§ 1.6.1575 - Regolamento 3 agosto 2009, n. 702.
Regolamento (CE) n. 702/2009 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/08/2009
Numero:702


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1575 - Regolamento 3 agosto 2009, n. 702.

Regolamento (CE) n. 702/2009 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

(G.U.U.E. 4 agosto 2009, n. L 202)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 103 octovicies e l’articolo 85 quinvicies,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Allo scopo di ridurre le formalità amministrative per gli Stati membri e tenendo conto della massa di informazioni che sono tenuti a comunicare con le tabelle previste dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione [2] e del fatto che spesso la legislazione nazionale è disponibile in formato elettronico, è opportuno stabilire che la comunicazione alla Commissione delle disposizioni legislative relative ai progetti di programmi di sostegno, richiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento, possa essere sostituita dalla comunicazione del sito sul quale si può consultare la relativa legislazione.

 

(2) L’articolo 10, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 fa riferimento, per errore, a condizioni previste dal medesimo articolo. Poiché le condizioni a cui fa riferimento l’articolo 10 sono stabilite in effetti dal regolamento ma non da tale articolo, è opportuno rettificare la formulazione della lettera b).

 

(3) L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Per permettere un migliore utilizzo delle risorse è opportuno prevedere la possibilità di effettuare pagamenti dopo l’esecuzione di determinate operazioni di una data misura, accertandosi che la misura sarà portata a compimento nel suo complesso, secondo quanto previsto nella relativa domanda. Inoltre, per agevolare la realizzazione dei progetti di investimento nell’ambito dell’attuale crisi economica e finanziaria, è opportuno elevare i massimali degli anticipi che possono essere versati nel 2009 e nel 2010.

 

(4) A norma dell’articolo 103 quindecies e dell’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Mentre gli articoli 87 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 88 del trattato non si applica ai pagamenti effettuati dagli Stati membri nell’ambito dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, di detto regolamento in conformità del medesimo. Poiché di conseguenza non è necessaria la notifica di aiuti di Stato nella forma stabilita dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [3] e dai suoi regolamenti di applicazione, per poter controllare che tali pagamenti rispettino le regole in materia di aiuti di Stato occorre prevedere una comunicazione semplificata.

 

(5) Se i produttori ritirano la domanda di premio di estirpazione oppure non estirpano la superficie indicata nella domanda o ne estirpano solo una parte, l’uso efficace delle risorse comunitarie previste per questa misura risulta compromesso. Oltre alle sanzioni già previste dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere di non dare alcuna priorità alle domande presentate da questi produttori nel corso degli esercizi finanziari successivi.

 

(6) L’applicazione della percentuale unica di accettazione comporta un onere amministrativo sproporzionato a carico degli Stati membri nel caso in cui le domande riguardino l’estirpazione di superfici relativamente piccole. È quindi opportuno esonerare gli Stati membri dall’applicazione di questa percentuale di accettazione se la superficie oggetto di domande ammissibili non raggiunge una certa soglia.

 

(7) Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 555/2008 sono richieste informazioni sugli importi versati nell’ambito dei pagamenti del regime di pagamento unico (RPU) per i vigneti. Nell’allegato VII del medesimo regolamento sono richieste informazioni sulla superficie coperta dai pagamenti RPU per i vigneti e sul pagamento medio effettuato. Dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto non è tuttavia più possibile distinguere per quale uso del terreno i diritti siano stati originariamente assegnati e i richiedenti non hanno l’obbligo di indicare se useranno superfici a vite a sostegno della domanda annuale di pagamento nell’ambito del regime RPU. Inoltre, alla Commissione sono trasmesse informazioni aggregate sul regime RPU a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [4]. Tali informazioni riguardano anche le superfici vitate. Si ritiene pertanto opportuno sopprimere le righe di richiesta di informazioni sui pagamenti nell’ambito del regime RPU dalle relative tabelle richieste a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.

 

(8) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 555/2008.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

 

1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l’indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.";

 

2) all’articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.";

 

3) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 19

 

Gestione finanziaria

 

1. L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

 

Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio [*****].

 

Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.

 

2. I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.

 

L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento.

 

La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.

 

4) nel titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo:

 

"     Art. 37 bis

 

Comunicazioni relative agli aiuti di Stato

 

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 16, terzo comma e all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato in conformità all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 [******], comunicano alla Commissione i seguenti dati:

 

a) se del caso, l’elenco delle misure di aiuto già autorizzate in virtù degli articoli 87, 88 e 89 del trattato a cui ricorrere per l’attuazione dei programmi, oppure il motivo per cui l’aiuto di Stato in parola è stato esentato dall’obbligo di notifica;

 

b) negli altri casi, gli elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato in base alle regole di concorrenza.

 

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri compilano la tabella 1 dell’allegato VIII quater:

 

a) indicando se il sostegno sarà concesso in conformità del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione [] sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006 [] sugli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; oppure

 

b) indicando il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio [], in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

 

c) indicando il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato.

 

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

 

a) la tabella 2 dell’allegato VIII quater per ciascuna delle misure di cui agli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le quali è stato concesso un aiuto di Stato;

 

b) la tabella 3 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di cui all’articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

c) la tabella 4 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di assicurazione del raccolto di cui all’articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

d) la tabella 5 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di investimento di cui all’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

4. I dati comunicati utilizzando una delle tabelle di cui all’allegato VIII quater devono essere validi per l’intero ciclo di vita del programma, fatte salve eventuali modifiche successive del medesimo.

 

5. In deroga all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato modificano il loro futuro programma di sostegno compilando le tabelle corrispondenti dell’allegato VIII ter entro il 15 ottobre 2009. A tali modifiche si applica l’articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

5) all’articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3. Se in un dato esercizio finanziario un produttore ha revocato la propria domanda di premio di estirpazione o non ha estirpato la superficie ivi indicata o l’ha estirpata solo in parte, lo Stato membro può decidere di non attribuirgli, in uno degli esercizi finanziari successivi, la priorità prevista dall’articolo 85 vicies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.";

 

6) all’articolo 71 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la percentuale unica di accettazione non si applica negli Stati membri che, in conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno comunicato domande ammissibili per una superficie inferiore a 50 ha";

 

7) nell’allegato I è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico;

 

8) nell’allegato VII è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico;

 

9) dopo l’allegato VIII ter è inserito l’allegato VIII quater, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

I punti 4 e 9 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 agosto 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

 

[4] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[*****] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.";

 

[******] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[] GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

 

[] GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

 

[] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.";

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO VIII quater

 

Tabella 1

 

Informazione sui regimi di aiuto già autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato oppure informazioni relative all’esenzione di una data misura dall’obbligo di notifica [1]

 

Stato membro [2]: …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

 

Codice misura | Titolo della misura di aiuto | Indicazione della base giuridica del regime | Durata della misura di aiuto |

 

| | | |

 

Indicare a seconda dei casi:

 

- per le misure che rientrano in un regolamento de minimis, la dicitura: "Gli aiuti concessi in virtù della presente misura devono essere conformi al regolamento de minimis (CE) n. 1535/2007 (produzione primaria) oppure al regolamento (CE) n. 1998/2006" (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) [3],

 

- per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell’aiuto di Stato, nonché numero dell’aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell’approvazione,

 

- per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al pertinente regolamento di esenzione per categoria [ossia il regolamento (CE) n. 1857/2006 oppure il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione [4]] e al numero di registrazione.

 

Tabella 2

 

Scheda di informazioni generali [5]

 

Stato membro [6]: …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

 

1. Identificazione dell’aiuto

 

1.1. Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria dell’aiuto individuale):

 

 

1.2. Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto:

 

 

Obiettivo principale (specificarne solo uno):

 

 Promozione paesi terzi (articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007)

 

 Assicurazione del raccolto (articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007)

 

 Investimenti [articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007]

 

1.3. Regime di aiuto — Aiuto individuale

 

La comunicazione riguarda:

 

 un regime di aiuti

 

 un aiuto individuale

 

2. Base giuridica nazionale

 

Titolo della base giuridica nazionale comprese le disposizioni di attuazione:

 

 

 

 

3. Beneficiari

 

3.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

 

 in una regione non assistita

 

 in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello III o inferiore della NUTS)

 

 in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello II o inferiore della NUTS)

 

 mista: (specificare) …

 

3.2. Per un aiuto individuale:

 

Nome del beneficiario: …

 

Tipo di beneficiario:

 

PMI

 

Numero di dipendenti: …

 

Fatturato annuo: …

 

Totale di bilancio annuo: …

 

Indipendenza:…

 

  grande impresa

 

3.3. Per un regime di aiuti:

 

Tipo di beneficiari:

 

 tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

 

 unicamente grandi imprese

 

 piccole e medie imprese

 

 medie imprese

 

 piccole imprese

 

 microimprese

 

 i seguenti beneficiari: …

 

numero stimato di beneficiari:

 

 inferiore a 10

 

 da 11 a 50

 

 da 51 a 100

 

 da 101 a 500

 

 da 501 a1000

 

 superiore a 1000

 

4. Forma dell’aiuto e fonti di finanziamento

 

Forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (specificare, se del caso, separatamente per ogni misura) (ad esempio sovvenzione diretta, prestito agevolato …):

 

 

 

Tabella 3

 

Scheda di informazioni complementari sull’aiuto a favore della promozione sui mercati dei paesi terzi [articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 [7]

 

Stato membro [8]: …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

 

Si conferma che:

 

 la campagna pubblicitaria non va a favore di imprese specifiche

 

 la campagna pubblicitaria non rischia di pregiudicare le vendite di prodotti di altri Stati membri o di denigrarli

 

 la campagna pubblicitaria rispetta i requisiti del regolamento (CE) n. 3/2008, compreso il divieto di campagne pubblicitarie a favore di marchi commerciali [a corredo di tale dichiarazione occorre fornire elementi che dimostrino il rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 3/2008]

 

Tabella 4

 

Scheda di informazioni complementari sull’aiuto a favore dei premi di assicurazione del raccolto [articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007] [9]

 

Stato membro [10]: …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

 

1. Si conferma che:

 

 la misura di aiuto non prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

 

 la possibilità di copertura del rischio non è limitata ad un’unica compagnia o ad un gruppo di compagnie di assicurazione

 

 la concessione dell’aiuto non è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con una compagnia di assicurazioni stabilita nello Stato membro

 

2. Le seguenti perdite sono coperte dall’assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell’ambito della misura di aiuto notificata:

 

a) unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006

 

b) le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche

 

c) le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinate o meno con altre perdite menzionate al presente punto)

 

3. Intensità di aiuto proposta: … %

 

NB: Se si applica solo il caso contemplato nella prima casella [lettera a) del punto 2], l’intensità massima dell’aiuto è dell’80 % e in tutti gli altri casi [ossia se sono state contrassegnate le caselle b) o c) del punto 2] del 50 %.

 

Tali condizioni si riferiscono alle intensità massime dell’importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007

 

Tabella 5

 

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di investimenti [     Art. 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007] [11]

 

Stato membro [12]: …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

 

1. Campo di applicazione e beneficiari dell’aiuto

 

1.1. L’aiuto è concesso per i seguenti investimenti materiali o immateriali destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa (specificare):

 

 in impianti di trattamento

 

 in infrastrutture vinicole

 

 nella commercializzazione del vino

 

1.2. L’aiuto riguarda (specificare):

 

 la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007

 

 lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007

 

1.3. Si conferma che l’aiuto non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

 

 sì

 

1.4. La presente comunicazione rientra nelle seguenti disposizioni degli Orientamenti agricoli e di conseguenza si conferma, a seconda dei casi, che:

 

 punto IV.B.2. a) [     Art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

 

 l’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

 

 punto IV.B.2. b) [     Art. 13 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

 

 l’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti)

 

 punto IV.B.2. c) (Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [13]; in questo caso si conferma che:

 

 l’aiuto soddisfa le condizioni di cui agli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in tal caso, gli aiuti di questo tipo sono valutati alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione [14]]

 

 punto IV.B.2. d) (aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale); in questo caso:

 

1.4.4. Tra i beneficiari figurano PMI?

 

 sì

 

 no

 

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.4.1 [punto IV.B.2 a) degli orientamenti agricoli].

 

In caso negativo si conferma che l’aiuto sarà erogato solo a imprese intermedie (ossia con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

 

 sì

 

In questo caso, occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006] relativa alle spese ammissibili.

 

2. Aiuto individuale

 

Gli investimenti ammissibili possono superare 25 milioni di EUR e l’importo dell’aiuto può superare 12 milioni di EUR?

 

 sì

 

 no

 

In caso affermativo si allegano le informazioni che permettono una valutazione individuale dell’aiuto:

 

 

3. Intensità degli aiuti

 

NB: Le condizioni si riferiscono alle intensità massime dell’importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3.1. Se i beneficiari sono PMI [articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008], l’intensità massima dell’aiuto per gli investimenti ammissibili è la seguente:

 

3.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: … (massimo 75 %)

 

3.1.2. nelle isole minori dell’Egeo [15]: … massimo 65 %)

 

3.1.3. nelle regioni ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a): … (massimo 50 %)

 

3.1.4. nelle altre regioni: … (massimo 40 %)

 

3.2. Per gli aiuti contemplati dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti) o dagli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l’intensità massima degli aiuti per:

 

3.2.1. le PMI:

 

3.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: … (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

 

3.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: … (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

 

3.2.2. le imprese intermedie ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (ossia imprese che non sono PMI, ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

 

3.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: … (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

 

3.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: … (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

 

3.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 3.2.2 (ossia grandi imprese):

 

 sì

 

 no

 

In caso affermativo, si conferma che l’intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013:

 

 sì

 

In questo caso l’intensità massima di aiuto deve essere indicata nella succitata mappa degli aiuti a finalità regionale.

 

L’intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del … %.

 

3.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale, l’intensità massima di aiuto è: … (massimo: 20 %).

 

4. Criteri di ammissibilità e spese ammissibili

 

4.1. Si conferma che:

 

 l’aiuto non finanzia investimenti in relazione ai quali un’organizzazione comune di mercato (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAGA pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione se tali investimenti possono provocare un aumento della produzione al di là di tali restrizioni o limiti

 

 l’aiuto non riguarda l’acquisto di attrezzature di seconda mano in caso di concessione di aiuti a imprese intermedie o grandi imprese

 

4.2. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

 

le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013:

 

 sì

 

 no

 

In caso negativo e se tra i beneficiari figurano PMI si conferma che le spese ammissibili sono conformi alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008:

 

 sì

 

5. Altre informazioni

 

La comunicazione è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali:

 

 sì

 

 no

 

In caso di risposta affermativa, è necessario accludere detta documentazione alla presente scheda di informazioni complementari."

"

 

[1] Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

[2] Usare l’acronimo dell’OP.

 

[3] Precisare il regolamento applicabile.

 

[4] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

 

[5] Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

 

[6] Usare l’acronimo dell’OP.

 

[7] Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

 

[8] Usare l’acronimo dell’OP.

 

[9] Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

 

[10] Usare l’acronimo dell’OP.

 

[11] Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.

 

[12] Usare l’acronimo dell’OP.

 

[13] GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

 

[14] GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 10.

 

[15] Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).