in materia di approvvigionamento con un’azione chiara relativa a una politica della domanda, e auspicava che si arrivi a un consumo meglio gestito e più ecocompatibile, in particolare per quanto riguarda i settori dei trasporti e delle costruzioni. Il Libro verde inoltre chiedeva di elevare a priorità lo sviluppo delle fonti nuove e rinnovabili di approvvigionamento energetico, per rispondere al problema dell’effetto serra e raggiungere l’obiettivo, definito dai precedenti piani e risoluzioni, di un 12 % di energia rinnovabile nel consumo interno lordo entro il 2010.

 

(47) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità [20] chiede agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi a livello nazionale coerenti con l’obiettivo indicativo globale per la Comunità consistente nell’arrivare al 12 % del consumo nazionale lordo entro il 2010 e in particolare con la quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di elettricità nella Comunità entro il 2010. La comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2004, dal titolo "La quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE" avvisava che l’obiettivo del 12 % in energia rinnovabile del consumo complessivo di energia nella Comunità entro il 2010 non sarà raggiunto se non si avvieranno significative azioni supplementari.

 

(48) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia [21] chiede agli Stati membri di applicare norme minime di rendimento energetico agli edifici nuovi e a quelli esistenti ai fini di una certificazione energetica degli edifici, nonché per l’ispezione regolare delle caldaie e degli impianti di condizionamento nei fabbricati.

 

(49) La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti [22] chiede agli Stati membri di garantire l’immissione sul mercato di almeno una quota minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

 

(50) La direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE [23] chiede agli Stati membri di effettuare analisi del loro potenziale in termini di cogenerazione ad alto rendimento, e di istituire meccanismi di sostegno conformi ai potenziali nazionali rilevati.

 

(51) Per facilitare l’attuazione di tali misure comunitarie, ottenere una maggiore penetrazione sul mercato da parte delle fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica occorrono programmi specifici di promozione a livello comunitario, che creino le condizioni per un progresso in direzione di sistemi energetici sostenibili, in particolare con un sostegno alla standardizzazione delle attrezzature che producono o consumano energia rinnovabile, per aumentare lo sviluppo delle tecnologie e diffondere le migliori pratiche nella gestione della domanda. Lo stesso vale per le misure comunitarie connesse all’etichettatura dell’efficienza energetica delle attrezzature elettriche, elettroniche, per ufficio e per le comunicazioni, e alla standardizzazione degli impianti d’illuminazione, riscaldamento e condizionamento dell’aria. Dovrebbe pertanto essere istituito il programma Energia intelligente — Europa.

 

(52) Il programma Energia intelligente — Europa dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di migliorare la diversificazione energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento e di accrescere la competitività delle imprese nell'Unione, in particolare delle PMI, assicurando nel contempo la protezione dell'ambiente e il mantenimento degli impegni internazionali in questo campo. Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica in tale programma specifico dovrebbero concentrarsi inoltre sui miglioramenti tecnologici nei processi produttivi e proporre miglioramenti dell'efficienza attraverso una migliore logistica dei trasporti.

 

(53) Per ottenere un successo pieno nella strategia relativa all’energia sostenibile occorre non soltanto la continuità con il sostegno comunitario nell’elaborazione delle politiche, nell’attuazione e nella rimozione delle barriere non tecnologiche mediante campagne di promozione più ampie, ma soprattutto un sostegno all’accelerazione degli investimenti e uno stimolo all’assorbimento da parte dei mercati delle tecnologie innovative in tutta la Comunità.

 

(54) Oltre a dare vantaggi ambientali, le fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica sono tra le industrie in più rapida crescita della Comunità, e creano posti di lavoro nuovi e innovativi. L’industria europea dell’energia rinnovabile è numero uno al mondo nello sviluppo di tecnologie per la generazione di elettricità mediante fonti rinnovabili, tecnologie che hanno effetti benefici sulla coesione economica e sociale ed evita lo spreco delle risorse.

 

(55) La decisione n. 1230/2003/CE giungerà a scadenza il 31 dicembre 2006.

 

(56) Tre dei quattro settori specifici del programma istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE dovrebbero essere portati avanti dal presente programma quadro: i) la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche ("SAVE"); ii) la promozione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili ("ALTENER"); iii) la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti energetiche nuove e rinnovabili nel settore dei trasporti ("STEER").

 

(57) La dimensione internazionale ("COOPENER") del programma istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE dovrebbe continuare nel quadro dei nuovi strumenti comunitari per l’assistenza esterna come componente di un programma tematico sull'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia. Tuttavia, ci dovrebbe essere una stretta relazione tra la parte pertinente del programma tematico e il programma specifico Energia intelligente — Europa al fine di aiutare le PMI a sfruttare i potenziali mercati dell'energia intelligente che esistono fuori dall'Europa.

 

(58) In conformità con i principi di buona gestione della cosa pubblica e per una migliore regolamentazione, la Commissione ha chiesto ad esperti indipendenti di effettuare la valutazione ex ante di un programma comunitario pluriennale rinnovato nel settore dell’energia, che dovrebbe succedere all’attuale programma Energia intelligente — Europa dopo il 31 dicembre 2006. Nella loro relazione, gli esperti hanno rilevato la necessità di garantire la continuità del programma Energia intelligente — Europa dopo il 2006 e di rinnovarlo facendone uno strumento più ampio e ambizioso. Un'altra finalità di tale programma dovrebbe essere l'ulteriore miglioramento della posizione di forza ed eccellenza dell'Europa nel campo delle tecnologie energetiche sostenibili e delle relative applicazioni.

 

(59) Si dovrebbe tener conto della necessità di raggiungere facilità d'uso e semplificazione amministrativa nell'attuazione del programma quadro. La Commissione dovrebbe pubblicare e diffondere ampiamente un manuale per gli utenti che descriva un quadro chiaro, semplice e trasparente dei principi generali di partecipazione ad uso dei beneficiari del programma quadro. Ciò dovrebbe in particolare agevolare la partecipazione delle PMI. Il manuale per gli utenti dovrebbe descrivere i diritti e gli obblighi dei beneficiari; le disposizioni finanziarie come i costi ammissibili e i tassi di sostegno; i principi che disciplinano le norme e le procedure amministrative, in particolare prevedendo procedure di candidatura di facile uso che applichino all'occorrenza un processo a due fasi, a condizione che tale procedura non si risolva nell'allungamento dei tempi intercorrenti fra l'esame e la firma del contratto; le norme per l'utilizzazione e la diffusione dei risultati dei progetti, nonché i principi per la valutazione, la selezione e l'aggiudicazione delle proposte.

 

(60) Per l'attuazione del programma quadro la Commissione può far ricorso, previa analisi costi-benefici, a un'agenzia esecutiva esistente o di nuova istituzione, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [24].

 

(61) Il programma quadro dovrebbe fornire inoltre sostegno alla riflessione sulle future esigenze e strutture delle politiche europee in materia di innovazione.

 

(62) Poiché gli obiettivi della presente decisione relativi al potenziamento della competitività e dell'innovazione della Comunità non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e possono dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(63) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [25].

 

(64) Tenuto conto della natura dei problemi da affrontare nel quadro dei programmi specifici, la Commissione dovrebbe essere assistita da diversi comitati per l’attuazione di ciascun programma specifico. Tali comitati si riuniranno contemporaneamente su base periodica per consentire sessioni congiunte al fine di discutere questioni di natura orizzontale o d'interesse comune, identificate dal comitato di gestione PII d'intesa con la Commissione.

 

(65) Ai fini di una maggiore coerenza fra gli elementi del programma quadro e la sua efficace realizzazione, è opportuno che la Commissione sia assistita da un Consiglio consultivo strategico (Strategic Advisory Board) per la competitività e l'innovazione.

 

(66) La decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili [26] istituisce un programma pluriennale, noto come "eContentplus". Tale decisione giungerà a scadenza il 31 dicembre 2008. Pertanto, dopo tale data, le misure volte a rendere il contenuto digitale in Europa più accessibile, utilizzabile e sfruttabile dovrebbero essere portate avanti nel quadro del programma di sostegno alla politica in materia di TIC istituita dalla presente decisione.

 

(67) Le misure di cui alla decisione 96/413/CE dovrebbero essere inserite nel programma per l’innovazione e l’imprenditorialità. La decisione 96/413/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

 

DECIDONO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

 

Il programma quadro per la competitività e l’innovazione

 

Art. 1. Istituzione

1. Per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è istituito un programma quadro di azione comunitaria nel settore della competitività e dell’innovazione, che presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, di seguito denominato "il programma quadro".

 

2. Il programma quadro contribuisce alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte e un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

 

3. Il programma quadro non riguarda le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione effettuate in conformità dell’articolo 166 del trattato. Esso contribuisce a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. Il programma quadro persegue i seguenti obiettivi:

 

a) promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

 

b) promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l’ecoinnovazione;

 

c) accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile, competitiva, innovativa e capace d’integrazione;

 

d) promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compresi i trasporti.

 

2. Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione dei seguenti programmi specifici istituiti al titolo II, di seguito denominati "i programmi specifici":

 

a) il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità;

 

b) il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

 

c) il programma Energia intelligente — Europa.

 

     Art. 3. Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma quadro è di 3621300000 EUR.

 

2. L’allegato I contiene una ripartizione indicativa per i programmi specifici.

 

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

 

     Art. 4. Partecipazione di paesi terzi

Il programma quadro è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

 

a) paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE;

 

b) paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

 

c) paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

 

d) altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi e dalle procedure.

 

CAPO II

 

Attuazione del programma quadro

 

     Art. 5. Piani di lavoro annuali

1. La Commissione adotta piani di lavoro annuali per i programmi specifici secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto della necessità di adattamento ai futuri sviluppi, in particolare dopo la valutazione intermedia.

 

La Commissione provvede alla realizzazione dei piani di lavoro annuali e informa tempestivamente e in modo esauriente il Parlamento europeo in merito alla loro preparazione ed attuazione.

 

2. Le modifiche ai piani di lavoro annuali per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio superiori a 1 milione di EUR sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

 

     Art. 6. Misure di attuazione comuni per il programma quadro

1. Gli strumenti delineati nella sezione 2 del capo I, nella sezione 2 del capo II, e nella sezione 2 del capo III del titolo II costituiscono un pacchetto comune di strumenti per il programma quadro. Essi possono anche essere utilizzati per realizzare gli obiettivi di ciascuno dei programmi specifici come definito nel pertinente piano di lavoro annuale. Un elenco completo degli strumenti figura nel manuale per gli utenti di cui all'articolo 47.

 

2. I finanziamenti assegnati devono rispettare interamente le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e gli strumenti di accompagnamento. Si applicano le norme comunitarie concernenti l'accesso del pubblico all'informazione. Si tiene conto dei principi di trasparenza e di integrazione di genere.

 

     Art. 7. Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria definita nel quadro della presente decisione può anche coprire le spese necessarie connesse alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione efficace ed efficiente della decisione e per raggiungerne gli obiettivi.

 

Tale azione può, in particolare, comprendere studi, incontri, attività informative, pubblicazioni, spese per attrezzature, sistemi e reti informatiche atti allo scambio e al trattamento delle informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa di cui la Commissione potrebbe aver bisogno ai fini dell’attuazione della presente decisione.

 

     Art. 8. Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione esamina regolarmente l’attuazione del programma quadro e dei programmi specifici. Essa esamina anche le sinergie all'interno del programma quadro e con altri programmi comunitari complementari e, laddove possibile, le sinergie con i programmi nazionali cofinanziati dall'Unione. Ove possibile, tali valutazioni esaminano l'aspetto della dimensione di genere e il rispetto del principio di non discriminazione nelle attività del programma.

 

Essa elabora una relazione annuale sull’attuazione del programma quadro e di ciascun programma specifico relativamente alle attività sostenute mediante indicatori riguardanti attuazione finanziaria, risultati e, laddove possibile, effetti. Inoltre, la relazione annnuale sul programma "Innovazione e imprenditorialità" identifica chiaramente le attività di ecoinnovazione.

 

2. Il programma quadro e i programmi specifici sono soggetti a valutazione intermedia e finale. Tali valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, efficacia, efficienza, sostenibilità, utilità e, laddove possibile e opportuno, la distribuzione dei finanziamenti a seconda dei settori. La valutazione finale, inoltre, esamina in quale misura il programma quadro nel complesso e ciascuno dei suoi sottoprogrammi hanno conseguito i propri obiettivi.

 

La valutazione intermedia e la valutazione finale adottano adeguate metodologie per valutare l'incidenza del programma quadro e di ciascun programma specifico sui loro obiettivi, comprese la competitività, l'innovazione, l'imprenditorialità, la crescita della produttività, l'occupazione e l'ambiente.

 

Tali valutazioni esaminano la qualità dei servizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, forniti dai membri della rete. Delle valutazioni intermedie possono far parte anche elementi di valutazione ex post relativi ai programmi precedenti.

 

3. Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nei piani di lavoro annuali rispettivi.

 

I piani di lavoro annuali definiscono una serie di obiettivi misurabili per ciascuna azione specifica e sviluppano appropriati criteri di valutazione nonché una serie di indicatori quantitativi e qualitativi per misurare l'efficacia nella produzione di risultati che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro nel suo complesso e degli obiettivi del relativo programma specifico.

 

Le valutazioni intermedia e finale del programma quadro e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nel piano di lavoro annuale del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità.

 

4. La valutazione intermedia del programma quadro è completata entro il 31 dicembre 2009 e la valutazione finale entro il 31 dicembre 2011.

 

Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici sono organizzate in modo che si tenga conto dei rispettivi risultati nella valutazione intermedia e finale del programma quadro.

 

5. La Commissione trasmette le relazioni annuali di attuazione, i risultati delle valutazioni intermedia e finale del programma quadro e dei suoi programmi specifici al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

 

     Art. 9. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

 

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo del contratto stipulato in base al programma quadro che derivi da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita.

 

3. Tutte le misure di attuazione risultanti dalla presente decisione prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

 

TITOLO II

 

I PROGRAMMI SPECIFICI

 

CAPO I

 

Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità

 

Sezione 1

 

Obiettivi e settori d’azione

 

     Art. 10. Istituzione e obiettivi

1. È istituito il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità a favore delle imprese, in particolare delle PMI, dell’imprenditorialità, dell’innovazione, compresa l'eco-innovazione, e della competitività industriale.

 

2. Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere:

 

a) l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e gli investimenti in progetti di innovazione;

 

b) la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI, in particolare quella transfrontaliera;

 

c) ogni forma di innovazione nelle imprese;

 

d) l'ecoinnovazione;

 

e) la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione;

 

f) riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione.

 

     Art. 11. Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI

Le azioni riguardanti l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e per l’investimento in progetti di innovazione, in particolare nel settore dell’ecoinnovazione, sono dirette tra l’altro:

 

a) ad aumentare il volume degli investimenti effettuati dai fondi di capitale di rischio e degli strumenti di investimento promossi da investitori informali (business angel);

 

b) a mobilitare gli strumenti di finanziamento mediante il prestito a favore delle PMI;

 

c) a migliorare il quadro finanziario per le PMI e la loro propensione ad investire.

 

     Art. 12. Cooperazione tra PMI

Le azioni riguardanti la cooperazione tra le PMI sono dirette tra l’altro:

 

a) a promuovere i servizi di sostegno alle PMI;

 

b) a sostenere le misure che aiutano e stimolano le PMI a cooperare con altre imprese e altri attori dell'innovazione all'estero, cercando in particolare di coinvolgere le PMI nella normalizzazione europea ed internazionale;

 

c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione internazionale e regionale delle imprese, anche mediante reti di PMI che favoriscano il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività economiche e industriali.

 

     Art. 13. Attività di innovazione

Le azioni riguardanti l’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

 

a) ad incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell’innovazione;

 

b) a sostenere i programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese;

 

c) a incoraggiare l’adozione di tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti;

 

d) a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i servizi di tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale;

 

e) a sviluppare e studiare nuovi tipi di servizi per l’innovazione;

 

f) a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di trasferimento dei dati.

 

     Art. 14. Attività di ecoinnovazione

Le azioni riguardanti l'ecoinnovazione possono essere dirette:

 

a) a incoraggiare l'adozione di tecnologie ambientali e le attività ecoinnovative;

 

b) ad effettuare coinvestimenti in fondi di capitale di rischio che forniscano capitale netto anche alle imprese che investono in ecoinnovazione secondo la procedura di cui all'allegato II;

 

c) a promuovere le reti e i raggruppamenti per l'ecoinnovazione, i partenariati pubblico-privato nel campo dell'ecoinnovazione e a sviluppare servizi innovativi per le imprese volti a facilitare o a promuovere l'ecoinnovazione;

 

d) a promuovere approcci nuovi ed integrati all'ecoinnovazione in settori quali la gestione ambientale e la progettazione ecocompatibile di prodotti, processi e servizi che tenga conto del loro intero ciclo di vita.

 

     Art. 15. Cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione

Le azioni riguardanti la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

 

a) a promuovere la mentalità, la capacità e la cultura imprenditoriale e a favorire il bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati all’attività imprenditoriale, in particolare per le donne e i giovani;

 

b) a incoraggiare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo e alla crescita delle imprese;

 

c) a sostenere l’elaborazione di politiche di sviluppo e cooperazione tra i soggetti interessati, compresa la cooperazione transnazionale tra gli amministratori dei programmi nazionali e regionali, in particolare allo scopo di promuovere l'accessibilità delle PMI ai programmi e agli interventi;

 

d) a favorire la creazione e la trasmissione d'imprese.

 

     Art. 16. Riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione

Le azioni riguardanti le riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione possono essere dirette tra l’altro:

 

a) a raccogliere dati, analizzare e monitorare i risultati, elaborare e coordinare le politiche;

 

b) a contribuire alla definizione ed alla promozione di strategie per il miglioramento della competitività nel settore industriale e in quello dei servizi;

 

c) a incoraggiare lo scambio di esperienze tra le amministrazioni nazionali, regionali e locali al fine di raggiungere l'eccellenza.

 

Sezione 2

 

Attuazione

 

     Art. 17. Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono gestiti in modo da permettere alle PMI di accedere più facilmente al credito in determinate fasi della loro vita: costituzione, avviamento, espansione e trasferimento dell’impresa. Nell’ambito di applicazione dei pertinenti strumenti rientrano anche gli investimenti realizzati dalle PMI in attività come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, inclusa l'ecoinnovazione, e il trasferimento tecnologico, nonché l'espansione delle loro attività commerciali oltre frontiera.

 

2. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 sono:

 

a) lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF);

 

b) lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (SMEG);

 

c) il piano per lo sviluppo di capacità (CBS).

 

3. Le modalità d’attuazione dei vari strumenti sono stabilite nell’allegato II.

 

     Art. 18. Il GIF

1. Il GIF è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione.

 

Il GIF persegue gli obiettivi seguenti:

 

a) contribuire alla creazione e al finanziamento delle PMI e alla riduzione del deficit di capitale netto e di capitale di rischio che impedisce alle PMI di sfruttare il loro potenziale di crescita, al fine di migliorare il mercato europeo del capitale di rischio;

 

b) sostenere le PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che svolgono attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

 

2. Il GIF consta delle due sezioni seguenti:

 

- la prima, denominata "GIF 1", riguarda gli investimenti da effettuare nelle fasi iniziali (costituzione e avviamento dell’impresa). Si tratta di investimenti in fondi specializzati di capitale di rischio come i fondi di avviamento, i fondi che operano a livello regionale, i fondi che si concentrano su settori specifici, tecnologie o ricerca e sviluppo tecnologico ed i fondi legati agli incubatori di impresa, che a loro volta forniscono capitali alle PMI. Il GIF 1 può anche coinvestire in fondi e strumenti d’investimento promossi da investitori informali (business angel),

 

- la seconda sezione, denominata "GIF 2", riguarda gli investimenti, da effettuare nella fase di espansione delle imprese, in fondi specializzati di capitale di rischio che a loro volta forniscono capitale netto o quasi capitale netto a PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita nella fase d’espansione. Gli investimenti GIF 2 evitano operazioni di "buy-out" e di sostituzione destinati a operazioni di "asset-stripping".

 

Il GIF può investire in intermediari, eventualmente collaborando con programmi nazionali o regionali destinati a sviluppare le società d'investimento in piccole imprese.

 

Oltre al finanziamento assicurato dal GIF, la maggior parte del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti al principio dell’investitore in economia di mercato, senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario.

 

     Art. 19. Lo strumento SMEG

1. Lo SMEG è gestito dal FEI per conto della Commissione.

 

Lo SMEG persegue gli obiettivi seguenti:

 

a) fornire controgaranzie o, se necessario, cogaranzie ai sistemi di garanzia operanti nei paesi partecipanti;

 

b) fornire garanzie dirette ad altri intermediari finanziari adeguati.

 

2. Lo SMEG consta delle quattro sezioni seguenti:

 

- la prima, sezione a), denominata "Finanziamento mediante prestiti o leasing", riduce le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell’ottenere crediti, dovute al fatto che gli investimenti in determinate attività legate alla conoscenza, quali lo sviluppo tecnologico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, sono percepiti come più rischiosi o al fatto che queste imprese non dispongono di garanzie sufficienti;

 

- la seconda, sezione b), denominata "Microcredito", incoraggia le istituzioni finanziarie a svolgere un ruolo più attivo nell’offerta di prestiti di importo limitato, i quali solitamente comportano costi di gestione unitari proporzionalmente più elevati per i mutuatari che non dispongono di garanzie sufficienti. Oltre alle garanzie o controgaranzie, gli intermediari finanziari possono ricevere sovvenzioni volte a ridurre le elevate spese amministrative legate al microcredito;

 

- – la terza, sezione c), denominata "Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI", riguarda gli investimenti che forniscono capitale per la creazione e/o l’avviamento di imprese, nonché finanziamento mezzanino, allo scopo di ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano a causa della loro debole struttura finanziaria e le difficoltà legate al trasferimento di impresa;

 

- la quarta, sezione d), denominata "Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI", mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni finanziarie creditrici. Per poter beneficiare dell’aiuto, queste ultime devono impegnarsi a destinare una parte significativa della liquidità derivante dai capitali smobilizzati alla concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questa nuova linea di finanziamento tramite cessione del credito è determinato in base al rischio del portafoglio garantito e viene negoziato singolarmente, assieme al periodo, con ciascuna istituzione finanziaria creditrice.

 

     Art. 20. Il CBS

1. Il CBS è gestito con istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

 

Il CBS persegue gli obiettivi seguenti:

 

a) migliorare le competenze tecniche in materia di investimenti e tecnologia dei fondi e di altri intermediari finanziari che investono in PMI innovative o in PMI che hanno un potenziale di crescita;

 

b) stimolare l’offerta di credito alle PMI migliorando le procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI.

 

2. Il CBS è costituito da un'azione "Capitale d’avviamento" e da un'azione "Collaborazione".

 

L’azione "Capitale d’avviamento" accorda sovvenzioni destinate a stimolare l’offerta di capitale di rischio a PMI innovative e ad altre PMI aventi un potenziale di crescita, comprese quelle appartenenti all’economia tradizionale, tramite il sostegno offerto a fondi che investono nella costituzione e nell’avviamento di imprese o ad organismi simili. Possono essere concessi aiuti anche per l’assunzione a lungo termine di personale aggiuntivo dotato di competenze specifiche in materia di investimenti o tecnologia.

 

L’azione "Collaborazione" accorda sovvenzioni a intermediari finanziari per coprire il costo dell’assistenza tecnica necessaria per il miglioramento delle loro procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI, allo scopo di stimolare l’offerta di finanziamenti alle PMI nei paesi in cui l’intermediazione bancaria è debole.

 

Ai fini dell’azione "Collaborazione", l’intermediazione bancaria in un determinato paese è considerata debole quando il credito interno espresso in percentuale del prodotto interno lordo del paese è nettamente inferiore alla media comunitaria, secondo i dati della Banca centrale europea o del Fondo monetario internazionale.

 

L’azione "Collaborazione" accompagna le linee di credito o la condivisione del rischio che le istituzioni finanziarie internazionali istituiscono a favore dei loro partner (banche o istituti finanziari) nei paesi ammessi a partecipare. Una parte significativa dell’azione è diretta a migliorare la capacità delle banche e degli altri istituti finanziari di valutare la fattibilità commerciale di progetti aventi una componente significativa di ecoinnovazione.

 

     Art. 21. Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione

1. Sono incoraggiati i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare quelli a favore delle PMI.

 

2. Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalle reti europee di sostegno alle imprese esistenti, un aiuto finanziario può essere concesso ai membri di reti allo scopo di offrire in particolare:

 

a) servizi di informazione, di feedback, di cooperazione tra imprese e di internazionalizzazione;

 

b) servizi di innovazione e di trasferimento, sia di tecnologie che di conoscenze;

 

c) servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro RST.

 

Precisazioni su tali servizi figurano nell’allegato III.

 

3. La Commissione seleziona i membri delle reti mediante inviti a presentare proposte relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 2. In esito a tali bandi, la Commissione può concludere una convenzione quadro di collaborazione con i membri delle reti prescelti, precisando il tipo di attività che devono svolgere, la procedura che devono seguire per ottenere le sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi generali delle parti. La convenzione quadro può essere conclusa per tutto il periodo di esecuzione del programma.

 

4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, la Commissione può accordare un aiuto finanziario per altre attività rientranti nell’ambito del programma quadro, mediante inviti a presentare proposte che potranno essere dirette esclusivamente ai membri della rete. Tali servizi dovrebbero assicurare che le parti interessate e i potenziali richiedenti possano ottenere un'assistenza globale riguardo alle opportunità di sostegno offerte dal programma quadro.

 

5. La Commissione sostiene i membri della rete offrendo l’assistenza operativa ed il coordinamento necessari. La possibilità di beneficiare di tali assistenza e coordinamento può essere offerta anche a organizzazioni aventi sede in paesi che non partecipano al programma quadro.

 

6. La Commissione si assicura che i membri della rete cooperino tra di loro e che, quando un membro della rete non è in grado di soddisfare direttamente una richiesta, la trasmetta ad un altro membro che sia in grado di farlo.

 

     Art. 22. Progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione

La Comunità fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione o la prima applicazione commerciale di tecniche, prodotti o prassi innovativi o ecoinnovativi di interesse comunitario la cui dimostrazione è stata già conclusa con successo ma che, a causa dei rischi residui, non sono ancora penetrati nel mercato in maniera significativa. Essi sono diretti a diffondere l'uso di tali tecniche, prodotti o prassi nei paesi partecipanti e a facilitarne l'assorbimento da parte del mercato.

 

     Art. 23. Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si può procedere:

 

a) a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali;

 

b) a gemellaggi e a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi;

 

c) a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti;

 

d) ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali, nonché all'individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.

 

     Art. 24. Misure di sostegno del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità

La Commissione deve regolarmente:

 

a) analizzare e monitorare la competitività e aspetti settoriali, in particolare ai fini della stesura della relazione annuale della Commissione sulla competitività dell’industria europea;

 

b) predisporre valutazioni di impatto sulle misure comunitarie che incidono sulla competitività delle imprese e procedere quindi alla loro pubblicazione al fine di identificare le aree che si prestano alla semplificazione della legislazione vigente o all'elaborazione di nuove misure normative che rendano più attraente l'innovazione nella Comunità;

 

c) valutare determinati aspetti o specifiche misure d’attuazione riguardanti il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità;

 

d) divulgare informazioni relative al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità.

 

Sezione 3

 

Piano di lavoro annuale

 

     Art. 25. Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente ed in linea con gli obiettivi enunciati all'articolo 10:

 

a) le misure necessarie per la sua attuazione;

 

b) le priorità;

 

c) gli obiettivi qualitativi e quantitavivi;

 

d) i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

 

e) i calendari operativi;

 

f) le norme sulla partecipazione;

 

g) i criteri di selezione e di valutazione delle misure.

 

Il piano di lavoro annuale individua chiaramente le misure che promuovono l'ecoinnovazione.

 

Le attività di cui all'articolo 24 non sono contemplate dal piano di lavoro annuale.

 

CAPO II

 

Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC

 

Sezione 1

 

Obiettivi e settori d’azione

 

     Art. 26. Istituzione e obiettivi

1. È istituito il programma di sostegno alla politica in materia di TIC.

 

2. Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC prevede azioni intese a:

 

a) sviluppare lo spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e servizi TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC;

 

b) stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie;

 

c) creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e migliorare la qualità della vita.

 

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate provvedendo in particolare a promuovere e a far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC offrono ai cittadini, alle pubbliche autorità e alle imprese, segnatamente alle PMI.

 

     Art. 27. Lo spazio unico europeo dell’informazione

Le azioni attinenti allo spazio unico europeo dell’informazione sono dirette a:

 

a) garantire un accesso agevole ai servizi basati sulle TIC e creare condizioni generali favorevoli ad un'adozione rapida, adeguata ed efficace di comunicazioni e servizi digitali convergenti, inclusi, tra l'altro, gli aspetti dell'interoperabilità, dell'uso di norme aperte nonché della sicurezza e dell'affidabilità;

 

b) migliorare le condizioni che favoriscono lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo conto del multilinguismo e della diversità culturale;

 

c) monitorare la società dell’informazione in Europa raccogliendo ed analizzando dati sullo sviluppo, sulla disponibilità e sull’uso dei servizi di comunicazione digitale, compresi il diffondersi di Internet, l’accesso a banda larga e la sua adozione nonché l’evoluzione dei contenuti e dei servizi.

 

     Art. 28. Stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie

Le azioni aventi l’obiettivo di stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie sono dirette a:

 

a) promuovere l’innovazione di processi, servizi e prodotti mediante le TIC, in particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, considerando i necessari requisiti di competenza;

 

b) favorire le interazioni e le collaborazioni tra settore pubblico e privato per accelerare l’innovazione e gli investimenti nelle TIC;

 

c) promuovere e far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC e le loro nuove applicazioni offrono ai cittadini ed alle imprese, rafforzando la fiducia e l'apertura verso le nuove TIC, e incoraggiare la discussione a livello europeo sulle nuove tendenze e i nuovi sviluppi in materia di TIC.

 

     Art. 29. Creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d'interesse generale e migliorare la qualità della vita

Le azioni aventi l’obiettivo di creare una società dell’informazione aperta a tutti, di sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e di migliorare la qualità della vita sono dirette a:

 

a) rendere le TIC più accessibili, compresi i contenuti digitali, e diffondere l’alfabetizzazione informatica;

 

b) accrescere la fiducia nelle TIC e migliorare l’assistenza agli utenti, prestando particolare attenzione alla tutela della vita privata;

 

c) migliorare la qualità, l’efficienza, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi elettronici in settori d’interesse generale e stimolare la partecipazione alla vita sociale mediante le TIC, in particolare creando, se del caso, servizi pubblici interoperabili paneuropei o transfrontalieri, sviluppando elementi d’interesse comune e favorendo lo scambio di buone prassi.

 

Sezione 2

 

Attuazione

 

Sottosezione 1

 

Attuazione di progetti, di azioni relative alle migliori pratiche e di reti tematiche

 

     Art. 30. Aspetti generali

Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC può essere attuato mediante progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche, in particolare mediante iniziative per la sperimentazione e dimostrazione su vasta scala di servizi pubblici innovativi a dimensione paneuropea.

 

I progetti, le azioni relative alle migliori pratiche e le reti tematiche sono volte a stimolare la diffusione e l’uso ottimale di soluzioni innovative basate sulle TIC, in particolare con riferimento ai servizi d’interesse generale e alle PMI. Inoltre, l’aiuto comunitario agevola il coordinamento e l’attuazione di misure intese a sviluppare la società dell’informazione in tutti gli Stati membri.

 

     Art. 31. Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche

1. Vengono sostenuti:

 

a) progetti, compresi i progetti d’attuazione, i progetti pilota e i progetti di prima applicazione commerciale;

 

b) azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le esperienze nella Comunità;

 

c) reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo da facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze.

 

2. I progetti promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.

 

La Comunità può accordare sovvenzioni per i progetti di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

3. Le azioni relative alle migliori pratiche sono condotte nell’ambito di raggruppamenti specializzati collegati mediante reti tematiche.

 

Il contributo comunitario alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitato ai costi diretti giudicati necessari o appropriati per raggiungere gli obiettivi specifici dell’azione.

 

4. Le reti tematiche possono essere legate ad azioni relative alle migliori pratiche.

 

Il sostegno alle attività tematiche riguarda i costi addizionali rimborsabili relativi al coordinamento e all’attuazione della rete. Il contributo della Comunità può coprire i costi addizionali rimborsabili di tali misure.

 

Sottosezione 2

 

Altre disposizioni

 

     Art. 32. Domande

Le domande di sostegno comunitario riguardanti progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche, di cui all'articolo 31, comprendono un piano finanziario che elenca tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compreso l’aiuto finanziario chiesto alla Comunità e le altre domande di aiuto eventualmente presentate presso altri enti. Altre forme di sostegno comunitario, quali servizi o studi, possono essere altresì richieste per fornire queste informazioni relative al piano finanziario, se necessario.

 

     Art. 33. Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si procede:

 

a) a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali;

 

b) a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi;

 

c) a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative pertinenti;

 

d) ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e alla individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.

 

     Art. 34. Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione

1. Al fine di sostenere l’attuazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC o la preparazione di attività future, si procede:

 

a) a campagne di promozione, divulgazione, informazione e comunicazione;

 

b) a scambi di informazioni, conoscenze ed esperienze, a conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e alla gestione di attività raggruppate.

 

2. Il sostegno non può essere concesso né per attività di commercializzazione di prodotti, processi o servizi né per attività di marketing o promozione delle vendite.

 

     Art. 35. Progetti d’interesse comune: appalti pubblici basati su specifiche tecniche elaborate in concertazione con gli Stati membri

Ove ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del programma di sostegno alla politica in materia di TIC e purché esista un evidente interesse comune degli Stati membri a che prodotti, servizi o elementi costitutivi fondamentali di questi ultimi vengano diffusi a livello europeo, la Commissione può varare progetti d’interesse comune che prevedano i compiti tecnici ed organizzativi necessari. Le iniziative esistenti sono prese in considerazione, in modo da evitare duplicazioni.

 

La Commissione adotta, di concerto con gli Stati membri, le specifiche tecniche ed i calendari d’attuazione congiunti dei progetti. Sulla base di tali specifiche e calendari, la Commissione pubblica gare d’appalto per la realizzazione dei progetti. Tali appalti sono aggiudicati dalla sola Commissione conformemente alle norme comunitarie relative agli appalti pubblici.

 

Sezione 3

 

Piano di lavoro annuale

 

     Art. 36. Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente, ed in linea con gli agli obiettivi definiti dall’articolo 26:

 

a) le misure necessarie per la sua attuazione;

 

b) le priorità;

 

c) gli obiettivi qualitativi e quantitativi;

 

d) i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

 

e) i calendari operativi;

 

f) le norme sulla partecipazione;

 

g) i criteri di selezione e valutazione delle misure.

 

CAPO III

 

Il programma Energia intelligente — Europa

 

Sezione 1

 

Obiettivi e settori d’azione

 

     Art. 37. Istituzione e obiettivi

1. È istituito il programma Energia intelligente — Europa a favore dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e della diversificazione energetica. Il programma contribuisce ad assicurare un'energia sicura e sostenibile per l'Europa, e ne rafforza la competitività.

 

2. Il programma Energia intelligente — Europa prevede misure dirette in particolare a:

 

a) incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche;

 

b) promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica;

 

c) promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti.

 

     Art. 38. Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del programma Energia intelligente — Europa sono i seguenti:

 

a) fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e delle regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi obiettivi strategici; mettere a punto mezzi e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare l’incidenza delle misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri nei settori d’azione del programma;

 

b) sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini di efficienza energetica, uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore dei trasporti, colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la loro effettiva commercializzazione su vasta scala al fine di stimolare gli investimenti pubblici e privati, promuovere tecnologie strategiche chiave, diminuire i costi, aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti in queste tecnologie;

 

c) eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione di modelli efficienti e intelligenti di produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a livello locale e regionale, sensibilizzando il pubblico, in particolare attraverso il sistema educativo, favorendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i cittadini in generale e stimolando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, in particolare mediante loro campagne promozionali a livello comunitario.

 

     Art. 39. Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche sono dirette tra l’altro:

 

a) a migliorare l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia, in particolare nei settori industriale ed edilizio, a eccezione delle azioni di cui all’articolo 41;

 

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

 

     Art. 40. Fonti d’energia nuove e rinnovabili (ALTENER)

Le azioni a favore delle fonti d’energia nuove e rinnovabili sono dirette tra l’altro:

 

a) a promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di elettricità, di calore e di freddo, e a sostenere così la diversificazione delle fonti d’energia, ad eccezione delle azioni di cui all’articolo 41;

 

b) a integrare le fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi energetici;

 

c) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

 

     Art. 41. Energia e trasporti (STEER)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti sono dirette tra l’altro:

 

a) a sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti;

 

b) a promuovere i carburanti rinnovabili e l’efficienza energetica nei trasporti;

 

c) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

 

     Art. 42. Iniziative integrate

Le azioni che riguardano due o più dei settori specifici di cui agli articoli 39, 40 e 41 o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie sono dirette tra l’altro:

 

a) ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici;

 

b) ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.

 

Sezione 2

 

Attuazione

 

     Art. 43. Progetti di promozione e di diffusione

Vengono sostenuti:

 

a) gli studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare dell’evoluzione del mercato e delle tendenze in materia energetica, al fine di preparare provvedimenti legislativi nuovi o modificare la normativa esistente per quanto riguarda in particolare il funzionamento del mercato interno dell’energia, al fine di attuare la strategia energetica di medio e lungo periodo a favore dello sviluppo sostenibile, al fine di porre le basi per impegni volontari a lungo termine da parte dell’industria e di altri soggetti interessati nonché al fine di sviluppare norme e sistemi di etichettatura e di certificazione, se del caso anche in cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

 

b) la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture e di strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile, compresa la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati, facendo tesoro dell'esperienza delle reti che hanno operato in passato e che operano attualmente;

 

c) le iniziative promozionali volte ad accelerare ulteriormente la penetrazione sul mercato di sistemi e attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che agevolino la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità delle istituzioni;

 

d) lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l’uso dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, anche presso i consumatori, la divulgazione dei risultati delle azioni e dei progetti nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative;

 

e) il monitoraggio dell’attuazione e dell’incidenza dei provvedimenti legislativi e di sostegno comunitari.

 

     Art. 44. Progetti di prima applicazione commerciale

La Comunità fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione commerciale di tecniche, processi, prodotti o prassi innovativi d’interesse comunitario, la cui dimostrazione è stata già conclusa con successo. Essi sono diretti a diffondere l'uso di tali tecniche, processi, prodotti o prassi nei paesi partecipanti e a facilitarne l'assorbimento da parte del mercato.

 

Sezione 3

 

Piano di lavoro annuale

 

     Art. 45. Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente ed in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 37:

 

a) le misure necessarie per la sua attuazione;

 

b) le priorità;

 

c) gli obiettivi qualitativi e quantitavivi;

 

d) i criteri di valutazione e gli indicatori qualitativi e quantitativi atti ad analizzare l'efficacia della realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del programma quadro globale;

 

e) i calendari operativi;

 

f) le norme sulla partecipazione;

 

g) i criteri di selezione e di valutazione delle misure.

 

TITOLO III

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 46. Comitati

1. La Commissione è assistita dai comitati seguenti:

 

a) il comitato del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, denominato "comitato di gestione PII (CPII)";

 

b) il comitato del programma di sostegno alla politica in materia di TIC, denominato "comitato di gestione TIC (CTIC)";

 

c) il comitato del programma Energia intelligente — Europa, denominato "comitato di gestione EIE (CEIE)".

 

Il coordinamento totale e la piena cooperazione per tutto il programma quadro, compresa la gestione strategica nonché una coerente attuazione globale, sono assicurati dalla Commissione, assistita dal CPII, in stretta collaborazione con il CTIC e il CEIE.

 

2. Per i comitati di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 di tale decisione.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. I comitati di cui al paragrafo 1 adottano il loro regolamento interno.

 

     Art. 47. Manuale per gli utenti

1. Dopo l'entrata in vigore del programma quadro, la Commissione pubblica un manuale per gli utenti di facile lettura e comprensione, che espone in un quadro chiaro, semplice e trasparente i principi generali della partecipazione dei beneficiari al programma quadro. Tale manuale è inteso soprattutto a facilitare la partecipazione delle PMI.

 

2. La Commissione assicura che i tempi intercorrenti tra la presentazione delle candidature e le notifiche dei risultati delle valutazioni siano quanto più brevi possibile. I risultati delle valutazioni sono trasmessi entro un termine ragionevole.

 

     Art. 48. Consiglio consultivo strategico sulla competitività e l'innovazione

La Commissione è coadiuvata da un Consiglio consultivo strategico sulla competitività e l'innovazione composto da rappresentanti delle associazioni delle industrie e delle società, comprese quelle che rappresentano le PMI, ed altri esperti. Il loro campo di competenza dovrebbe essere collegato ai settori e alle questioni affrontate dal programma quadro, compreso il finanziamento, la TIC, l'energia e l'ecoinnovazione.

 

     Art. 49. Abrogazione

La decisione n. 96/413/CE è abrogata.

 

     Art. 50. Disposizioni transitorie

Le misure d’attuazione relative all’obiettivo indicato nell’articolo 27, lettera b), sono eseguite conformemente alla decisione n. 456/2005/CE fino al 31 dicembre 2008.

 

Successivamente, le iniziative avviate a norma della decisione n. 456/2005/CE fino a tale data sono gestite conformemente a tale decisione, tranne per quanto riguarda il comitato istituito da tale decisione, che è sostituito dal comitato istituito dall’articolo 46, paragrafo 1), lettera b), della presente decisione.

 

Per i servizi menzionati all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), la Commissione può tenere in funzione la rete di Eurosportelli fino al 31 dicembre 2007 e concludere con i suoi membri accordi annuali di sovvenzionamento finanziati sul presente programma quadro, mantenendo le modalità operative del programma pluriennale per le imprese e l'imprenditorialità istituito dalla decisione 2000/819/CE.

 

     Art. 51. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU C 65 del 17.3.2006, pag. 22.

 

[2] GU C 115 del 16.5.2006, pag. 17.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 1 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.

 

[4] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

 

[5] GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55.

 

[6] GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

 

[7] GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).

 

[8] GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

 

[9] GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

 

[10] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

 

[11] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2113/2005/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34).

 

[12] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

[13] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[14] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

 

[15] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[16] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[17] GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

 

[18] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

 

[19] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

 

[20] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

 

[21] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

 

[22] GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

 

[23] GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

 

[24] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

 

[25] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[26] GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Ripartizione di bilancio indicativa

 

Le dotazioni di bilancio indicative per i programmi specifici sono le seguenti:

 

a) 60 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, di cui circa un quinto per la promozione dell’ecoinnovazione;

 

b) 20 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC;

 

c) 20 % del bilancio complessivo per la realizzazione del programma Energia intelligente — Europa.

 

 

ALLEGATO II

 

Modalità d’attuazione degli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI di cui all’articolo 17

 

1. MODALITÀ COMUNI A TUTTI GLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI A FAVORE DELLE PMI

 

A. Bilancio

 

La dotazione di bilancio copre l’intero costo di ogni strumento, compresi gli obblighi di pagamento verso gli intermediari finanziari come le perdite derivanti dalle garanzie, le commissioni dovute al FEI ed alle istituzioni finanziarie internazionali per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese rimborsabili.

 

Il trasferimento di risorse tra strumenti deve restare flessibile in modo da rispondere ai nuovi sviluppi ed ai cambiamenti delle condizioni di mercato durante l’attuazione del programma quadro.

 

B. Conti fiduciari

 

Il FEI e le istituzioni finanziarie internazionali interessate istituiscono conti fiduciari distinti per i fondi di bilancio relativi a ciascuno strumento. Questi conti possono essere produttivi di interessi. Gli interessi ricevuti fino al 31 dicembre 2013 possono essere aggiunti alle risorse e utilizzati per attuare lo strumento cui si riferiscono.

 

I pagamenti effettuati dall’amministratore fiduciario per onorare gli obblighi di pagamento verso gli intermediari finanziari sono addebitati sul conto fiduciario corrispondente. Gli importi che l’amministratore fiduciario deve rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea, le commissioni di gestione dovute all’amministratore fiduciario e gli altri costi e spese rimborsabili sono addebitati sul conto fiduciario conformemente ai termini stabiliti negli accordi conclusi tra la Commissione e l’amministratore fiduciario. Sul conto fiduciario sono accreditate le entrate provenienti dalla Commissione, dagli interessi e, a seconda dello strumento, dagli investimenti realizzati (GIF) oppure dalle commissioni d’impegno e di garanzia nonché dagli altri crediti a breve termine (strumento SMEG).

 

Dopo il 31 dicembre 2013, i saldi dei conti fiduciari, eccetto i fondi impegnati e non ancora erogati e quelli probabilmente necessari per coprire costi e spese rimborsabili, tornano nel bilancio generale dell'Unione europea.

 

C. Commissioni

 

La gestione degli strumenti è oggetto di un’adeguata politica in materia di commissioni. Queste sono fissate dalla Commissione conformemente alle pratiche di mercato e tengono conto degli elementi seguenti:

 

- la durata totale dello strumento e gli obblighi di monitoraggio al di là del periodo d’impegno di bilancio,

 

- i paesi ammessi a partecipare,

 

- il grado di novità e di complessità dello strumento,

 

- il numero di attività associate, quali gli studi di mercato, l’individuazione degli intermediari e i negoziati con gli stessi, la strutturazione degli accordi, la chiusura, il monitoraggio e la presentazione di relazioni.

 

D. Visibilità e sensibilizzazione

 

Ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate del sostegno fornito dalla Comunità, dando sufficienti informazioni sulle opportunità finanziarie offerte dal programma quadro.

 

Bisogna accertare che i destinatari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità disponibili di finanziamento.

 

2. ATTUAZIONE DEL GIF

 

A. Introduzione

 

Gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI. La Commissione applica orientamenti specifici in materia di gestione della tesoreria.

 

B. Intermediari

 

Il GIF 1 ed il GIF 2 riguardano intermediari ad orientamento commerciale gestiti da team indipendenti che posseggono una miscela appropriata di competenze e di esperienza. Gli intermediari sono scelti, secondo le migliori pratiche commerciali e di mercato, in modo trasparente e non discriminatorio ed evitando qualsiasi conflitto d’interesse; essi operano attraverso un’ampia gamma di fondi specializzati o di strutture simili.

 

C. Criteri d’ammissibilità

 

Assumendo un livello di rischio più elevato per quanto riguarda i fondi intermediari e le loro politiche d’investimento, il GIF completa le attività che il gruppo della BEI, cui appartiene il FEI, svolge con risorse proprie.

 

GIF 1

 

Il GIF 1 investe in fondi intermediari di capitale di rischio e altri strumenti di investimento che a loro volta investono in PMI esistenti da non oltre 10 anni, generalmente a partire dalle fasi pre-A (costituzione dell’impresa) e A (avviamento dell’impresa) e, eventualmente, in una fase successiva. L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio non supera di solito il 25 % del capitale totale del fondo; l’investimento complessivo può arrivare sino al 50 % del capitale totale ove si tratti di fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica, in una regione determinata o per gli strumenti di investimento degli investitori informali. L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio può arrivare sino al 50 % nei casi in cui gli investimenti del fondo si concentrano sulle PMI attive nel settore dell’eco-innovazione. Almeno il 50 % del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti alle normali condizioni di mercato (secondo il "principio dell’investitore in economia di mercato"), senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario. L’impegno globale in uno stesso fondo non supera i 30 milioni di EUR. Il GIF 1 può coinvestire con risorse proprie del FEI, con risorse sotto mandato BEI o con altre risorse gestite dal FEI.

 

GIF 2

 

Il GIF 2 investe in fondi intermediari di capitale di rischio che investono a loro volta in PMI, generalmente nelle fasi B e C (espansione). L’investimento complessivo in un fondo intermediario di capitale di rischio non supera di norma il 15 % del capitale totale del fondo e può raggiungere il 25 % ove si tratti di:

 

- fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica o in una regione determinata,

 

- fondi che investono principalmente nelle PMI attive nel settore dell’ecoinnovazione,

 

- fondi costituiti da gruppi di gestione nuovi.

 

In caso di coinvestimento di risorse del GIF 2 con risorse proprie del FEI, con risorse sotto mandato BEI o con altre risorse gestite dal FEI, il contributo massimo del GIF 2 è pari al 15 %. Almeno il 50 % del capitale investito in un fondo proviene da investitori che operano in condizioni corrispondenti alle normali condizioni di mercato (secondo il "principio dell’investitore in economia di mercato"), senza che sia rilevante la loro natura giuridica o il loro assetto proprietario. L’impegno globale in uno stesso fondo non supera i 30 milioni di EUR.

 

D. Pari grado degli investimenti

 

Gli investimenti effettuati nel quadro del GIF in un fondo intermediario sono dello stesso grado di quelli effettuati dagli investitori privati.

 

E. Ruolo primario

 

Per i fondi nuovi che probabilmente svolgeranno un ruolo di catalizzatore particolarmente importante nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio per una tecnologia specifica o in una regione determinata, il FEI può svolgere il ruolo di investitore primario.

 

F. Trasparenza delle condizioni

 

Il FEI assicura che i termini e le condizioni di finanziamento nel quadro del GIF 1 e del GIF 2 siano trasparenti e comprensibili.

 

G. Durata del GIF

 

Il GIF è uno strumento a lungo termine i cui investimenti in fondi intermediari sono di norma compresi tra i 5 e i 12 anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro del GIF non supera i 19 anni a decorrere dalla firma dell’accordo di delega concluso tra la Commissione ed il FEI. Negli accordi conclusi tra il FEI e gli intermediari vengono definite strategie di uscita adeguate.

 

H. Realizzazione degli investimenti

 

Poiché la maggior parte degli investimenti effettuati nel quadro del GIF assume la forma di titoli non quotati e non liquidi, la realizzazione di tali investimenti si basa sulla distribuzione dei proventi che l’intermediario ricava dalla cessione dei suoi investimenti nelle PMI.

 

I. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

 

I proventi, compresi i dividendi ed i rimborsi percepiti dal FEI prima del 31 dicembre 2013, sono aggiunti alle risorse e utilizzati ai fini del GIF.

 

3. ATTUAZIONE DELLO SMEG

 

A. Introduzione

 

Gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI e sono conformi alle normali prassi commerciali. La Commissione applica orientamenti specifici in materia di gestione della tesoreria.

 

B. Intermediari

 

Gli intermediari sono scelti tra i sistemi di garanzia già operanti o che possono essere istituiti nei paesi ammessi a partecipare, comprese le organizzazioni di garanzia reciproca e qualsiasi altro istituto finanziario che risponda ai criteri fissati. Le procedure di selezione sono trasparenti e non discriminatorie. Vanno evitati i conflitti d’interesse.

 

Gli intermediari sono scelti conformemente alle migliori pratiche commerciali tenendo conto degli effetti:

 

- sul volume del finanziamento messo a disposizione delle PMI (sotto forma di prestiti, capitale netto o quasi capitale netto), e/o

 

- sull’accesso delle PMI al finanziamento, e/o

 

- sui rischi in materia di finanziamento delle PMI assunti dall’intermediario interessato.

 

C. Ammissibilità

 

I criteri finanziari che disciplinano l’ammissibilità nel quadro dello strumento SMEG sono determinati per ciascun intermediario sulla base delle sue attività, allo scopo di raggiungere il maggior numero di PMI possibile. Queste norme tengono conto delle condizioni e pratiche del mercato nel territorio interessato.

 

Il finanziamento per l’acquisizione di attività materiali ed immateriali, comprese le attività legate all’innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’acquisizione di licenze rientrano nell’ambito dello SMEG.

 

Nell’ambito della sezione quarta (d) dello SMEG, denominata "Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI", rientrano transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle migliori pratiche del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato.

 

D. Condizioni delle garanzie

 

Le garanzie accordate dal FEI per conto della Commissione nel quadro della sezione a) "Finanziamento mediante emissione di debiti", della sezione b) "Microcredito" e della sezione c) "Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI" dello strumento SMEG, coprono una parte del rischio assunto dall’intermediario finanziario in un portafoglio di finanziamento di transazioni individuali. Nell’ambito della sezione quarta, d) "Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI", viene assunta una parte del rischio relativo ad alcune tranche cartolarizzate prioritarie rispetto alla tranche di primo rischio oppure il rischio relativo ad una parte rilevante della tranche di primo rischio viene interamente assunto dall’istituzione finanziaria creditrice e il rischio relativo alla parte restante viene condiviso.

 

Le garanzie accordate dal FEI nel quadro della sezione a) "Finanziamento mediante emissione di debiti", della sezione b) "Microcredito" e della sezione c) "Garanzie per investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI" dello strumento SMEG sono generalmente dello stesso grado delle garanzie o, eventualmente, dei finanziamenti offerti dall’intermediario.

 

Il FEI può addebitare ad un intermediario finanziario una commissione calcolata sulla base degli importi impegnati ma non utilizzati conformemente ad una tabella convenuta ("commissioni d’impegno") e commissioni di garanzia. Esso può anche addebitare commissioni relative a transazioni di cartolarizzazione individuali.

 

E. Massimale delle perdite cumulate del FEI

 

Le risorse del bilancio generale dell'Unione europea stanziate per lo strumento SMEG sono sottoposte a un massimale, in modo che non possano in nessun caso superare la dotazione di bilancio messa a disposizione del FEI nel quadro di tale strumento. Non vi possono essere sopravvenienze passive sul bilancio.

 

L’obbligo incombente al FEI di pagare la sua parte delle perdite subite dall’intermediario esiste fino al momento in cui l’importo cumulativo dei pagamenti effettuati per coprire le perdite derivanti da un determinato portafoglio di finanziamento raggiunge — previa deduzione dell’importo cumulativo dei corrispondenti recuperi di perdite — un importo predeterminato; dopo tale momento la garanzia del FEI è automaticamente estinta.

 

F. Recuperi delle perdite ed altre entrate da versare sul conto fiduciario

 

I recuperi di perdite ricevuti da un intermediario sono accreditati sul conto fiduciario e presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale delle perdite cumulative del FEI nei confronti dell’intermediario. Tutte le altre entrate, quali le commissioni d’impegno e le commissioni di garanzia, sono accreditate sul conto fiduciario e, se sono percepite prima del 31 dicembre 2013, vengono aggiunte alle risorse dello strumento SMEG.

 

G. Durata dello strumento SMEG

 

La scadenza massima delle singole garanzie PMI non può superare i 10 anni.

 

4. ATTUAZIONE DEL CBS

 

A. Introduzione

 

Le modalità d’attuazione dell’azione "Capitale d’avviamento" e dell’azione "Collaborazione", compresi gli aspetti relativi al negozio fiduciario, alla gestione e al monitoraggio, sono oggetto di un accordo tra la Commissione ed il FEI o le istituzioni finanziarie internazionali interessate.

 

Gli intermediari sono scelti conformemente alle migliori pratiche di mercato.

 

Le procedure di selezione relative al servizio d’assistenza tecnica sono trasparenti e non discriminatorie. Vanno evitati i conflitti d’interesse.

 

B. Azione "Capitale d’avviamento"

 

L’azione "Capitale d’avviamento" è gestita su base fiduciaria. La dotazione di bilancio copre l’intero costo dell’azione, comprese le commissioni di gestione e gli altri costi o spese rimborsabili. Gli aiuti, concessi a fondi che nel loro programma d’investimento globale comprendono investimenti in capitale d’avviamento, coprono parte delle relative spese di gestione.

 

C. Azione "Collaborazione"

 

L’azione "Collaborazione" è condotta tramite il FEI o le istituzioni finanziarie internazionali interessate. Essa copre l’assistenza tecnica, le commissioni di gestione e gli altri costi rimborsabili relativi al miglioramento delle capacità.

 

5. VALUTAZIONE

 

Le valutazioni esterne sono svolte da esperti indipendenti, considerando l’impatto dell’iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione, prevista dalla decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione [1], e del programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le PMI. Le valutazioni esterne esaminano l’impatto degli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI e presentano un’analisi qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti, in particolare valutando l’effetto moltiplicatore e il rapporto costi/benefici di ciascuno strumento. Le relazioni di valutazione presentano dati statistici per l'Unione nel suo complesso e per i singoli Stati membri e gli altri paesi partecipanti, riguardanti tra l’altro:

 

- per quanto riguarda il GIF, il numero di PMI raggiunte ed il numero di posti di lavoro creati,

 

- il tasso di rendimento per gli investitori,

 

- per quanto riguarda lo strumento SMEG, il numero e il valore dei prestiti concessi dagli intermediari finanziari a PMI, il numero di PMI raggiunte e il numero e valore dei prestiti non rimborsati,

 

- per quanto riguarda l’azione "Capitale d’avviamento", il numero di organizzazioni sostenute ed il volume degli investimenti in capitale d’avviamento,

 

- – per quanto riguarda l’azione "Collaborazione", il numero di intermediari sostenuti e di PMI raggiunte,

 

- i risultati specifici in materia di ecoinnovazione.

 

Una visibilità adeguata è data ai risultati ed alle lezioni tratte dalle relazioni degli esperti esterni e allo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.

 

[1] GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43.

 

 

ALLEGATO III

 

Precisazioni riguardanti i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione di cui all’articolo 21

 

a) Servizi di informazione, feedback, cooperazione tra imprese e internazionalizzazione

 

- divulgare informazioni relative al funzionamento ed alle opportunità offerte dal mercato interno dei beni e dei servizi, compresa un'efficace pubblicità delle opportunità offerte dalle gare d'appalto,

 

- promuovere attivamente le iniziative, le politiche e i programmi della Comunità riguardanti le PMI e fornire a queste ultime informazioni sulle relative procedure di domanda,

 

- utilizzare strumenti che consentono di misurare l’impatto sulle PMI della normativa vigente,

 

- contribuire alla realizzazione di analisi d’impatto della Commissione,

 

- utilizzare altri mezzi appropriati per far partecipare le PMI al processo decisionale europeo,

 

- aiutare le PMI a sviluppare attività transfrontaliere e reti internazionali,

 

- aiutare le PMI a trovare idonei partner commerciali nel settore privato e in quello pubblico, tramite strumenti adeguati.

 

b) Servizi di trasferimento di innovazioni, tecnologie e conoscenze

 

- fare conoscere meglio le politiche, la legislazione ed i programmi di sostegno riguardanti l’innovazione,

 

- partecipare alla diffusione ed allo sfruttamento dei risultati della ricerca,

 

- prestare servizi di intermediazione diretti a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze e il partenariato tra tutti i protagonisti dell’innovazione,

 

- stimolare la capacità di innovazione delle imprese, in particolare delle PMI,

 

- facilitare il collegamento con altri servizi nel settore dell’innovazione, compresi i servizi attinenti alla proprietà intellettuale.

 

c) Servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro RST

 

- far conoscere meglio alle PMI il settimo programma quadro RST,

 

- aiutare le PMI a identificare le loro esigenze in materia di ricerca e sviluppo tecnologico ed a trovare partner idonei,

 

- assistere le PMI nella preparazione e nel coordinamento delle proposte di progetti che intendono presentare in vista di una partecipazione al settimo programma quadro RST.


[1] Abrogata dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 1287/2013, con la decorrenza ivi prevista.