§ 14.4.721 – Decisione 11 agosto 2004, n. 619.
Decisione n. 2004/619/CE del Consiglio che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:11/08/2004
Numero:619


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     


§ 14.4.721 – Decisione 11 agosto 2004, n. 619.

Decisione n. 2004/619/CE del Consiglio che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso.

(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.

     (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

     (3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d'America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

     (4) La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere con l’India e il Pakistan ma non è riuscita a negoziare un accordo accettabile con gli Stati Uniti d’America e la Thailandia.

     (5) Per consentire di apportare modifiche a talune concessioni relative al riso semigreggio e al riso lavorato nell'elenco CXL della Comunità europea, dovrebbe essere fissato un nuovo dazio applicabile al riso semigreggio e al riso lavorato.

     (6) Poiché la fissazione di un nuovo dazio per il riso semigreggio e il riso lavorato impone di modificare il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

     Il dazio applicabile al riso lavorato (codice NC 1006 30) sarà pari a 175 EUR/t.

 

          Art. 2. [1]

     La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione della presente decisione a decorrere dal 1° settembre 2004.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.


[1] Articolo così modificato dall’art. 5 della decisione n. 2005/476/CE.