§ 2.3.233 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 794.
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:21/04/2004
Numero:794


Sommario
Art.  1. Oggetto e ambito di applicazione.
Art.  2. Moduli di notificazione.
Art. 3.  Trasmissione della notificazione.
Art.  4. Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti.
Art.  5. Forma e contenuto delle relazioni annuali.
Art. 6.  Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali.
Art. 7.  Qualificazione giuridica delle relazioni annuali.
Art. 8.  Calcolo dei termini.
Art. 9.  Metodo di fissazione dei tassi di interesse.
Art.  10. Pubblicazione.
Art. 11.  Metodo di applicazione degli interessi.
Art.  12. Riesame.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 2.3.233 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 794.

Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in particolare l'articolo 27,

     sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.

     (2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.

     (3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.

     (4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.

     (5) L'articolo 2l del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

     (6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. È possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle sovvenzioni a norma dell'articolo 25 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATI 1994, adottata il 21 luglio 1995.

     (7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.

     (8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.

     (9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     (10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.

     (11) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale.

     (12) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato membro. A fini di certezza del diritto e di parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, nonché dei tassi applicati precedentemente.

     (13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.

     (14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recu­pero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.

     (15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

 

     HA ADOTIATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.

     2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.

 

CAPO II

NOTIFCAZIONI

 

     Art. 2. Moduli di notificazione.

     Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell'industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE, le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo l del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.

     Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, parte III.

     Ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.

 

     Art. 3. Trasmissione della notificazione.

     1. La notificazione è effettuata alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Essa è indirizzata al segretario generale della Commissione.

     Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notificazione è inviata al direttore generale responsabile. Il segretario generale e i direttori generali possono designare punti di contatto per la ricezione delle notificazioni.

     2. Tutta la corrispondenza successiva è inviata al direttore generale responsabile o al punto di contatto designato dal direttore generale.

     3. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato membro.

     4. Fino al 31 dicembre 2005 la notificazione è effettuata alla Commissione su carta. Nella misura del possibile lo Stato membro invia anche una copia elettronica della notificazione.

     Dal 1° gennaio 2006 le notificazioni sono inviate per via elettronica se non diversamente convenuto dalla Commissione e dallo Stato membro che vi procede.

     Tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni è inviata per via elettronica successivamente allo gennaio 2006.

     5. La data di trasmissione per fax al numero indicato dalla parte ricevente è considerata la data di trasmissione su carta se l'originale firmato è ricevuto entro i dieci giorni successivi.

     6. Al più tardi entro il 30 settembre 2005 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notificazioni, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni.

 

     Art. 4. Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti.

     1. Ai fini dell'articolo l, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

     2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

     (a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di               aiuto autorizzato;

     (b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

     (c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

     La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.

     3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5,6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.

 

CAPO III

RELAZIONI ANNUALI

 

     Art. 5. Forma e contenuto delle relazioni annuali.

     1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.

     Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.

     Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all'allegato IIIC.

     2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.

 

     Art. 6. Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali.

     1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

     In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.

     2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 7. Qualificazione giuridica delle relazioni annuali.

     La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.

 

CAPO IV

TERMINI

 

     Art. 8. Calcolo dei termini.

     1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

     2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

     3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

     Per quanto riguarda le notificazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza l'evento rilevante è la ricezione della notificazione o la comunicazione elettronica all'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della corrispondenza trasmessa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente regolamento.

     5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.

     6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

 

CAPO V

TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI

 

     Art. 9. Metodo di fissazione dei tassi di interesse.

     1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.

     Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

     2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15 % dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero.

     Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.

     3. Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro sepa­ratamente o per due o più Stati membri insieme.

     4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.

 

     Art. 10. Pubblicazione.

     La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet.

 

     Art. 11. Metodo di applicazione degli interessi.

     1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

     2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

     3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Riesame.

     La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento.

     Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATI [1]

 

     (Omissis)


[1] L’allegato III C è stato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 25 e con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 maggio 2005, n. L 131. L'allegato I è stato modificato, da ultimo, dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1147/2008. L’allegato I, parte III.14, è stato modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 257/2009.