§ 20.5.121 – Regolamento 4 agosto 2004, n. 1419.
Regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:04/08/2004
Numero:1419


Sommario
Art.  1. Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione.
Art.  2. Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000.
Art.  3. Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali.
Art. 4.  Sostituzione degli importi di cui all’articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003
Art.  5. Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003.
Art.  6. Entrata in vigore.


§ 20.5.121 – Regolamento 4 agosto 2004, n. 1419.

Regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000.

(G.U.U.E. 5 agosto 2004, n. L 258).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 41,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione europea ha concluso, a nome della Comunità, convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali con la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).

     (2) Nei settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea, a partire dal 1° maggio 2004, data della loro adesione all'UE, le relazioni tra i nuovi Stati membri e l'Unione europea sono disciplinate dal diritto dell’UE. In linea di massima, gli accordi bilaterali continuano ad applicarsi, senza che sia necessaria l'adozione di specifici atti giuridici, purché non siano in contrasto con le disposizioni cogenti del diritto dell'Unione europea in generale e del diritto comunitario in particolare. In certi settori, le convenzioni pluriennali e annuali prevedono regole che si discostano dal diritto comunitario, senza tuttavia essere contrarie a disposizioni cogenti. Appare tuttavia appropriato disporre che, per quanto riguarda il programma SAPARD, i nuovi Stati membri rispettino, per quanto possibile, le stesse norme che si applicano in qualsiasi altro settore disciplinato dal diritto comunitario.

     (3) È quindi opportuno disporre che le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali continuino ad applicarsi, fatte salve determinate deroghe e modifiche. Parallelamente, alcune disposizioni sono ormai prive di oggetto, in quanto la Comunità europea non ha più a che fare con paesi terzi, ma con Stati membri nei quali le disposizioni della normativa comunitaria sono direttamente applicabili. È pertanto opportuno disporre che cessino di applicarsi le disposizioni obsolete delle convenzioni di finanziamento pluriennali.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione costituiscono i fondamenti giuridici su cui si è basata la Commissione per delegare, caso per caso, la gestione dell'aiuto nell'ambito del programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ad agenzie responsabili dell’attuazione nei paesi candidati. Le convenzioni di finanziamento pluriennali sono state concluse avvalendosi di tale possibilità. Tuttavia, nel caso degli Stati membri la normativa comunitaria non richiede una procedura di delega delle funzioni di gestione, bensì il riconoscimento a livello nazionale degli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune. L'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede, nella sezione A, articolo 4, una procedura di riconoscimento quasi identica. Nel caso degli Stati membri, non è più necessario prevedere nemmeno la delega delle funzioni di gestione. È pertanto opportuno derogare alle corrispondenti disposizioni.

     (5) Il 3 marzo 2004 la Commissione ha deciso di concludere una nuova convenzione per il 2003 che modifica le convenzioni di finanziamento annuali del 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché la convenzione di finanziamento pluriennale con i paesi candidati. Nel frattempo i nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea per cui non è più possibile concludere altri accordi bilaterali tra l'Unione europea e tali Stati membri in settori di competenza dell'Unione. È quindi opportuno che la Commissione, anziché concludere accordi bilaterali con i nuovi Stati membri, inserisca nel presente regolamento il contenuto di tali accordi. È pertanto opportuno inserire nel presente regolamento in particolare gli importi impegnati per la convenzione di finanziamento annuale del 2003 e fissati nella pertinente decisione della Commissione.

     (6) Per consentire una transizione armoniosa dalle disposizioni applicabili nel periodo precedente l'adesione alle nuove regole, è opportuno prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento e l'applicazione retroattiva di alcune delle sue disposizioni.

     (7) Il trattato di adesione dà alla Commissione la facoltà di adottare misure transitorie per un periodo di tre anni dalla data dell'adesione. Poiché alcuni programmi che rientrano nelle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali possono proseguire dopo l'adesione, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi fino al 30 aprile 2007.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato 1, concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità, con la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).

     2. Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.

     3. Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:

     a) gli articoli 1 e 3 della sezione A: ogni riferimento agli articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;

     b) l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7 della sezione A;

     c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;

     d) il punto 8 della sezione F;

     e) la sezione G.

     4. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi ai nuovi Stati membri per quanto riguarda il programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD).

 

     Art. 2. Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000.

     In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia SAPARD.

 

     Art. 3. Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali. [1]

     1. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell’articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

     “Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

     a) se l’ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all’articolo 9 della presente sezione;

     b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

     c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all’articolo 11 della presente sezione.

     Il pagamento non pregiudica l’adozione di una successiva decisione ai sensi dell’articolo 12 della presente sezione.”

     2. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     “Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.”

 

     Art. 4. Sostituzione degli importi di cui all’articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003 [2].

     Gli importi di cui all'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale del 2003 rispettivamente per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono sostituiti dagli importi di cui all'allegato 2.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003.

     Alla fine dell'articolo 3 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale è aggiunto il seguente comma:

     «L'eventuale quota del contributo comunitario di cui all'articolo 2 per la quale non siano stati firmati contratti con i beneficiari finali alla data di cui al secondo comma è comunicata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui ne sia noto l’importo.»

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dalla data di entrata in vigore fino al 30 aprile 2007. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Eventuali comunicazioni trasmesse alla Commissione tra il 1° maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento a norma della sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma e articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000 si intendono trasmesse a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO I

 

1. ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALI

 

     Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento pluriennali concluso dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

     — la Repubblica ceca il 10 dicembre dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Estonia il 28 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Ungheria il 15 giugno dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Lettonia il 4 luglio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Lituania il 29 agosto dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Polonia il 18 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Slovacchia il 16 maggio dell’anno duemilauno, e

     — la Repubblica di Slovenia il 28 agosto dell’anno duemilauno.

 

2. ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO ANNUALI

 

     A. Convenzioni di finanziamento annuali del 2000

     Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2000 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

     — la Repubblica ceca il 10 dicembre dell'anno duemilauno,

     — la Repubblica di Estonia il 28 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Ungheria il 15 giugno dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Lettonia l’11 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Lituania il 29 agosto dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Polonia il 18 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Slovacchia il 16 maggio dell’anno duemilauno,

     — la Repubblica di Slovenia il 16 ottobre dell’anno duemilauno.

 

     B. Convenzioni di finanziamento annuali del 2001

     Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2001 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

     — la Repubblica ceca il 19 giugno dell'anno duemilatre,

     — la Repubblica di Estonia il 10 luglio dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Ungheria il 26 marzo dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Lettonia il 30 maggio dell’anno duemiladue,

     — la Repubblica di Lituania il 18 luglio dell’anno duemiladue,

     — la Repubblica di Polonia il 10 giugno dell’anno duemiladue,

     — la Repubblica di Slovacchia il 4 novembre dell’anno duemiladue,

     — la Repubblica di Slovenia il 17 luglio dell’anno duemiladue.

 

     C. Convenzioni di finanziamento annuali del 2002

     Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2002 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

     — la Repubblica ceca il 3 giugno dell'anno duemilaquattro,

     — la Repubblica di Estonia l’11 dicembre dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Ungheria il 22 dicembre dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Lettonia il 12 maggio dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Lituania il 6 giugno dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Polonia il 14 aprile dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Slovacchia il 30 settembre dell'anno duemilatre,

     — la Repubblica di Slovenia il 28 luglio dell’anno duemilatre.

 

     D. Convenzioni di finanziamento annuali del 2003

     Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2003 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

     — la Repubblica ceca il 2 luglio dell'anno duemilaquattro,

     — la Repubblica di Estonia l’11 dicembre dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Ungheria il 22 dicembre dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Lettonia il primo dicembre dell'anno duemilatre,

     — la Repubblica di Lituania il 15 gennaio dell’anno duemilaquattro,

     — la Repubblica di Polonia il 10 giugno dell’anno duemilatre,

     — la Repubblica di Slovacchia il 26 dicembre dell'anno duemilatre,

     — la Repubblica di Slovenia l’11 novembre dell’anno duemilatre.

 

 

ALLEGATO II

 

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO ANNUALE DEL 2003

 

RIPARTIZIONE PER PAESE

 

Stato

Importo (EUR)

Repubblica ceca

23 923 565

Estonia

13 160 508

Ungheria

41 263 079

Lettonia

23 690 433

Lituania

32 344 468

Polonia

182 907 972

Slovacchia

19 831 304

Slovenia

6 871 397

Totale

343 992 726

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1155/2005.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1155/2005.