§ 1.5.964 - Decisione 4 luglio 2002, n. 543.
Decisione n. 2002/543 della Commissione recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/07/2002
Numero:543


Sommario
Art. 1.      Nell’allegato I A della decisione 2001/783/CE è depennato il termine “Napoli”
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.964 - Decisione 4 luglio 2002, n. 543.

Decisione n. 2002/543 della Commissione recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

     (1) In seguito all’evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, modificata da ultimo dalla decisione 2002/189/CE.

     (2) In conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/75/CE, l’Italia ha chiesto di depennare la provincia di Napoli dall’elenco delle zone di protezione e di sorveglianza.

     (3) I risultati dell’indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus della febbre catarrale nella provincia di Napoli da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.

     (4) Di conseguenza, la provincia di Napoli può essere depennata dall’elenco delle unità amministrative incluse nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilito dalla decisione 2001/783/CE.

     (5) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/783/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Nell’allegato I A della decisione 2001/783/CE è depennato il termine “Napoli”.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.