§ 20.5.36 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1268.
Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:21/06/1999
Numero:1268


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Misure.
Art. 3.  Complementarità assistenza tecnica.
Art. 4.  Programmazione.
Art. 5.  Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post.
Art. 6.  Compatibilità.
Art. 7.  Risorse.
Art. 8.  Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti.
Art. 9.  Controllo finanziario.
Art. 10.  Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti.
Art. 11.      La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione [...]
Art. 12.      1. La Commissione adotta modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Art. 13.  Relazioni.
Art. 14.  Informazione e pubblicità.
Art. 15.      Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'adesione [...]
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 20.5.36 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1268. [1]

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).

 

TITOLO I

Obiettivi e tipi di misure

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato ai seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

     2. Il sostegno comunitario deve rispettare le condizioni stabilite nel quadro dei partenariati per l'adesione ed è destinato in particolare a conseguire i seguenti obiettivi:

     a) contribuire all'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate,

     b) risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati.

 

     Art. 2. Misure.

     Secondo le priorità definite dai paesi candidati e definite all'articolo 4, paragrafo 3, il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale riguarda una o più delle seguenti misure che sono coerenti con il pertinente acquis comunitario:

     - investimenti nelle aziende agricole;

     - miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;

     - miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore;

     - metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;

     - sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito;

     - avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

     - avviamento di associazioni di produttori;

     - rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;

     - opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;

     - istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;

     - miglioramento della formazione professionale;

     - sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;

     - gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;

     - interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

     - assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie;

     - con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [2].

 

TITOLO II

Assistenza

 

     Art. 3. Complementarità assistenza tecnica.

     1. L'azione comunitaria dev'essere complementare alle corrispondenti azioni nazionali o contribuire ad esse. Tale azione è definita in stretta collaborazione tra la Commissione, il paese candidato, le autorità e gli organismi competenti e le parti economiche e sociali al livello appropriato. La collaborazione riguarda la preparazione e la realizzazione, compreso il finanziamento, nonché l'esame, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

     2. Nell'ambito dell'assistenza tecnica, la Commissione adotta le iniziative e le misure necessarie per garantire che le misure comunitarie contribuiscano agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 e conferiscano un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

     3. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia nonché dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, possono partecipare alle gare di appalto e ai contratti alle stesse condizioni che si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e dei paesi beneficiari. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [3]

 

     Art. 4. Programmazione.

     1. Le misure per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile di cui al presente regolamento sono definite nell'ambito di un piano redatto al livello geografico più opportuno. Tale piano è preparato dalle autorità competenti designate dal paese candidato e presentato da quest'ultimo alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello appropriato.

     2. Il piano si estende su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dall'anno 2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e comprende i seguenti elementi:

     - una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità, le risorse finanziarie impiegate e i risultati delle valutazioni disponibili;

     - una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, le priorità selezionate e la zona geografica interessata;

     - una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione;

     - una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale del piano, comprese, se necessario, le misure finanziate dalla BEI e da altri strumenti finanziari internazionali;

     - un profilo finanziario indicativo per ciascuno degli anni di programmazione e per ciascuna delle fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma;

     - se del caso, dati relativi ad eventuali studi ed azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste;

     - i nomi delle autorità competenti e degli organismi responsabili della realizzazione del programma, compreso l'organismo pagatore;

     - una definizione dei "beneficiari finali", ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dello svolgimento delle azioni. Qualora un aiuto pubblico sia concesso da altre autorità designate dai paesi candidati, sono considerate beneficiari finali le istituzioni che decidono la concessione dell'aiuto pubblico;

     - la descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto, che comprendano gli elementi necessari per la valutazione delle norme sulla concorrenza;

     - provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese la sorveglianza e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni;

     - i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali parti economiche, sociali e ambientali.

     3. I paesi candidati garantiscono che nei loro piani sia data priorità alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dell'ambiente.

     4. Salvo se altrimenti convenuto con il paese candidato, i piani sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     5. In base al piano presentato da ognuno dei paesi candidati, la Commissione approva, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale entro sei mesi dalla presentazione del piano stesso, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni necessarie. In particolare, la Commissione esamina il piano presentato per valutarne la conformità al presente regolamento.

     6. Se necessario, il programma può essere riveduto e modificato:

     - in seguito a sviluppi socioeconomici, alla presentazione di nuovi dati importanti e dei risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli della sorveglianza e della valutazione, nonché per l'esigenza di modificare gli importi dell'aiuto.

     - in funzione di azioni intraprese nell'ambito del partenariato per l'adesione e del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario, oppure

     - in seguito a una ridistribuzione delle risorse, come previsto dall'articolo 15.

 

     Art. 5. Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post.

     1. Le misure di sostegno incluse nel programma sono sottoposte, al fine di valutarne l'efficacia, a un esame preliminare, a un esame intermedio, a una sorveglianza continua e ad una valutazione ex post destinati a verificarne il successo e gli effetti per quanto riguarda gli obiettivi previsti.

     2. La Commissione e il paese candidato sorvegliano l'attuazione del programma.

     Tale sorveglianza è svolta mediante procedure stabilite congiuntamente e si basa su specifici indicatori fisici, ambientali e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

     I paesi candidati presentano alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati, entro la fine del primo semestre dell'anno successivo; tali relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     3. Per ciascun programma di sviluppo rurale viene istituito un comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 6. Compatibilità.

     Le misure che beneficiano del sostegno comunitario devono essere conformi agli impegni assunti nell'ambito del partenariato per l'adesione e coerenti con i principi del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario.

     Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni degli accordi europei, comprese quelle che attuano tali accordi per quanto concerne gli aiuti di Stato.

     Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi agli obiettivi della PAC, in particolare a quelli relativi alle organizzazioni comuni dei mercati e a quelli delle misure strutturali della Comunità. Esse non devono provocare perturbazioni del mercato.

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 7. Risorse.

     1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     2. Il contributo finanziario comunitario per l'attuazione del programma di sviluppo rurale è erogato sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti, secondo i principi previsti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'assistenza finanziaria può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

     3. Lo stanziamento finanziario previsto dallo strumento in questione per l'aiuto di preadesione a favore di ognuno dei paesi candidati si basa sui seguenti criteri oggettivi:

     - la popolazione agricola,

     - la superficie agricola,

     - il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto,

     - la situazione territoriale specifica.

     4. Per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una percentuale massima del 2% degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.

 

     Art. 8. Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti. [4]

     1. Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

     Tuttavia il massimale è pari:

     a) all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;

     b) all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;

     c) al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4.

     2. Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento.

     Tuttavia il massimale è pari:

     a) al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;

     b) al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;

     c) al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;

     d) al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);

     e) al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;

     f) al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino.

     In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.

     Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.

     3. L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.

 

     Art. 9. Controllo finanziario.

     1. Il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999.

     La Commissione procede all'esecuzione delle spese previste dal presente regolamento in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese candidato.

     2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 stabilisce, i metodi di gestione del programma, le disposizioni relative alla sorveglianza e al controllo della sua attuazione, i sistemi di prevenzione e di controllo delle irregolarità e le procedure per il recupero degli importi versati indebitamente. L'adozione di tali misure costituisce un requisito indispensabile per l'approvazione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

     3. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche finali.

 

     Art. 10. Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti.

     1. Se l'attuazione di una misura non sembra giustificare alcun finanziamento ad essa destinato, la Commissione svolge un esame adeguato del caso, in particolare invitando il paese candidato o le autorità da esso designate per la realizzazione delle misure a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato.

     2. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore della misura interessata, qualora l'esame stesso confermi l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica significativa che influenza la natura o le condizioni di attuazione della misura e per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione.

     3. Gli importi recuperati in seguito a pagamenti troppo elevati sono trasferiti alla Commissione. Agli importi non trasferiti si applicano interessi di mora, secondo le disposizioni del regolamento finanziario.

 

     Art. 11.

     La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comunica ad ognuno dei paesi candidati le sue decisioni in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per un periodo di sette anni.

 

TITOLO IV

Modalità di applicazione

 

     Art. 12.

     1. La Commissione adotta modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     2. La Commissione adotta le modalità finanziarie di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999. Tali modalità comprendono, in particolare, disposizioni adeguate per garantire il rispetto della disciplina di bilancio.

 

TITOLO V

Altre disposizioni

 

     Art. 13. Relazioni.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sul sostegno comunitario concesso in virtù del presente regolamento.

     In tale relazione la Commissione sottolinea, in particolare, i progressi compiuti per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 14. Informazione e pubblicità.

     1. I programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 sono oggetto di un'adeguata pubblicità nei paesi candidati.

     2. Tale pubblicità è destinata principalmente:

     - ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali degli aiuti disponibili;

     - ad informare il pubblico sul ruolo della Comunità per quanto riguarda gli aiuti.

     Le proposte presentate e le misure adottate a tal fine sono comunicate alla Commissione.

 

     Art. 15.

     Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all'articolo 1, paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulle capacità di assorbimento dei contributi da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'articolo 7, paragrafo 3.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.

     Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2008/2004.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 2500/2001, sostituito dall’art. 4. del regolamento (CE) n. 769/2004 e così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 696/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2008/2004.