§ 1.6.C67 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3493.
Regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/11/1990
Numero:3493


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3.      Il premio pagabile per pecora, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è versato soltanto se il suo livello supera un importo da determinare secondo la procedura prevista [...]
Art. 4.      Qualora si constati, dopo la fine di una campagna, che l'importo degli acconti versati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 supera l'importo del premio [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai premi versati a titolo della campagna [...]


§ 1.6.C67 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3493.

Regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.

(G.U.C.E. 4 dicembre 1990, n. L 337).

 

Art. 1. [1]

     Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

     1) produttore di carni ovine e/o caprine: l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si assume a titolo permanente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento di almeno dieci pecore e, per quanto riguarda le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, dieci pecore e/o capre nel territorio di uno stesso Stato membro. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'imprenditore è il proprietario del gregge, salvo casi particolari da stabilirsi, derivanti dalle forme contrattuali previste dal diritto agrario o dagli usi e consuetudini nazionali, nei quali l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'intero gregge o di parte del medesimo;

     2) associazione di produttori: qualsiasi forma di associazione o di cooperazione che implichi l'esistenza di diritto ed obblighi reciproci fra i produttori di carni ovine e/o caprine. Sono considerate associazioni di produttori le associazioni il cui scopo è l'allevamento in comune di un gregge senza che la proprietà di quest'ultimo possa essere

individualizzata, a condizione che sia chiaro che i loro membri assumono personalmente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento;

     3) azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dal produttore o messe a sua disposizione e situate sul territorio di uno stesso Stato membro.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i casi specifici previsti al primo comma, punto 1, nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori.

     4) pecora che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età;

     5) capra che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età

 

     Art. 2.

     1. [2]

     2. E' considerato produttore in zona svantaggiata qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina, la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

E' considerato produttore in zona svantaggiata anche il produttore di carni ovine e/o caprine la cui azienda abbia almeno la metà della superficie agricola utilizzata, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997, modificato dal regolamento (CEE) n. 807/89, in dette zone e se ne serva per la produzione ovina e/o caprina.

     3. E' inoltre considerato produttore in zone svantaggiate qualsiasi imprenditore che pratichi la transumanza, a condizione che:

     - da un lato, faccia pascolare per almeno 90 giorni consecutivi nelle zone definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE almeno il 90 % degli animali per i quali è richiesto il premio,

     - dall'altro, la sede dell'azienda sia situata in zone geografiche ben definite per le quali è comprovato che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che tali movimenti di animali sono resi necessari dall'assenza di quantitativi sufficienti di foraggio durante il periodo in cui ha luogo la transumanza.

     4. Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, la Commissione stabilisce, in particolare, le zone geografiche menzionate al paragrafo 3.

 

     Art. 3.

     Il premio pagabile per pecora, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è versato soltanto se il suo livello supera un importo da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 30 dello stesso regolamento; in caso contrario, l'importo del premio viene aggiunto a quello del premio pagabile per pecora nell'ambito della campagna successiva nella regione o nelle regioni di cui trattasi.

 

     Art. 4.

     Qualora si constati, dopo la fine di una campagna, che l'importo degli acconti versati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 supera l'importo del premio pagabile per pecora nell'ambito di tale campagna, un importo corrispondente a questa differenza è detratto dall'importo pagabile per pecora da versare nell'ambito della campagna successiva.

 

     Art. 5. [3]

     Il regolamento (CEE) n. 872/84 à abrogato, fatta eccezione per l'articolo 1, punti 2, 3 e 4, e per l'allegato, la cui applicazione è limitata ai premi da versare a titolo della campagna 1992.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai premi versati a titolo della campagna di commercializzazione 1991 e delle campagne successive.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 2070/92.

[2] Paragrafo abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 233/94.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) 3797/91.