§ 12.2.659 - Regolamento 24 marzo 2009, n. 257.
Regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:24/03/2009
Numero:257


Sommario
Art. 1. L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 12.2.659 - Regolamento 24 marzo 2009, n. 257.

Regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura

(G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [1], in particolare l’articolo 27,

 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti comunitari per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura [2], è opportuno sostituire la scheda di informazioni supplementari contenuta nell’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [3], con una nuova scheda di informazioni supplementari conforme al quadro vigente.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

 

[2] GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

 

[3] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)