§ 20.6.489 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 953.
Decisione n. 2005/953/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:20/12/2005
Numero:953


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.6.489 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 953.

Decisione n. 2005/953/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

(G.U.U.E. 29 dicembre 2005, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare alcune concessioni previste per il riso. Il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha quindi notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.

     (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

     (3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

     (4) Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità rispettivamente con le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE. L’accordo con gli Stati Uniti è stato approvato con decisione 2005/476/CE.

     (5) La Commissione ha ora negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Thailandia che dovrebbe pertanto essere approvato.

     (6) Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1° settembre 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, occorrerebbe autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e a prendere le necessarie misure di attuazione.

     (7) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, è approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

     Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque entro il 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1° settembre 2005.

     2. Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994,

per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL

della CE allegato al GATT 1994

 

     A. Lettera della Comunità europea

 

     Bruxelles, 20 dicembre 2005.

     Egregio signore,

     In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

     1. I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

     2. La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

     3. Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1° settembre 2001-31 agosto 2002, 1° settembre 2002-31 agosto 2003 e 1° settembre 2003-31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337 168 tonnellate).

     4. Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158 469 tonnellate).

     5. Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

     a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, superiori a 182 239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

     b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182 239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

     Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

     6. Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

     a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiore a 387 743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

     b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387 743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

     Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

     7. Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4 313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

     8. Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

     9. Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100 000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

     10. Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

     11. Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

     12. Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     13. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2005.

     La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.

     Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

 

     B. Lettera della Thailandia

 

     Bangkok, 21 dicembre 2005.

     Egregio signore,

     mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

     «In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

     1. I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

     2. La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

     3. Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1° settembre 2001-31 agosto 2002, 1° settembre 2002-31 agosto 2003 e 1° settembre 2003-31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337 168 tonnellate).

     4. Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158 469 tonnellate).

     5. Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

     a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, più di 182 239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

     b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182 239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

     Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

     6. Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

     a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiori a 387 743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

     b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna commerciale trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387 743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

     Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

     7. Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4 313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

     8. Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

     9. Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100 000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

     10. Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

     11. Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

     12. Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     13. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2005.

     La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.»

     La Thailandia si pregia di confermare il suo accordo sul contenuto di questa lettera.

     Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

 

 

     Informazione relativa allentrata in vigore della decisione 2005/953/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dellarticolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nellelenco CXL della CE allegato al GATT 1994

     Laccordo è entrato in vigore alla data della firma, il 21 dicembre 2005.