§ 1.6.N38 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2237.
Regolamento (Ce) n. 2237/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/12/2003
Numero:2237


Sommario
Art.  1. Oggetto e campo di applicazione.
Art.  2. Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.
Art.  3. Termine per la presentazione delle domande.
Art.  4. Condizioni applicabili al pagamento.
Art.  5. Comunicazioni.
Art.  6. Coefficiente di riduzione.
Art.  7. Esame delle varietà.
Art.  8. Metodi di analisi.
Art.  9. Quantità di sementi certificate.
Art.  10. Pubblicazioni e comunicazioni.
Art.  11. Validità.
Art.  12. Misure transitorie.
Art.  13. Misure di controllo.
Art.  14. Combinazione di cereali e di colture proteiche.
Art.  15. Domanda.
Art.  16. Termini per la semina.
Art.  17. Coefficiente di riduzione.
Art.  18. Comunicazioni.
Art.  19. Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario.
Art.  20. Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale.
Art.  21. Domanda.
Art.  22. Comunicazioni.
Art.  23. Misure transitorie.
Art.  24. Ammissibilità.
Art.  25. Domanda.
Art.  26. Prezzo minimo.
Art.  27. Pagamento.
Art.  28. Controlli e riduzioni.
Art.  29. Domanda di aiuto.
Art.  30. Casi di inattività.
Art.  31. Controlli e sanzioni.
Art. 32.  Definizioni.
Art. 33.  Utilizzazione della materia prima.
Art.  34. Deroga.
Art.  35. Contratto.
Art. 36.  Modifica o risoluzione del contratto.
Art.  37. Circostanze eccezionali.
Art.  38. Modifiche delle utilizzazioni finali.
Art. 39.  Rese rappresentative.
Art.  40. Quantità da consegnare.
Art.  41. Riduzione dell'aiuto.
Art. 42.  Pagamento.
Art. 43.  Numero di trasformatori.
Art.  44. Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore.
Art. 45.  Cauzione del primo trasformatore.
Art.  46. Esigenze principali e subordinate.
Art. 47.  Esemplare di controllo T5.
Art.  48. Prove alternative all'esemplare di controllo T5.
Art. 49.  Tenuta dei registri.
Art.  50. Controlli presso i trasformatori.
Art. 51.  Produzione di canapa.
Art. 52.  Misure supplementari e reciproca assistenza
Art. 53.  Esclusione di materie prime dal regime.
Art.  54. Valutazione.
Art.  55. Abrogazioni.
Art.  56.


§ 1.6.N38 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2237. [1]

Regolamento (Ce) n. 2237/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 339).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/ 2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l'articolo 145, lettere c), e), f) e q), e l'articolo 155,

     considerando quanto segue:

     (1) Il titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. A fini di semplificazione, è opportuno stabilire un unico regolamento recante le modalità di applicazione dei regimi che entrano in vigore nel 2004.

     (2) A partire dal 2005, il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, Capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «SIGC») si applicherà ai suddetti regimi di sostegno. Alcuni di tali regimi, come pure alcuni dei prodotti che beneficiano di pagamenti diretti in virtù degli stessi regimi, sono già disciplinati dal SIGC. Per agevolare la transizione dalle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3508/90 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi d'aiuti comunitari, alle misure previste dal SIGC, è opportuno che ai suddetti regimi di sostegno si applichino le norme vigenti stabilite dal regolamento (CEE) n. 3508/ 92 e le relative modalità d'applicazione, stabilite dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione.

     (3) Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione dei regimi, i pagamenti per superficie devono essere limitati a determinate superfici e soggetti a condizioni da specificare.

     (4) Occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda il frumento duro, le colture proteiche e il riso. Per rispecchiare la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

     (5) Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa particella coltivata nel corso di un anno, salvo nei casi in cui il pagamento per superficie costituisca un supplemento a titolo della coltura in questione o l'aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per le colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali.

     (6) I regimi di sostegno basati sull'aiuto per superficie prevedono che se la superficie che forma oggetto della domanda di aiuto è superiore alla superficie massima garantita, alle superfici di base o alle sottosuperfici di base, la superficie per azienda che forma oggetto della domanda di aiuto viene ridotta proporzionalmente durante l'anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di fissare il coefficiente di riduzione e notificare alla Commissione le superfici per le quali l'aiuto è stato versato. Le stesse disposizioni si applicano alla riduzione dell'importo totale dei quantitativi individuali di riferimento in caso di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (7) Conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'erogazione del premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. Affinché tali requisiti siano rispettati, è necessario stabilire i criteri che disciplinano il metodo di esame delle varietà in ciascuno Stato membro, la procedura da seguire per redigere l'elenco delle varietà ammissibili nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare.

     (8) Considerata la brevità del periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'entrata in vigore del premio specifico alla qualità per il frumento duro, è impossibile redigere sin d'ora l'elenco delle varietà ammissibili alla concessione dell'aiuto nel 2004 e nel 2005 sulla base del metodo di esame proposto. È pertanto necessario che gli Stati membri redigano un elenco provvisorio basato su una selezione delle varietà attuali.

     (9) Poiché l'ammissibilità al premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate, è necessario predisporre una procedura di controllo che consenta di verificare l'utilizzazione effettiva dei quantitativi prescritti di sementi certificate.

     (10) In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consiste principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi investite a colture proteiche.

     (11) Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l'aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi singoli. Occorre pertanto stabilire l'estensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati. Per agevolare la transizione dai piani di miglioramento vigenti, che scadono dopo l'introduzione del nuovo regime di aiuto, è opportuno stabilire misure transitorie.

     (12) Le modalità di pagamento e il calcolo dell'aiuto specifico per il riso dipendono non soltanto dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ma anche dall'eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri obiettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni nelle quali le particelle coltivate vengono messe a coltura e dall'estensione minima delle stesse. Pertanto è necessario stabilire modalità d'applicazione relative all'istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione applicabili alle superfici e sottosuperfici di base.

     (13) La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comporta una riduzione dell'aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da adottare e i coefficienti applicabili.

     (14) Ai fini del controllo dei pagamenti dell'aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni specifiche che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, come pure le scadenze da rispettare a tale riguardo.

     (15) L'aiuto specifico per il riso sostituisce i pagamenti compensativi, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione, dell'8 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso. Detto regolamento diventa priva di oggetto e deve quindi essere abrogato.

     (16) Gli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola, per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione e nei limiti del contingente assegnato dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate. Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di contingentamento stabilito dal regolamento (CE) n. 1868/94. Tenuto conto del fatto che le patate vengono consegnate gradualmente alle fecolerie e che sinora gli aiuti sono stati pagati sulla base dei quantitativi consegnati, è opportuno mantenere in vigore il sistema di pagamento attuale per il 2004. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuto, è necessario stabilire altresì disposizioni relative ai controlli.

     (17) Gli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono che i produttori possano beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti compensativi supplementari. Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede disposizioni specifiche in caso di inattività. Pertanto, se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, nell'arco di un periodo di dodici mesi precedente il 31 marzo dell'anno considerato, opportuno prevedere la sua esclusione dal beneficio del premio e dei pagamenti supplementari. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di sostegno, è necessario prevedere disposizioni relative ai controlli.

     (18) Gli articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003 stabiliscono un nuovo regime di aiuti per le colture energetiche a favore degli agricoltori. Trattandosi di un nuovo regime, che richiede misure di gestione e di controllo alquanto complesse, è opportuno limitare le modalità di applicazione all'anno 2004 e riesaminarle per gli anni successivi alla luce dell'esperienza acquisita.

     (19) Conformemente con il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/ 1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, che esclude dal beneficio dell'aiuto la barbabietola da zucchero, è opportuno escludere la barbabietola da zucchero dal regime di aiuti per le colture energetiche.

     (20) È pertanto opportuno definire le condizioni di ammissibilità a tale aiuto. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere concluso un contratto tra il produttore e il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

     (21) Per garantire che le materie prime siano trasformate nel prodotto energetico previsto, il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso non al primo trasformatore, bensì all'agricoltore. L'importo della cauzione deve essere tale da scongiurare il rischio che le materie vengano deviate dalla loro destinazione. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare ad un massimo di due le vendite delle materie prime e dei prodotti semilavorati prima della trasformazione finale.

     (22) Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici.

     (23) Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a sistemi di controllo che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuti è necessario stabilire disposizioni relative ai controlli.

     (24) Il comitato di gestione dei pagamenti diretti non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

Campo di applicazione e disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003:

     a) premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del suddetto regolamento;

     b) premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del suddetto regolamento;

     c) aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;

     d) pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del suddetto regolamento;

     e) per il 2004, aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del suddetto regolamento;

     f) aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6, del suddetto regolamento;

     g) premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7, del suddetto regolamento.

 

     Art. 2. Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.

     Salvo disposizioni contrarie, il regolamento (CEE) n. 3508/92 e il regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere da a) a e).

     Per l'anno civile 2004, gli articoli da 11 a 15, 17, 20, 44 e da 46 a 51 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere f) e g).

     Per l'anno civile 2004, l'articolo 2, lettera r) e gli articoli 4, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettera f).

 

     Art. 3. Termine per la presentazione delle domande.

     Gli agricoltori devono presentare domanda di pagamento nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 15 maggio. In Finlandia e in Svezia, la data del 15 maggio può essere differita, ma non oltre il 15 giugno.

     Tuttavia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione può autorizzare che le date indicate al primo comma siano differite in alcune zone nelle quali non è possibile rispettare le date normali a causa delle condizioni climatiche eccezionali.

     L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica soltanto alle domande di aiuto per superficie. Per le patate da fecola, in Finlandia e in Svezia le domande di aiuto possono essere modificate fino al 30 giugno.

 

     Art. 4. Condizioni applicabili al pagamento.

     1. Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e e), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettari, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

     2. Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

     Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

     3. Fatto salvo il termine fissato all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti diretti a norma del presente regolamento sono effettuati non appena vengono svolti i controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 2419/2001 e dal presente regolamento.

     4. Per un dato anno va presentata, per ogni particella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di un regime il cui finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

     Tuttavia, qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda:

     a) di premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di pagamenti per i seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     b) di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di aiuto alle sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 o al titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     c) di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di pagamento per superficie per i seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     d) di pagamenti per superficie per i seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di aiuto alle sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 o al titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Le superfici utilizzate per la produzione di materie prime che beneficiano dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto comunitario di cui al capitolo VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, a meno che non si tratti di un sostegno concesso per le spese di impianto di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma.

 

     Art. 5. Comunicazioni.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

     a) entro il 15 settembre dell'anno in questione, almeno: le superfici o i quantitativi nel caso previsto agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno civile considerato, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;

     b) entro il 31 ottobre: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi, ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati;

     c) entro il 31 luglio dell'anno successivo, almeno: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell'anno civile considerato, dopo aver tenuto conto, eventualmente, delle riduzioni di superficie previste all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

     Le superfici sono espresse in ettari con due decimali. I quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali.

 

     Art. 6. Coefficiente di riduzione.

     1. Il coefficiente di riduzione della superficie nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85 e all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dei quantitativi nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato, in base ai dati trasmessi a norma dell'articolo 5, lettera b), del presente regolamento.

     2. Nei casi previsti agli articoli 75, 82, 85 e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno considerato, il coefficiente di riduzione applicato e, nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, del suddetto regolamento, i criteri oggettivi applicati.

 

CAPITOLO 2

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

 

     Art. 7. Esame delle varietà.

     1. Gli Stati membri elencati all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 redigono l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conformemente al metodo di esame delle varietà stabilito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

     2. Almeno ogni due anni, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative. Si tratta delle varietà di frumento duro più certificate.

     3. Gli Stati membri analizzano le varietà di frumento duro sulla base dei seguenti parametri di qualità, ponderati come segue:

     a) tenore di proteine (40 %);

     b) qualità del glutine (30 %);

     c) indice di giallo (20 %);

     d) peso specifico o peso di 1 000 chicchi (10 %).

     La somma delle medie dei parametri di qualità di cui alle lettere da a) a d), moltiplicata per la percentuale indicata, costituisce l'indice di qualità delle varietà.

     Ciascuno Stato membro raffronta, nell'arco di un periodo di almeno due anni, gli indici di qualità delle varietà di frumento duro con quelli delle varietà rappresentative a livello regionale. Le varietà da esaminare sono quelle registrate nel catalogo nazionale di ciascuno Stato membro, ad esclusione delle varietà per le quali non si dispone di dati analitici relativi agli ultimi tre anni, in quanto hanno cessato di essere utilizzate o certificate.

     A tale scopo, sulla base dell'indice medio di qualità pari a 100 assegnato alle varietà rappresentative, ogni Stato membro calcola, per ciascuno dei parametri di qualità di cui alle lettere da a) a d), la percentuale da assegnare alle altre varietà di frumento duro rispetto all'indice 100. Soltanto le varietà di frumento duro con un indice pari o superiore a 98 sono ammesse a beneficiare del premio alla qualità per il frumento duro.

     4. Uno Stato membro può escludere dall'elenco delle varietà ammissibili quelle che presentano una percentuale media di bianconatura del frumento duro superiore al 27 %.

     5. Anche le varietà registrate nel catalogo nazionale di un altro Stato membro possono formare oggetto di un esame per stabilirne l'ammissibilità.

 

     Art. 8. Metodi di analisi.

     1. I metodi di analisi relativi al tenore di proteine, al peso specifico e alla bianconatura del frumento duro sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione.

     2. L'indice di giallo è determinato conformemente al metodo ICC 152 o ad un metodo riconosciuto equivalente.

     3. La qualità del glutine è determinata conformemente al metodo ICC 158 o al metodo ICC 151.

 

     Art. 9. Quantità di sementi certificate.

     Entro il 1o ottobre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio, gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi, certificate conformemente alla direttiva 66/ 402/CEE del Consiglio, da utilizzare conformemente alle pratiche agricole vigenti nella zona di produzione in questione.

 

     Art. 10. Pubblicazioni e comunicazioni.

     1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili, a livello nazionale o regionale, al premio specifico alla qualità per il frumento duro, entro il 1o ottobre per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio per quanto riguarda le varietà primaverili.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre un mese dopo le date stabilite al paragrafo 1, l'elenco di cui al paragrafo 1 nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare, qualora siano intervenute modifiche.

 

     Art. 11. Validità.

     1. Le varietà ammesse nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, possono beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro per periodi di cinque anni a decorrere dalla data della prima iscrizione nel suddetto elenco.

     2. L'ammissibilità di ogni varietà può essere prorogata per un periodo di cinque anni, alla luce dei risultati delle analisi qualitative effettuate nel corso del secondo e del terzo anno del periodo quinquennale di ammissibilità.

 

     Art. 12. Misure transitorie.

     1. Entro il 15 maggio 2004, gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà che possono beneficiare del premio soltanto nel 2004 e nel 2005 e lo comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2004.

     2. Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2002 e 2003 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti:

     a) tenore minimo di proteine dell'11,5 %;

     b) peso specifico minimo di 78 kg/hl;

     c) peso di 1 000 chicchi pari ad almeno 42 gr;

     d) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27 %;

     e) tenore minimo di glutine del 10 %;

     3. Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2004, 2005 e 2006, possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione.

 

     Art. 13. Misure di controllo.

     1. La domanda di premio specifico alla qualità per il frumento duro deve essere accompagnata da elementi probanti che attestino, conformemente alle norme fissate dallo Stato membro, che è stato utilizzato il quantitativo minimo di sementi certificate.

     2. Qualora venga rilevata una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, si calcola la superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001 dividendo il quantitativo totale di sementi certificate per il quale l'agricoltore ha fornito una prova di utilizzazione per il quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro stabilito dallo Stato membro nella zona di produzione in questione.

 

CAPITOLO 3

Premio per le colture proteiche

 

     Art. 14. Combinazione di cereali e di colture proteiche.

     Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato, su richiesta del richiedente, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche risultano predominanti nella combinazione. Le superfici in questione non possono beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

CAPITOLO 4

Aiuto specifico per il riso

 

     Art. 15. Domanda.

     Nella domanda di aiuto, gli agricoltori devono specificare la varietà di riso seminata per ciascuna particella coltivata per la quale chiedono l'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

     Art. 16. Termini per la semina.

     Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

     a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna e il Portogallo;

     b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

     Tuttavia, nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli di semina, al più tardi il 31 dicembre e il 30 giugno precedenti ciascuno di essi e l'aiuto specifico per il riso è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

 

     Art. 17. Coefficiente di riduzione.

     Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato conformemente all'allegato I.

 

     Art. 18. Comunicazioni.

     1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione, anteriormente al 15 maggio 2004, le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente capitolo ed eventualmente:

     a) la suddivisione della loro superficie o delle loro superfici di base in sottosuperfici di base;

     b) i criteri oggettivi all'origine di tale suddivisione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, le informazioni seguenti:

     a) entro il 15 settembre:

     i) l'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio;

     ii) le superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base, conformemente alla tabella che figura nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, compresi i superamenti delle superfici e delle sottosuperfici di base, definite da ciascuno Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

     b) entro il 31 ottobre, le modifiche relative alle superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, comunicate conformemente al comma 1, secondo le indicazioni contenute nella tabella che figura nell'allegato II, parte B, del presente regolamento;

     c) entro il 31 luglio, le informazioni relative alle superfici seminate per le quali sono stati effettivamente versati aiuti specifici per il riso a titolo della precedente campagna di commercializzazione, secondo il metodo di calcolo definito nell'allegato I del presente regolamento, conformemente alla tabella che figura nell'allegato II, parte C, del presente regolamento.

     3. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici seminate devono essere comunicate sulla base della media delle superfici seminate negli ultimi due cicli di semina.

     4. Gli Stati membri possono riesaminare annualmente le sottosuperfici di base e i criteri oggettivi di cui al paragrafo 1. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

 

CAPITOLO 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

 

     Art. 19. Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario.

     1. Ai fini del presente capitolo, per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi di frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

     In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi di frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi fissato al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.

     2. Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio e che sono conformi ai requisiti indicati ai paragrafi 3 e 4 alla data da fissare a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

     Nel caso di un frutteto nel quale sono coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione dei prodotti, si applicano le condizioni di ammissibilità e/o il livello dell'aiuto specifici per il tipo di frutta a guscio predominante.

     3. L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettari.

     Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a:

     — 125 per le nocciole

     — 50 per le mandorle

     — 50 per le noci comuni

     — 50 per i pistacchi

     — 30 per le carrube.

     4. Gli Stati membri possono fissare un'estensione minima dell'appezzamento e una densità di alberi a livelli superiori a quelli stabiliti al paragrafo 3, in base a criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle superfici o delle produzioni di cui trattasi.

 

     Art. 20. Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale.

     L'articolo 19 del presente regolamento si applica all'aiuto nazionale di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare tali criteri.

 

     Art. 21. Domanda.

     Nella domanda di aiuto gli agricoltori specificano il numero di alberi di frutta a guscio, suddiviso per tipo di albero e per particella agricola.

 

     Art. 22. Comunicazioni.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla data indicata all'articolo 3 ed entro il 15 maggio 2004:

     a) nel caso di uno Stato membro che presenta domanda di aiuto comunitario a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il livello del pagamento per superficie per i prodotti e/o per la superficie nazionale garantita modificata (in appresso «SNG»);

     b) i livelli superiori e i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento;

     c) i criteri supplementari di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

     e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo le informazioni di cui alle lettere b) e c) ed entro il 15 maggio le informazioni di cui alla lettera a).

     2. Le eventuali modifiche delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 si applicano all'anno successivo e devono essere immediatamente notificate dagli Stati membri alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

 

     Art. 23. Misure transitorie.

     1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili a titolo del presente regime.

     2. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché:

     a) il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno;

     b) gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro.

 

CAPITOLO 6

Aiuto per le patate da fecola

 

     Art. 24. Ammissibilità.

     L'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2236, di qualità sana, leale e mercantile, sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235, nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235.

     L'aiuto suddetto non è concesso per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile né per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236.

 

     Art. 25. Domanda.

     Per il 2004 gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità all'aiuto, segnatamente:

     a) l'identità dell'agricoltore;

     b) una copia del contratto di coltivazione di cui all'articolo 24;

     c) un attestato in cui l'agricoltore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni relative all'aiuto in questione.

 

     Art. 26. Prezzo minimo.

     La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia provato che sia stato versato un prezzo franco frontiera non inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94, secondo i parametri fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235.

     La prova da presentare è specificata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2236.

 

     Art. 27. Pagamento.

     1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e fatto salvo il periodo di tempo fissato nello stesso articolo, per il 2004 l'aiuto per le patate da fecola è versato agli agricoltori dagli Stati membri sul cui territorio è stata fabbricata la fecola di patate, per i quantitativi consegnati alle fecolerie entro quattro mesi dalla data alla quale è stata fornita la prova di cui all'articolo 26 del presente regolamento e sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

     2. Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale l'aiuto per le patate da fecola è quello applicato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236.

 

     Art. 28. Controlli e riduzioni.

     1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ove necessario per i controlli previsti dal presente articolo e qualora le patate destinate alla fabbricazione di fecola formino oggetto di scambi intracomunitari.

     2. I controlli in loco devono vertere, per il 2004, su almeno il 3 % dei produttori che hanno concluso contratti di coltivazione una fecoleria.

     3. I controlli in loco devono basarsi su di un'analisi dei rischi che prende in considerazione:

     a) i quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alle superfici dichiarate nel contratto di coltivazione di cui all'articolo 24;

     b) altri parametri da definire.

     4. Qualora la superficie effettivamente coltivata risulti inferiore di oltre il 10 % alla superficie dichiarata, l'aiuto versato al produttore in questione per il raccolto considerato viene ridotto di un importo pari al doppio della differenza riscontrata.

 

CAPITOLO 7

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

 

     Art. 29. Domanda di aiuto.

     Per il 2004 il produttore presenta una domanda contenente tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità all'aiuto, segnatamente l'identità del produttore e un attestato in cui si dichiara a conoscenza delle condizioni relative all'aiuto in questione.

 

     Art. 30. Casi di inattività.

     1. Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/ 2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa.

     2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore.

 

     Art. 31. Controlli e sanzioni.

     1. Almeno il 2 % dei richiedenti viene soggetto annualmente ad un controllo in loco. I controlli in loco riguardano le condizioni di ammissibilità al premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, e si basano principalmente sulla contabilità degli agricoltori o su altri registri.

     2. L'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano qualora per «superficie» si intenda il «quantitativo individuale di riferimento ».

     Se, nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, la persona in questione non riprende la produzione entro il termine per la presentazione della domanda, il quantitativo individuale di riferimento stabilito ai sensi del precedente comma è considerato pari a zero. In questo caso la domanda di aiuto della persona in questione per l'anno considerato viene respinta. Un importo pari all'importo oggetto della domanda respinta viene detratto dai pagamenti di aiuto a titolo di uno dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 al quale la persona ha diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo a quello in cui si è constatato il fatto.

     3. Il riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 contenuto all'articolo 32, paragrafo 2, e al secondo comma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/ 2001 nonché al paragrafo 2 del presente articolo si intende riferito ai regimi di aiuto istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

CAPITOLO 8

Aiuto per le colture energetiche

 

Sezione 1

Definizioni

 

     Art. 32. Definizioni.

     Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

     a) per «richiedente» si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;

     b) per «primo trasformatore» si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Sezione 2

Contratto

 

     Art. 33. Utilizzazione della materia prima.

     1. Qualsiasi materia prima agricola, ad esclusione della barbabietola da zucchero, può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al suddetto articolo.

     Il valore economico dei prodotti energetici di cui al primo comma, ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime, deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la stessa trasformazione, conformemente al metodo di valutazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

     2. Le materie prime di cui al paragrafo 1 devono formare oggetto di un contratto, conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite in appresso.

     3. Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta per la fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto, può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

     Nel caso di cui al secondo comma, il primo trasformatore informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

     4. Nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso l'agricoltore che presenta domanda di aiuto. Il delegato deve agire in nome e per conto del trasformatore, che rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.

 

     Art. 34. Deroga.

     1. In deroga all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

     a) utilizzare tutti i cereali o tutti i semi oleosi di cui ai codici NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti:

     i) come combustibili per il riscaldamento della propria azienda agricola;

     ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;

     b) trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il richiedente s'impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 35, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione. Gli articoli da 35 a 50 si applicano mutatis mutandis.

     Inoltre, il richiedente deve fare pesare da un organismo o da un'impresa designati dallo Stato membro tutta la materia prima raccolta e istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione.

     Tuttavia, per i cereali, i semi oleosi e le paglie, e nel caso in cui venga utilizzata la pianta intera, la pesatura può essere sostituita dalla determinazione volumetrica della materia prima.

     3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista al paragrafo 1 istituiscono misure di controllo atte a garantire che le materie prime vengano utilizzate direttamente nell'azienda o trasformate in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

     4. I cereali o i semi oleosi utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a), devono formare oggetto di una denaturazione secondo il metodo che viene stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio ottenuto dalla trasformazione dei semi oleosi, quale prevista al paragrafo 1, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, a condizione che tale denaturazione sia effettuata immediatamente dopo la trasformazione in olio e che siano attuate misure di controllo relative all'utilizzazione dei semi.

 

     Art. 35. Contratto.

     1. Unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il primo trasformatore.

     2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

     a) il nome e l'indirizzo dei contraenti;

     b) la durata del contratto;

     c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;

     d) eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

     e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

     f) le utilizzazioni finali principali previste per le materia prima, conformi alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 1 e all'articolo 49, paragrafo 3.

     3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 44, paragrafo 1.

     4. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

 

Sezione 3

Modifica o risoluzione del contratto

 

     Art. 36. Modifica o risoluzione del contratto.

     Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modifica o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato.

 

     Art. 37. Circostanze eccezionali.

     Salvo il disposto dell'articolo 36, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata, oppure risolto.

     Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente perde il diritto all'aiuto di cui al presente capitolo per le superfici ritirate dal contratto.

 

     Art. 38. Modifiche delle utilizzazioni finali.

     Salvo il disposto dell'articolo 36, il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera g), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma.

     La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 49, paragrafo 3.

     Il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

 

Sezione 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

 

     Art. 39. Rese rappresentative.

     Gli Stati membri determinano annualmente, con una apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere e ne informano i richiedenti interessati.

 

     Art. 40. Quantità da consegnare.

     1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

     2. Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.

     Tuttavia, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore fino del 10 % alla resa rappresentativa.

     Inoltre, qualora l'autorità competente abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 37, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.

 

     Art. 41. Riduzione dell'aiuto.

     Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente capitolo, si considera, ai fini dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001, che egli non abbia adempiuto tutti gli obblighi afferenti alle parcelle per produzioni energetiche relativamente ad una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni coltivati e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime secondo i criteri di cui al presente capitolo per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

 

Sezione 5

Condizioni per il pagamento dell'aiuto

 

     Art. 42. Pagamento.

     1. L'aiuto deve essere pagato ai richiedenti prima che le materie prime vengano trasformate. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al primo trasformatore e se:

     a) è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 40;

     b) una copia del contratto è stata consegnata all'autorità competente del primo trasformatore e le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, sono state soddisfatte;

     c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

     d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 35.

     2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto di cui all'articolo 35, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

     a) adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo;

     b) adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma.

     Per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione non è richiesta la costituzione della cauzione per effettuare il pagamento.

     3. Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno all'atto della conclusione del contratto. Le condizioni stabilite al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

 

Sezione 6

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

 

     Art. 43. Numero di trasformatori.

     I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

 

     Art. 44. Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore.

     1. Il primo trasformatore presenta una copia del contratto all'autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto nello Stato membro in questione, per l'anno considerato.

     Se in un dato anno il richiedente e il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 36, il trasformatore consegna presso l'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

     2. Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono indicati all'articolo 50, paragrafo 1.

     3. Il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo indicato all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

     Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente comunica all'autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

 

Sezione 7

Cauzioni

 

     Art. 45. Cauzione del primo trasformatore.

     1. Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.

     2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

     3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 36 o dell'articolo 37, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

     4. Per ciascun materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'articolo 38.

 

     Art. 46. Esigenze principali e subordinate.

     1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione:

     a) l'obbligo di trasformare le quantità di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto. La trasformazione deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta;

     b) l'obbligo che il prodotto sia accompagnato da un esemplare di controllo T5 conformemente agli articoli 47 e 48.

     2. I seguenti obblighi del trasformatore costituiscono esigenze subordinate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

     a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 33, paragrafo 3;

     b) l'obbligo di consegnare una copia del contratto a norma dell'articolo 44, paragrafo 1;

     c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, primo e secondo comma;

     d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

 

Sezione 8

Documenti per la vendita, la cessione

o la consegna in un altro stato membro o per l'esportazione

 

     Art. 47. Esemplare di controllo T5.

     Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 35, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica «Altri» di una delle seguenti diciture:

     — Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento (CE) no 2237/2003 de la Comisión

     — Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2003

     — Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu verwenden

     — [Si omette la dicitura in lingua greca]

     — To be used for processing or delivery in accordance with Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003 — À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 2237/ 2003 de la Commission

     — Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione

     — Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie

     — A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da Comissão

     — Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti — Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.

 

     Art. 48. Prove alternative all'esemplare di controllo T5.

     In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il primo trasformatore tre mesi prima della scadenza del termine previsto all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

     a) fatture di acquisto dei prodotti intermedi;

     b) attestati del secondo trasformatore della trasformazione finale nei prodotti energetici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e

     c) fotocopie certificate, a cura del secondo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l'avvenuta trasformazione.

 

Sezione 9

Controlli

 

     Art. 49. Tenuta dei registri.

     1. L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile. Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti.

     a) le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;

     b) le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti;

     c) le perdite inerenti alla lavorazione;

     d) le quantità distrutte con relativa motivazione;

     e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti;

     f) se del caso il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

     2. L'autorità competente del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

     3. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

     Art. 50. Controlli presso i trasformatori.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati sulla base di un'analisi dei rischi. Tali controlli devono riguardare almeno i seguenti elementi:

     a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti dalla stessa trasformazione.

     b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

     Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

     2. In deroga al paragrafo 1, per le trasformazioni di cui all'articolo 34 i controlli vengono effettuati sul 10 % dei richiedenti, selezionati sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto degli elementi seguenti:

     a) l'importo degli aiuti;

     b) il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto;

     c) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     d) i risultati dei controlli degli anni precedenti;

     e) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività dei contratti presentati.

     3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 2 emergano irregolarità che riguardano almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli imprenditori da controllare nell'anno successivo.

     4. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

     5. Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dal controllore, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

     a) la data del controllo;

     b) le persone presenti;

     c) il periodo oggetto del controllo;

     d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

     e) i risultati del controllo.

 

          Art. 51. Produzione di canapa.

     Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 5, terzo comma e all'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2461/99.

 

          Art. 52. Misure supplementari e reciproca assistenza

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. A tale proposito, qualora il presente capitolo non preveda le riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

     2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

 

Sezione 10

Esclusione dal regime e valutazione

 

     Art. 53. Esclusione di materie prime dal regime.

     Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente, al diritto penale o ad una percentuale ridotta di prodotti energetici finali.

 

     Art. 54. Valutazione.

     Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in causa, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di cui al presente capitolo.

     La comunicazione verte, più precisamente, sui seguenti dati:

     a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;

     b) le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;

     c) le misure adottate in applicazione dell'articolo 34;

     d) le materie prime escluse dal regime, in applicazione dell'articolo 53.

 

CAPITOLO 9

Disposizioni finali

 

     Art. 55. Abrogazioni.

     Il regolamento (CE) n. 613/97 è abrogato.

 

     Art. 56.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

Aiuto specifico per il riso

 

     Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 17

     1. Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all'articolo 81 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra.

     2. Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.

     3. Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Quando un superamento è prevedibile, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.

     4. Il coefficiente di riduzione del pagamento specifico per il riso è calcolato, conformemente all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la formula seguente:

     Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

     La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

     Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

     Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.

 

 

ALLEGATO II

 

Pagamento specifico per il riso

 

(Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.