§ 2.3.355 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1627.
Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:24/10/2006
Numero:1627


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 2.3.355 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1627.

Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti

(G.U.U.E. 1 novembre 2006, n. L 302)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [1], in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [2], stabilisce un modulo generale obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato.

 

(2) A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [3], è necessario modificare alcune parti del modulo di notificazione.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

 

[2] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[3] GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)