§ 20.5.136 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1155.
Regolamento (CE) n. 1155/2005 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1419/2004 relativo al proseguimento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:18/07/2005
Numero:1155


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004.
Art. 2.  Modifica del titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 20.5.136 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1155.

Regolamento (CE) n. 1155/2005 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1419/2004 relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000.

(G.U.U.E. 19 luglio 2005, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione, in particolare l’articolo 41,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali di cui al regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione, il disposto dell’articolo 7, paragrafo 8, deve essere reso compatibile, per quanto riguarda la procedura da applicare al pagamento del saldo del programma, con la data di disimpegno finale di cui all’articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali. A questo scopo, il termine per la presentazione alla Commissione della dichiarazione certificata delle spese di cui alla suddetta disposizione deve essere modificato ed occorre chiarire la procedura per la decisione di liquidazione di conformità di cui alla sezione A, articolo 12, dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali.

     (2) Occorre rettificare un errore nel titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004.

     (3) È pertanto necessario modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1419/2004.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004.

     L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 3. Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali.

     1. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell’articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

     “Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

     a) se l’ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all’articolo 9 della presente sezione;

     b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

     c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all’articolo 11 della presente sezione.

     Il pagamento non pregiudica l’adozione di una successiva decisione ai sensi dell’articolo 12 della presente sezione.”

     2. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     “Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.”»

 

     Art. 2. Modifica del titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004.

     Il titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Sostituzione degli importi di cui all’articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003».

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.