§ 1.6.M38 - Regolamento 27 febbraio 2001, n. 394.
Regolamento (CE) n. 394/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/02/2001
Numero:394


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2700/93 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M38 - Regolamento 27 febbraio 2001, n. 394.

Regolamento (CE) n. 394/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

     visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98, prevede un aiuto specifico per i produttori delle zone svantaggiate di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

     (2) La definizione di produttore in zona svantaggiata contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 è stata modificata in modo da indicare qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, o la cui azienda abbia almeno il 50% della superficie agricola utilizzata in dette zone.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, per adeguarlo alla nuova definizione di produttore in zona svantaggiata.

     (4) La modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 è entrata in vigore il 23 dicembre 2000. Poiché grazie a tale modifica risulta ora più facile per l'agricoltore conformarsi alla normativa in questione, è opportuno che il presente regolamento si applichi dall'inizio dell'anno di commercializzazione 2001.

     (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2700/93 è sostituito dal testo seguente:

     "Art. 1 bis.

     Domanda di aiuto specifico in alcune zone svantaggiate [regolamento (CEE) n. 1323/90]:

     1) Per beneficiare dell'aiuto specifico istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3493/90:

     a) che sia tenuto a presentare ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto 'superficie', come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi d'aiuto comunitari, una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle situate in zone svantaggiate che siano utilizzate a fini agricoli;

     b) che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato. Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possieda, affitti o di cui abbia l'uso ad altro titolo, con l'indicazione della loro superficie, specificando i terreni situati in zone svantaggiate e utilizzati a fini agricoli. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra.

     2) La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra produttori ed eventualmente di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone svantaggiate.

     3) Gli Stati membri possono richiedere che, anche nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la dichiarazione specifica sia presentata avvalendosi del modulo di domanda di aiuto 'superficie'.

     4) Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri informano la Commissione del numero e dell'ubicazione regionale dei produttori che corredano la propria domanda di premio dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).

     5) La dichiarazione 'superficie' del produttore e la dichiarazione specifica sono sottoposti ad un controllo a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Per il calcolo della percentuale della superficie agricola utile dell'azienda situata in zone svantaggiate in rapporto alla superficie totale utilizzata per fini agricoli, si tiene conto delle superfici effettive accertate nel quadro della succitata procedura di controllo.

     6) Qualora i suddetti documenti presentati dall'agricoltore indichino che almeno il 50% della superficie agricola utile è situata in zone svantaggiate ed è utilizzata a fini agricoli, ma la percentuale effettiva accertata è inferiore al 50%, l'aiuto specifico non viene versato e il premio per pecora è ridotto di una percentuale equivalente alla differenza tra la percentuale accertata e il 50%.

     Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione effettuata intenzionalmente o per negligenza grave:

     - il produttore è escluso dal beneficio del premio per pecora/capra per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, e

     - in caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio del premio per la campagna successiva.

     La riduzione di cui sopra non si applica qualora il produttore sia in grado di comprovare che per la determinazione della superficie si è basato su informazioni riconosciute dall'autorità competente."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle domande di premio presentate a partire dalla campagna di commercializzazione 2001.