§ 1.6.40 – Regolamento 3 novembre 1998, n. 2467.
Regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/11/1998
Numero:2467


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti
Art. 2.      Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie [...]
Art. 3.      1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine [...]
Art. 4.      1. Un prezzo medio ponderato settimanale delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul [...]
Art. 5.      1. Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare la perdita di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità nel corso di una campagna di commercializzazione
Art. 6.      1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato un limite individuale per produttore
Art. 7.      1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari al minimo all'1 % e al massimo al 3 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è [...]
Art. 8.      1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, per i nuovi Länder della Germania
Art. 9.      Gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o [...]
Art. 10.      1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui [...]
Art. 11.      Possono essere adottate misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato per le carcasse di agnelli e loro tagli
Art. 12.      1. Qualora
Art. 13.      1. Il quantitativo massimo garantito è fissato a 63 400 000 capi di pecore
Art. 14.      1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione
Art. 15.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune
Art. 16.      1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto [...]
Art. 17.      1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e [...]
Art. 18.      1. Nella misura necessaria al corretto funzionament
Art. 19.      1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità [...]
Art. 20.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 21.      Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero essere causate dall'applicazione di misure intese a combattere il diffondersi di malattie degli animali, possono essere [...]
Art. 22.      Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del [...]
Art. 23.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento
Art. 24.      E' istituito un comitato di gestione "ovini-caprini", in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione
Art. 25.      1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del [...]
Art. 26.      Il comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 27.      Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 28.      L'allegato I del presente regolamento può essere modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
Art. 29.      Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è abrogato
Art. 30.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 1.6.40 – Regolamento 3 novembre 1998, n. 2467.

Regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

(G.U.C.E. 20 novembre 1998, n. L 312).

 

CAPO I

Ambito di applicazione

 

Art. 1.

     L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

     (omissis)

CAPO II

Regime dei prezzi, dei premi e degli interventi

 

     Art. 2.

     Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

     a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;

     b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

     c) misure intese a migliorare la qualità;

     d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

     e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 3.

     1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate.

     2. Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti:

     a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;

     b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine;

     c) costi di produzione delle carni ovine;

     d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e, più particolarmente, in quello delle carni bovine;

     e) esperienza acquisita.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa dei prezzi di base stagionalizzati per tenere conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine.

     3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di

commercializzazione inizia il primo lunedì di gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.

 

     Art. 4.

     1. Un prezzo medio ponderato settimanale delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione della qualità tipo comunitaria di carcasse ovine fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza relativa della produzione totale di carni ovine di ciascuna zona di quotazione.

Per zona di quotazione si intende:

     - la Gran Bretagna,

     - l'Irlanda del Nord,

     - ogni altro Stato membro considerato separatamente.

     2. La quotazione comunitaria della qualità tipo di cui al paragrafo 1 rappresenta la produzione mediamente più diffusa nella Comunità per gli allevamenti specializzati nella produzione ovina che producono agnelli pesanti.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

     - determina la qualità tipo,

     - elabora una definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti.

     3. E' considerato produttore di agnelli leggeri qualsiasi produttore di ovini che commercializzi latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora. Tutti gli altri produttori di ovini sono considerati produttori di agnelli pesanti.

     4. Gli Stati membri instaurano, in modo soddisfacente per la Commissione ed al più tardi per la campagna di commercializzazione 1991, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25.

 

     Art. 5.

     1. Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare la perdita di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità nel corso di una campagna di commercializzazione.

A tale scopo viene determinata una perdita di reddito unica che rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e la media aritmetica dei prezzi di mercato settimanali constatati conformemente all'articolo 4.

     2. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli pesanti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo un coefficiente che esprime, per tutta la Comunità, la produzione media annua normale di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg, peso carcassa.

     3. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo un coefficiente che rappresenta l'80 % del coefficiente determinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ciascun produttore riscuoterà il premio calcolato per la categoria in cui è classificato. Tuttavia, se un produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora può dimostrare che almeno il 40 % degli agnelli nati nel suo allevamento viene ingrassato per ottenere carcasse pesanti a scopo di macellazione, potrà, dietro sua richiesta, beneficiare del premio corrispondente alla categoria pesante, proporzionalmente al numero di agnelli nati nel suo allevamento che vengono ingrassati per ottenere carcasse pesanti.

     5. Un premio è concesso per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni caprine:

     a) da un lato, nelle zone di cui all'allegato I,

     b) dall'altro, nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, diverse dalle zone di cui all'allegato I del presente regolamento, purché sia constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, che la produzione di queste zone soddisfa i criteri seguenti:

     - l'allevamento di capre deve essere principalmente orientato alla produzione di carni caprine;

     - le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini devono essere della stessa natura.

L'importo del premio pagabile per capra è pari all'80 % del premio pagabile per pecora conformemente al paragrafo 2.

     6. Prima della fine di ogni semestre, la Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 25, procede alla stima della perdita di reddito prevedibile per l'intera campagna e dell'importo prevedibile del premio.

Sulla base di questa perdita di reddito stimata, gli Stati membri sono autorizzati a versare a tutti i loro produttori un acconto semestrale pari al 30 % del premio previsto.

Gli Stati membri possono prevedere che questi due acconti saranno oggetto di un unico versamento ai produttori a decorrere dalla fine del secondo semestre.

L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 ottobre dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo. Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 25.

     7. Fino alla fine della campagna di commercializzazione 1994, il premio ai produttori di carni ovine e caprine di cui al presente articolo viene corrisposto al tasso intero entro il limite di 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ed entro il limite di 500 capi per produttore nelle altre zone.

Al di là dei limiti di cui al primo comma, l'importo del premio pagabile è fissato, fino alla campagna 1994, al 50 % dell'importo che sarà calcolato Nel caso di gruppi, associazioni o altre forme di cooperazione tra produttori, i limiti di cui al primo comma sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati.

     8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, pecora che dà diritto al premio e capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 5.

Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura:

     - può estendere la concessione del premio ad alcune femmine di razze di montagna, allevate in zone ben determinate, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente difficili, le quali non rispondono alla definizione delle pecore che danno diritto al premio; in questo caso, l'importo unitario del premio pagabile per queste femmine è pari al 70 % di quello fissato per pecora che dà diritto al premio, conformemente al paragrafo 2;

     - può stabilire che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore e, per le zone di cui al paragrafo 5, un numero minimo di pecore e/o di capre.

     9. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 25:

     - fissa, se del caso, i premi pagabili per pecora ai produttori di cui ai paragrafi 2 e 3, per femmina di razze di montagna ai sensi del paragrafo 8, nonché per capra per le zone di cui al paragrafo 5,

     - fissa per ogni campagna, e per la durata della medesima, i coefficienti di cui al paragrafo 2,

     - adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio e al versamento di quest'ultimo.

     10. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato un limite individuale per produttore.

Per i produttori che hanno beneficiato della concessione del premio prima della campagna 1992, il premio è versato a titolo della campagna 1993 e delle campagne successive nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato versato a titolo della campagna 1991, applicando a tale numero il coefficiente di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, qualora questo coefficiente sia superiore a 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in tutto o in parte, il numero supplementare dei diritti al premio che ne risultano per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

I limiti sono ridotti in maniera tale che possa essere costituita la riserva nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     2. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per la campagna 1991, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni a tal fine previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

     3. In caso di gruppi di associazioni o altre forme di cooperazione fra produttori, i limiti di cui al paragrafo 1 sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati secondo la regola seguente:

     a) nel caso in cui il criterio di ripartizione del patrimonio ovino previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione;

     b) nel caso in cui il criterio di ripartizione previsto alla lettera a) non sia stato comunicato dall'associazione di produttori a titolo della campagna 1991, il premio è versato all'associazione nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato concesso all'associazione a titolo della campagna 1991 e secondo le regole definite al paragrafo 1. Un limite individuale è fissato per ciascun produttore a titolo della campagna 1993, secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione. In caso di ulteriori modifiche della composizione dell'associazione, per il versamento del premio all'associazione si tiene conto della contabilizzazione dei limiti individuali di ciascun produttore che ha aderito all'associazione o l'ha abbandonata.

     4. Il diritto al premio è disciplinato dalle seguenti regole:

     a) Il premio spetta ai produttori che lo hanno ottenuto a titolo della campagna 1991 e che hanno presentato una domanda di premio anche a titolo della campagna 1992.

     b) Se un produttore vende o cede altrimenti la sua azienda, egli può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda. Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferimento dell'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le norme specifiche relative al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

In caso di trasferimento senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una distribuzione gratuita a nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tuttavia, a decorrere alla campagna 1995, il terzo comma non si applica, in caso di trasferimenti di diritti tra soci di una stessa associazione, alle associazioni di produttori rispondenti ai requisiti che la Commissione deve fissare secondo la procedura di cui all'articolo 25.

Tali requisiti dovranno almeno prendere in considerazione:

     - lo statuto dei membri dell'associazione,

     - la durata d'appartenenza e la durata di partecipazione dei membri all'associazione,

     - la composizione dell'associazione,

nella misura necessaria per non mettere in pericolo l'applicazione del terzo comma.

     c) Gli Stati membri:

     - prendono le misure necessarie per evitare che diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale;

     - possono prevedere che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell'azienda sono effettuati o direttamente fra i produttori o per l'intermediario della riserva nazionale.

     d) Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare;

     e) I diritti al premio trasferiti o temporaneamente ceduti ad un produttore si sommano a quelli che gli sono stati attribuiti inizialmente.

     f) La Commissione adotta le norme di attuazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all'articolo 25, in particolare quelle che consentono agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro greggi di pecore, la riduzione di cui al paragrafo 1 nonché quelle che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi specifici connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalla loro azienda.

     5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri fissano un coefficiente che esprime il rapporto fra:

     a) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio, presenti all'inizio di una delle campagne 1989, 1990 o 1991 nelle aziende dei beneficiari e

     b) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna 1991.

Gli Stati membri informano la Commissione prima del 31 ottobre 1992, sull'anno da essi scelto ai fini della lettera a).

     6. Gli Stati membri ricalcolano i limiti individuali in modo da ridurre del 50 % i quantitativi superiori ai limiti di 1 000 capi e di 500 capi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Questi nuovi limiti sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995.

 

     Art. 7.

     1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari al minimo all'1 % e al massimo al 3 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nel suo territorio. La riserva nazionale riceve anche i diritti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).

Per la Germania la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi Länder tedeschi. La riserva concerne soltanto questi produttori.

Inoltre, per l'Italia e per la Grecia, è istituita una riserva speciale con un limite massimo di 600 000 diritti per ciascuno dei due Stati membri, destinata a permettere la concessione di diritti supplementari ai produttori vittime della situazione creatasi a causa della coincidenza, nel corso della campagna 1991, della modifica delle condizioni di ammissibilità degli animali ammessi al beneficio del premio, da una parte, e dell'istituzione del regime dei limiti individuali di garanzia per produttore che si basa sul numero di premi versati nel corso della stessa campagna, dall'altra.

La Commissione verifica che la concessione dei diritti supplementari da prevedere sia limitata ai produttori interessati evitando tuttavia che essi finiscano per ottenere un numero di diritti maggiore di quello che sarebbe stato loro attribuito qualora non si fosse verificata la situazione di cui al terzo comma.

Fatta salva tale verifica e entro i limiti della riserva speciale di cui al terzo comma, la riserva nazionale costituita a norma del presente articolo è maggiorata di un importo corrispondente alla somma di diritti supplementari da attribuire; tale aumento non ha alcuna incidenza sulla riserva addizionale di cui al paragrafo 3.

     2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, nei limiti delle medesime, di diritti, in particolare ai produttori in appresso indicati:

     a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e hanno comprovato all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 6, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovino/caprino stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993;

     b) produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali, non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;

     c) i produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio, senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;

     d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993 o nelle campagne successive;

     e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente riservate all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori.

     3. E' istituita una riserva addizionale, pari all'1 % della somma dei limiti individuali dei produttori nelle zone svantaggiate di ogni Stato membro; questa riserva viene assegnata unicamente ai produttori nella stessa zona, secondo criteri che saranno stabiliti dagli Stati membri. Per la Germania la riserva nazionale addizionale è pari all'1 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi Länder. Tale riserva concerne soltanto questi produttori.

     4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f), le modalità d'applicazione dell'articolo 6 e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Secondo la stessa procedura sono adottate le misure applicabili qualora in uno Stato membro la riserva nazionale non sia utilizzata.

 

     Art. 8.

     1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, per i nuovi Länder della Germania:

     a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili;

     b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.

     2. Al più tardi a partire dalla campagna di commercializzazione 2000, la Germania applica nei territori dei nuovi Länder le disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5, la Germania comunica a ciascun produttore il rispettivo limite individuale. Quest'ultimo viene stabilito in base al numero di pecore per le quali è stato pagato il premio relativamente alla campagna di commercializzazione che precede l'anno in cui è stato notificato al produttore il rispettivo limite individuale.

     3. In caso di circostanze naturali che abbiano determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti e effettuati nella campagna più recente. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento a seguito dell'applicazione delle sanzioni a tal fine previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

     4. Qualora la somma totale dei limiti individuali dei produttori le cui aziende sono situate nei nuovi Länder della Germania sia inferiore al limite regionale fissato per tale territorio, i diritti residui sono aggiunti alla riserva nazionale della Germania di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La nuova riserva così costituita si applica a tutto il territorio della Germania.

     5. La Commissione adotta, se del caso, le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 25.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o caprina che possono beneficiare del regime di premi.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità stabiliscono, in caso di inosservanza di dette misure, opportune sanzioni in proporzione alla gravità delle conseguenze ambientali. Le sanzioni possono consistere in una riduzione o, se del caso, nella soppressione dei benefici derivanti dai regimi di premi rispettivi. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

 

     Art. 10.

     1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:

     - 205 651 per l'Austria,

     - 80 000 per la Finlandia,

     - 180 000 per la Svezia.

Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le

riserve fissate da detti Stati membri.

     2. In base ai massimali di cui al paragrafo 1, ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali:

     - entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria,

     - entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia.

     3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25.

 

     Art. 11.

     Possono essere adottate misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato per le carcasse di agnelli e loro tagli.

 

     Art. 12.

     1. Qualora:

     - il prezzo constatato conformemente all'articolo 4, da un lato,

     - il prezzo di mercato di una zona di quotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dall'altro, siano inferiori al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e rischino di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 11.

     2. Qualora:

     - il prezzo constatato a norma dell'articolo 4, da un lato,

     - il prezzo di mercato di una zona di quotazione, dall'altro, siano inferiori al 70 % del prezzo di base stagionalizzato e rischino di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 11. In tal caso essi sono decisi mediante una procedura di gara.

E' tuttavia possibile decidere di concedere questi aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si rivelasse necessario un ricorso urgente all'ammasso privato dovuto ad una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione. In tal caso, questa procedura può essere decisa soltanto per le zone di quotazione in cui tale situazione di mercato è già stata constatata.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

     4. Secondo la procedura prevista all'articolo 25:

     a) vengono determinati i prodotti e le qualità ammessi all'ammasso privato;

     b) è decisa l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

     c) vengono decisi gli aiuti all'ammasso privato, i quantitativi accettati e la scadenza della loro applicazione;

     d) vengono stabilite le altre modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.

 

     Art. 13.

     1. Il quantitativo massimo garantito è fissato a 63 400 000 capi di pecore.

     2. Per ciascuna campagna di commercializzazione:

     - quando la stima del patrimonio ovino di una campagna supera il quantitativo massimo garantito per tale campagna, il premio di cui all'articolo 5 viene ridotto, sia per le pecore che per le capre, in misura pari all'incidenza sul prezzo di base di un coefficiente che rappresenta l'1 % di diminuzione del prezzo di base per ciascuna unità percentuale di superamento del livello massimo garantito;

     - se, applicando il meccanismo previsto al primo trattino al patrimonio ovino effettivamente constatato per la precedente campagna, si ottiene un importo del premio diverso da quello che è stato calcolato, la correzione viene effettuata al momento della fissazione del premio per pecora definitivo per la campagna considerata o, se non si è proceduto alla correzione, se ne terrà conto nel calcolo del premio per la campagna successiva.

Al momento della stima e della constatazione del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

     3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il coefficiente e l'importo di cui al paragrafo 2, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 25.

     4. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1993, il coefficiente di riduzione del prezzo di base di cui al paragrafo 2 è del 7 %.

CAPO III

Regime degli scambi con i paesi terzi

 

     Art. 14.

     1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 17. Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, salvo in caso di forza maggiore, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. L'elenco dei prodotti per i quali è richiesto un titolo di esportazione, il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25.

 

     Art. 15.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 16.

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito di negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

     3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale fine in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

     4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 25. Tali modalità riguardano segnatamente:

     a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 17.

     1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 25.

     2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

     b) metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo "dell'esame simultaneo");

     c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.

Essi devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, e, se del caso:

     a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, nonché, ove opportuno, il mantenimento delle correnti tradizionali degli scambi,

     b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

     c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

 

     Art. 18.

     1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento

dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 19.

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.

 

     Art. 20.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

CAPO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 21.

     Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero essere causate dall'applicazione di misure intese a combattere il diffondersi di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 25, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Queste misure possono essere adottate soltanto entro i limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato.

 

     Art. 22.

     Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 23.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.

Le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 25.

 

     Art. 24.

     E' istituito un comitato di gestione "ovini-caprini", in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

     Art. 25.

     1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

 

     Art. 26.

     Il comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 27.

     Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 28.

     L'allegato I del presente regolamento può essere modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

     Art. 29.

     Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II, parte A.

 

     Art. 30.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

(Omissis)

 

ALLEGATO II

(Omissis)