§ 20.6.404 – Decisione 11 agosto 2004, n. 618.
Decisione n. 2004/618/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:11/08/2004
Numero:618


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.6.404 – Decisione 11 agosto 2004, n. 618.

Decisione n. 2004/618/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994.

(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea.

     (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

     (3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

     (4) Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1° settembre 2004 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

     (5) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     (6) La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan. Occorre pertanto approvare l’accordo,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan relativo alla modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994.

     Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2. [1]

     1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1° settembre 2004.

     2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE [2]

tra la Comunità europea e il Pakistan

nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale

sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso,

delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994

 

     A. Lettera della Comunità europea

     Egregio signor ….,

     in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

     Regime di importazione definitivo

     Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

     Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine:

     — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria,

     — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria.

     Regime transitorio

     A decorrere dal 1° settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.

     Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.

     Disposizioni generali

     Ai fini del presente accordo:

     — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan,

     — le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità.

     La Comunità riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.

     Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

     Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2004.

     Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.

     Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia più alta considerazione.

     B. Lettera del Pakistan

     Egregio signor ….,

     mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

     «In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

     Regime di importazione definitivo

     Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

     Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine:

     — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria,

     — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria.

     Regime transitorio

     A decorrere dal 1° settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.

     Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.

     Disposizioni generali

     Ai fini del presente accordo:

     — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan,

     — le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità.

     La CE riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.

     Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

     Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2004.

     Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.»

     Mi pregio confermare l’accordo del Pakistan sul contenuto della presente lettera.

     Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia profonda stima.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 4 della decisione n. 2005/476/CE.

[2] L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2004.