§ 1.1.653 - Regolamento 29 febbraio 1988, n. 571.
Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [2]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/02/1988
Numero:571


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Art. 6.      L'indagine riguarda:
Art. 7.      1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.
Art. 8. 
Art. 9.      Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:
Art. 10. 
Art. 11.      Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle [...]
Art. 12.      Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in [...]
Art. 13.      Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari [...]
Art. 14.      1. Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3 vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.653 - Regolamento 29 febbraio 1988, n. 571. [1]

Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [2]

(G.U.C.E. 2 marzo 1988, n. L. 56).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

     considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

     considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

     considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

     considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare, occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile; [3]

     considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle azienda agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

     considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni atttendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

     considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

     considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000; [4]

     considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

     considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

     considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

     considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

     - prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;

     - assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

     considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

     considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

     considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [5]

     Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo dal 1988 al 2007 indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate « indagini ». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 2. [6]

     1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.

     Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate "indagini a campione" per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

     2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.

 

     Art. 3. [7]

     Le seguenti indagini (indagini intermedie) sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

     a) tra il 1° dicembre 1992 ed il 1° marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),

     b) tra il 1° dicembre 1994 ed il 1° marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),

     c) tra il 1° dicembre 1996 ed il 1° marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

     d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);

     e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);

     e

     f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)

 

     Art. 4. [8]

     Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

     - le regioni di cui all'articolo 8,

     - le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),

     - le "zone d'obiettivo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 e della decisione 94/197/CE della Commissione (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);

     e, nella misura in cui siano localmente importanti:

     - le "zone agricole svantaggiate" ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE e le "zone di montagna" ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,

     - gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE,

     - gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

 

     Art. 5.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) « azienda agricola », una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;

     b) « superficie agricola utilizzata », l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

 

     Art. 6.

     L'indagine riguarda:

     a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;

     b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

     Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

     Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

 

     Art. 7.

     1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

     Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

     Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

     2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della « superficie agricola utilizzata».

     Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

 

     Art. 8. [9]

     1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini dal 1993 al 2007 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

     2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche.

     Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

     3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.

     4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

     5. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

     a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

     b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

 

     Art. 10. [10]

     Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata "progetto EUROFARM".

     Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard EUROFARM siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

 

     Art. 12.

     Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

 

     Art. 13.

     Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

 

     Art. 14.

     1. Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3 vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

     - 100 000 ECU per il Lussemburgo,

     - 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,

     - 700 000 ECU per i Paesi Bassi,

     - 1 100 000 ECU per l'Irlanda,

     - 1 300 000 ECU per il Regno Unito,

     - 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo,

     - 600 000 ECU per la Svezia,

     - 700 000 ECU per la Finlandia,

     - 1 400 000 ECU per l'Austria,

     - 25 000 EUR per Malta,

     - 200 000 EUR per Cipro,

     - 500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia,

     - 700 000 EUR per la Slovacchia,

     - 1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania,

     - 2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia.

     Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.

     La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 43,7 milioni di EUR per il periodo 2004-2006.

     L'importo per il periodo 2007-2009 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base delle nuove prospettive finanziarie in vigore per il periodo che ha inizio nel 2007.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. [11]

     2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto EUROFARM, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

     - 480 000 ECU per l'anno 1989,

     - 440 000 ECU per l'anno 1990,

     - 240 000 ECU per l'anno 1991,

     - 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,

     - 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000,

     - 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie. [12]

 

     Art. 15. [13]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [14]

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (*)

 

(*) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

 

     Note esplicative

     - Le caratteristiche contrassegnate nell’allegato dalle lettere “NE” sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.

     - Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere “NS” sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

 

     A. Ubicazione geografica dell’azienda

     (Omissis)

     B. Personalità giuridica e gestione dell’azienda (alla data dell’indagine)

     (Omissis)

     C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

     (Omissis)

     D. Seminativi

     (Omissis)

     E. Orti familiari

     (Omissis)

     F. Prati permanenti e pascoli ha/a NE

     (Omissis)

     G. Coltivazioni permanenti

     (Omissis)

     H. Altre superfici

     (Omissis)

     I. Funghi, irrigazione, superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d’aiuto per la messa a riposo

     (Omissis)

     J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell’indagine)

     (Omissis)

     L. Manodopera agricola (nei 12 mesi precedenti la data dell’indagine)

     (Omissis)

     M. Sviluppo rurale

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [15]

PROGETTO EUROFARM

 

     Descrizione e contenuto

     1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentono l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

     La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.

     2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:

     - la banca di dati individuali (BDI), che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento.

     - la Banca di dati tabulati (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento.

 

     Localizzazione delle banche di dati

     3. La BDI per tutti gli Stati membri, salvo che per i dati individuali delle indagini effettuate per il periodo 1988-1997 in Germania, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

     4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

 

     Modalità di trasmissione dei dati individuali all'Istituto statistico delle Comunità europee

     5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento.

     6. In deroga la Germania anziché trasmettere dati individuali, fornisce risultati tabulari secondo il programma di tabelle BDT di cui al punto 2. Tale deroga si estingue dopo le indagini relative al periodo 1988-1997.

     La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di dodici mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul territorio.

 

     Modalità di trasmissione dei dati tabulati

     7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'Istituto statistico delle Comunità europee elabora:

     - le tabelle destinate alla BDT,

     - le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.

     8.1. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle destinate alla BDT stabilite secondo la procedura dell'articolo 15 del regolamento, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire le tabelle mancanti 3 mesi dopo la data di trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5 del presente allegato.

     8.2. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle ad hoc, basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, la Commissione esamina con gli Stati membri le modalità di trasmissione delle tabelle di cui trattasi.

     9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i paesi.

 

     Riservatezza dei dati individuali

     10. I dati individuali devono essere trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.

     11. La Commissione adotta - nell'ambito della propria architettura informatica - le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati e ne informa gli Stati membri.

     12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'Istituto statistico delle Comunità europee.

     13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione né diretta né indiretta delle aziende. Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati

     14. L'Istituto statistico delle Comunità europee si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

     I dati individuali serviranno ad elaborare:

     - le tabelle contenute nella BDT,

     - le tabelle ad hoc.

     15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo delle istituzioni comunitarie o dei servizi statistici degli Stati membri.

 

     Concertazione

     16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri istituiscono, nel quadro delle rispettive competenze e a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 delle procedure di concertazione rapida intese a:

     - garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica delle informazioni elaborate dai dati individuali;

     - informare gli Stati membri sull'uso fatto di questi dati.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1166/2008.

[2] Titolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[3] Considerando così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[4] Considerando così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[5] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[9] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[11] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1435/2004.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.

[13] Articolo modificato dall’atto di adesione della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[14] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 204/2006.

[15] Allegato così modificato dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 1057/91 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2467/96.