§ 1.6.1106 – Regolamento 27 luglio 1994, n. 1868.
Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/07/1994
Numero:1868


Sommario
Art. 1.      È istituito un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguardano, in particolare, le norme [...]
Art. 9.      Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1995. Qualsiasi rinvio al regolamento (CEE) n. 1543/93 deve intendersi fatto al presente regolamento.
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.1106 – Regolamento 27 luglio 1994, n. 1868.

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

(G.U.C.E. 30 luglio 1994, n. L 197).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, stabilisce che, qualora la produzione di fecola di patate nella Comunità superi 1,5 milioni di tonnellate nelle campagne 1993/1994 o 1994/1995, spetti al Consiglio di decidere le misure da prendere; che la produzione della campagna 1993/1994 supera tale massimale;

     considerando che il settore della fecola di patate non è soggetto a restrizioni della produzione e in particolare alla messa a maggese applicabile nel settore dei cereali; che tutte le disposizioni adottate a favore del settore della fecola di patate devono comunque essere compatibili con il controllo della produzione che è necessario tanto in questo quanto in altri settori;

     considerando che in ordine al controllo della produzione la misura più adeguata per quanto riguarda il meccanismo di versamento dei premi alla produzione di fecola di patate è quella dell'istituzione di un regime di contingenti;

     considerando che è opportuno assegnare ad ogni Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, un contingente determinato in base al quantitativo medio di fecola ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 e per il quale sia stato riscosso un premio; che a tale contingente si applica un adeguamento proporzionale con riguardo al contingente totale per la Comunità di 1,5 milioni di tonnellate;

     considerando che a Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi dovrebbe essere assegnato un contingente da utilizzare nelle campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

     considerando che, nel caso della Germania, il passaggio dall'economia pianificata esistente nei nuovi Länder prima della riunificazione ad un'economia di mercato e le conseguenti modifiche nelle strutture di produzione agricola e gli investimenti necessari giustificano l'adozione di un periodo di riferimento diverso, vale a dire il 1992/1993, e l'incremento di 90.000 tonnellate del quantitativo prodotto durante tale periodo, nonché la creazione di una riserva per la Germania per coprire la produzione derivante da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 1° gennaio 1994 ove ciò non possa essere ottenuto entro il limite del contingente assegnato alla Germania; che tali quantitativi non possono essere forniti nell'ambito di un contingente comunitario di 1,5 milioni di tonnellate; che è quindi necessario aggiungerli a tale cifra;

     considerando che è opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie, in base al quantitativo medio di fecola da esse prodotto durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 per le quali è stato ricevuto un premio, ovvero sulla base della quantità di fecola prodotta unicamente durante la campagna 1992/1993 per la quale è stato ricevuto il premio, a scelta dello Stato membro, e in base agli investimenti riguardanti la produzione di fecola effettuati da dette fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994;

     considerando che, per tener conto dell'eventuale ristrutturazione del mercato nel settore della fecola di patate la Commissione presenterà al Consiglio, alla fine del triennio qui considerato e successivamente a scadenze triennali, una relazione sull'assegnazione dei contingenti, se del caso corredata di opportune proposte; che, in tale sede sarà esaminata la situazione dei nuovi produttori di fecola di patate;

     considerando che i condizionamenti strutturali del settore della produzione di fecola, rendono necessaria l'istituzione di un premio per la produzione di fecola di patate relativo al contingente attribuito ad ogni impresa; che, per proteggere i produttori di patate, il pagamento del premio deve essere subordinato al pagamento del prezzo minimo per la quantità di patate necessaria per produrre il quantitativo di fecola corrispondente al contingente della fecoleria:

     considerando che le fecolerie non devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate che darebbe luogo ad una produzione di fecola superiore al contingente loro assegnato; che eventuali quantitativi di fecola prodotti in eccesso rispetto a tale contingente devono essere esportati dalla Comunità senza il beneficio di alcuna restituzione all'esportazione,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     È istituito un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

 

     Art. 2. [1]

     1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne 2005/2006 e 2006/2007, i contingenti indicati nell'allegato.

     2. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2004/2005.

     I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2005/2006 vengono adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2004/2005, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.

     3. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sotto elencati sono assegnati i seguenti contingenti per la campagne di commercializzazione 2004/2005: [2]

 

 

(tonnellate)

Repubblica ceca

33 660

Estonia

250

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Totale

186 613

 

     4. Ciascuno Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 3, da utilizzare nella campagna di commercializzazione 2004-2005, fra le imprese produttrici di fecola di patate, basandosi in particolare sul quantitativo medio di fecola di patate da esse prodotto nel periodo 1999-2001 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Polonia, la Slovacchia, 1998-2000 per la Lituania e tenendo conto degli investimenti irreversibili realizzati da tali imprese anteriormente al 1° febbraio 2002. [3]

 

     Art. 3. [4]

     1. Entro il 30 settembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

     2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 2006 in merito alle proposte della Commissione sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

     3. Entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità adottate per il settore.

 

     Art. 4. [5]

     È proibito alle fecolerie concludere contratti di coltivazione di patate con i produttori per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per coprire il contingente loro assegnato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4.

 

     Art. 4 bis. [6]

     Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 178,31 EUR per tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

     Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

     Il prezzo minimo è adeguato a seconda del contenuto di fecola delle patate.

 

     Art. 5. [7]

     Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.

 

     Art. 6.

     1. Eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

     A tale titolo non è versata alcuna restituzione all'esportazione. [8]

     2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre al contingente relativo a tale campagna, fino al 5% del contingente di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, il contingente della campagna successiva è ridotto in proporzione [9].

 

     Art. 7. [10]

     Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, e che acquistano patate i cui produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

 

     Art. 8.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguardano, in particolare, le norme applicabili in caso di fusioni, di mutamenti di proprietà e di avviamento o cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie, nonché qualsiasi misura specifica necessaria per agevolare la transizione tra il sistema finora in uso e quello introdotto dal presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1995. Qualsiasi rinvio al regolamento (CEE) n. 1543/93 deve intendersi fatto al presente regolamento.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.


[1] Articolo modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1863/95, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1284/98, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1252/1999, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 962/2002, modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 941/2005.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1252/1999 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 962/2002, e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 941/2005.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Articolo inserito dall'art. 148 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo articolo 156.

[7] Articolo modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1664/95, sostituito dall'art. 148 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Paragrafo modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1863/95 e così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1863/95.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 962/2002 e così ulteriormente sostituito dall'art. 148 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo articolo 156.