§ 1.5.D13 - Decisione 15 novembre 2002, n. 906.
Decisione n. 2002/906/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/11/2002
Numero:906


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione 2001/783/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D13 - Decisione 15 novembre 2002, n. 906.

Decisione n. 2002/906/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 novembre 2002, n. L 313).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Tenuta presente l'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, modificata da ultimo dalla decisione 2002/543/CE.

     (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che il virus della febbre catarrale si è diffuso in nuove zone o è riapparso in zone precedentemente contagiate. L'Italia ha chiesto che tali zone siano iscritte nell'allegato I della decisione 2001/783/CE.

     (3) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/783/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione 2001/783/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

(zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

ALLEGATO I A

 

     Italia:

     Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

     Basilicata: Matera, Potenza.

     Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

     Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

     Molise: Isernia.

     Abruzzo: Aquila.

 

ALLEGATO I B

 

     Francia:

     Corse du Sud, Haute Corse.

 

     Spagna:

     Baleari.

 

     Italia:

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano.

 

ALLEGATO I C

 

     Lazio: province di Viterbo, Latina, Frosinone, Roma.

     Toscana: province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara.

 

ALLEGATO I D

 

     Grecia: tutti i nomi».