§ 1.3.149 – Regolamento 11 agosto 2003, n. 1432.
Regolamento n. 1432/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:11/08/2003
Numero:1432


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Categorie di organizzazioni di produttori.
Art. 4.  Dimensione minima delle organizzazioni di produttori.
Art. 5.  Periodo minimo di adesione.
Art. 6.  Strutture e attività delle organizzazioni di produttori.
Art. 7.  Attività principale delle organizzazioni di produttori.
Art. 8.  Filiali delle organizzazioni di produttori.
Art. 9.  Associazioni di organizzazioni di produttori.
Art. 10.  Organizzazioni di produttori transnazionali.
Art. 11.  Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.
Art. 12.  Fusioni di organizzazioni di produttori.
Art. 13.  Membri non produttori.
Art. 14.  Controllo democratico delle organizzazioni di produttori.
Art. 15.  Presentazione del piano di riconoscimento.
Art. 16.  Contenuto del piano di riconoscimento.
Art. 17.  Approvazione del piano di riconoscimento.
Art. 18.  Attuazione del piano di riconoscimento.
Art. 19.  Realizzazione del piano di riconoscimento.
Art. 20.  Controlli.
Art. 21.  Sanzioni.
Art. 22.  Disposizioni degli Stati membri.
Art. 23.  Abrogazione.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 1.3.149 – Regolamento 11 agosto 2003, n. 1432.

Regolamento n. 1432/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori.

(G.U.U.E. 12 agosto 2003, n. L 203).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, risulta necessario modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglioriguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 43/2003, e del regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al prericonoscimento delle associazioni di produttori, modificato dal regolamento (CE) n. 243/1999.

     (2) Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno riunire le disposizioni dei suddetti regolamenti e le relative modifiche in un unico regolamento che sostituisca i precedenti.

     (3) Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 412/97 e il regolamento (CE) n. 478/97.

     (4) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede categorie differenti di organizzazioni di produttori. Qualsiasi organizzazione di produttori per la quale è stata presentata una domanda di riconoscimento deve rientrare di norma in una delle categorie di organizzazioni di produttori previste. Occorre tuttavia prevedere la possibilità che un'organizzazione di produttori sia riconosciuta, per talune categorie di prodotti, nell'ambito di una o più di tali categorie.

     (5) È necessario determinare un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile. Si deve consentire agli Stati membri di stabilire requisiti minimi a livelli più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

     (6) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo durevole ed efficiente le loro attività, è necessario che le organizzazioni stesse godano al proprio interno di una stabilità ottimale. Occorre quindi prevedere un periodo minimo di adesione ad un'organizzazione di produttori, soprattutto per quanto concerne gli obblighi connessi con la realizzazione di un programma operativo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96. È opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di fissare il termine di preavviso e la data in cui ha effetto il recesso di un aderente.

     (7) Un'organizzazione di produttori può trovarsi nell'impossibilità di espletare direttamente ed efficacemente l'insieme delle proprie attività. È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire le regole applicabili in simili casi.

     (8) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti. Tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell'organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo. Occorre in particolare favorire la cooperazione tra organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente presso un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né per il calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività.

     (9) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione degli aderenti. In questo caso, è opportuno stabilire le modalità per il calcolo del valore della produzione commercializzata.

     (10) Data la natura dei prodotti, della loro produzione e della loro commercializzazione, le aziende degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere situate in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori.

     (11) Per incoraggiare la concentrazione dell'offerta nella Comunità, è opportuno precisare le funzioni delle associazioni di organizzazioni di produttori ed i requisiti minimi per il loro riconoscimento, nonché definire certe regole per le associazioni a carattere transnazionale.

     (12) Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti creandone di nuove e definire le regole per i programmi operativi delle organizzazioni risultanti dalle fusioni.

     (13) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori è costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di stabilire a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche di aderire ad un'organizzazione di produttori.

     (14) Al fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell'organizzazione di produttori in questione esercitino un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione.

     (15) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di un periodo transitorio di prericonoscimento, per consentire alle associazioni di produttori nuove o non riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 di conformarsi ai requisiti per il riconoscimento stabiliti all'articolo 11 del medesimo regolamento. Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri, è pertanto opportuno che questi ultimi definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento alle associazioni di produttori che presentano un piano.

     (16) Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di contribuire durevolmente alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente alle associazioni di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 entro un termine di tempo prestabilito.

     (17) Al fine di permettere alle associazioni di produttori di presentare un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno precisare i dati che le associazioni di produttori devono indicare nel piano.

     (18) Affinché le associazioni di produttori possano più facilmente conformarsi ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare la modificazione del piano di riconoscimento. A questo scopo, sarà utile prevedere la possibilità che lo Stato membro chieda all'associazione di produttori di adottare misure correttive per consentire la realizzazione del piano.

     (19) L'associazione di produttori può soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della scadenza del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano all'associazione di produttori di presentare una domanda di riconoscimento a norma del regolamento precitato. A fini di coerenza, la concessione del riconoscimento all'associazione di produttori deve porre termine al piano di riconoscimento.

     (20) Per offrire alle associazioni di produttori prericonosciute l'opportunità di attuare un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario, non appena concesso il riconoscimento, è opportuno prevedere la possibilità che le suddette associazioni di produttori presentino un progetto di programma operativo congiuntamente alla domanda di riconoscimento.

     (21) Al fine di assicurare una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno che gli Stati membri informino periodicamente la Commissione circa la situazione in materia di concessione dei prericonoscimenti.

     (22) Occorre chiarire il regime di controlli e sanzioni in modo da renderlo più efficace, precisando le conseguenze che comporta una decisione di revoca del riconoscimento di un'organizzazione di produttori, o di rifiuto del medesimo.

     (23) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 412/97relative al numero minimo di produttori e al volume minimo di produzione commercializzata dovrebbero rimanere in applicazione fino al 31 dicembre 2003, in modo da lasciare agli Stati membri un congruo lasso di tempo per recepire le nuove disposizioni.

     (24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Campo d'applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di prericonoscimento delle associazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 14del suddetto regolamento.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "produttore", qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che conferisca a quest'ultima la propria produzione affinché sia commercializzata in conformità del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) "valore della produzione commercializzata", il valore della produzione commercializzata quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1433/2003;

     c) "valore della produzione commercializzabile", il valore della produzione commercializzata;

     d) "associazione di produttori", qualsiasi organizzazione che abbia presentato una domanda e alla quale venga conferito il prericonoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96;

     e) "filiale", impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei loro aderenti;

     f) "associazione di organizzazioni di produttori", le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     g) "organizzazione di produttori transnazionale", qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

     h) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori", qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione.

 

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

 

          Art. 3. Categorie di organizzazioni di produttori.

     1. Le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta possono essere riconosciute per una o più delle categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a vii), del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Per la categoria di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), è ammesso unicamente il riconoscimento semplice.

     2. Gli Stati membri determinano le procedure per il riconoscimento semplice o plurimo delle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

          Art. 4. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori.

     1. Il numero minimo di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato a cinque produttori per categoria.

     Il volume minimo di produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato a 100 000 EUR.

     2. Gli Stati membri possono fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti al paragrafo 1.

     Essi ne informano la Commissione.

     3. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti che sono a loro volta persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al paragrafo 1, primo comma, è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

 

          Art. 5. Periodo minimo di adesione.

     1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua applicazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

     Gli Stati membri possono fissare la durata minima dell'adesione di cui al precedente comma a periodi più lunghi.

     2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, della durata massima di sei mesi, e la data in cui ha effetto il recesso [1].

 

          Art. 6. Strutture e attività delle organizzazioni di produttori.

     1. Le organizzazioni di produttori devono disporre, in modo giudicato soddisfacente dallo Stato membro, del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ovverosia:

     - lla conoscenza della produzione dei loro aderenti,

     - la cernita, l'immagazzinamento e il condizionamento della produzione dei loro aderenti,

     - la gestione commerciale e finanziaria,

     - la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.

     2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l'esecuzione dei compiti definiti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

          Art. 7. Attività principale delle organizzazioni di produttori.

     1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori riguarda la commercializzazione dei prodotti dei suoi aderenti per i quali è riconosciuta.

     2. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori non deve essere inferiore al valore delle altre sue attività.

     Per "altre attività" si intende la vendita di prodotti appartenenti alla categoria o alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta, non provenienti dai suoi aderenti.

     3. Le seguenti attività sono escluse dal calcolo sia dell'attività principale che delle altre attività:

     a) commercializzazione di ortofrutticoli non appartenenti alla categoria o alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta;

     b) commercializzazione di ortofrutticoli appartenenti o meno alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta, acquistati direttamente presso un'altra organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (CE) n. 2200/96;

     c) attività concernenti altri prodotti agricoli e il loro condizionamento, compresa la trasformazione;

     d) prestazione di servizi;

     e) attività extra-agricole dell'organizzazione di produttori.

 

          Art. 8. Filiali delle organizzazioni di produttori.

     Il calcolo del valore della produzione commercializzata può essere effettuato nella fase "uscita dalla filiale" a condizione che l'organizzazione o le organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengano almeno il 90% del capitale della filiale.

 

          Art. 9. Associazioni di organizzazioni di produttori.

     1. Gli Stati membri determinano le procedure e i criteri per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96. Dette associazioni sono costituite per iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del citato regolamento e da queste controllate.

     2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le associazioni di organizzazioni di produttori possono incaricarsi di espletare, in tutto o in parte, le funzioni dei loro aderenti descritte all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e precisate all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Essi prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e qualsiasi intesa che possa limitare la concorrenza, all'infuori dei casi espressamente previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     3. Le persone giuridiche aderenti ad un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori che non siano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96non possono:

     - essere prese in considerazione come criterio per il riconoscimento,

     - votare decisioni relative al fondo di esercizio,

     - beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

 

          Art. 10. Organizzazioni di produttori transnazionali.

     1. Un'organizzazione di produttori transnazionale deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui detta organizzazione dispone di impianti operativi sostanziali o di un numero significativo di aderenti e/o in cui essa realizza una quota rilevante del valore della propria produzione commercializzata.

     2. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

     a) riconoscere l'organizzazione di produttori;

     b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;

     c) stabilire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui si trovano gli altri aderenti all'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni.

 

          Art. 11. Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

     1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui detta associazione dispone di un numero significativo di organizzazioni aderenti e/o in cui le organizzazioni aderenti realizzano una quota rilevante del valore della loro produzione commercializzata.

     2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

     a) riconoscere l'associazione;

     b) approvare l'eventuale programma operativo dell'associazione;

     c) stabilire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui si trovano le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni.

 

          Art. 12. Fusioni di organizzazioni di produttori.

     1. Se le organizzazioni di produttori che hanno proceduto ad una fusione svolgevano precedentemente programmi operativi distinti, esse continuano a svolgere tali programmi in modo distinto e parallelo fino al 1° gennaio dell'anno che segue la fusione. Dette organizzazioni chiedono la fusione dei loro programmi operativi mediante modifica degli stessi, secondo il disposto dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro estinzione naturale.

 

          Art. 13. Membri non produttori.

     1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali le condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa essere accolta come aderente ad un'organizzazione di produttori.

     2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e lettera d), punto 3), del regolamento (CE) n. 2200/96:

     a) che sia rispettata la regola secondo cui l'organizzazione di produttori è costituita per iniziativa degli stessi produttori;

     b) che gli statuti dell'organizzazione di produttori contengano le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese.

     3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

     a) essere prese in considerazione come criterio per il riconoscimento;

     b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

     Gli Stati membri possono limitare o vietare la partecipazione di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

 

          Art. 14. Controllo democratico delle organizzazioni di produttori.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione di produttori.

     2. Nessun aderente ad un'organizzazione di produttori può disporre di oltre il 20% dei diritti di voto. Tuttavia, lo Stato membro può aumentare questa percentuale fino ad un massimo del 49% in proporzione al contributo dell'aderente al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori.

 

CAPITOLO III

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

 

          Art. 15. Presentazione del piano di riconoscimento.

     1. Le nuove associazioni di produttori che chiedono il prericonoscimento conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 presentano un piano di riconoscimento per approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'associazione di produttori.

     2. Gli Stati membri definiscono:

     a) i criteri minimi che le associazioni di produttori devono soddisfare per poter presentare un piano di riconoscimento;

     b) le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;

     c) le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.

 

          Art. 16. Contenuto del piano di riconoscimento.

     Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti elementi:

     a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di produttori aderenti, con un registro completo di questi ultimi, nonché alla produzione, alla commercializzazione e all'infrastruttura;

     b) la durata prevista del piano, che non può essere superiore a cinque anni;

     c) le misure da attuare per ottenere il riconoscimento.

 

          Art. 17. Approvazione del piano di riconoscimento.

     1. L'autorità nazionale competente prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi alla notifica del piano corredato di tutti i documenti giustificativi.

     2. L'autorità nazionale competente accerta con tutti i mezzi idonei, comprese ispezioni in loco:

     a) l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;

     b) la coerenza economica e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime del piano d'investimento e la programmazione della sua esecuzione.

     3. Secondo i casi, l'autorità nazionale competente procede come segue:

     a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento;

     b) chiede che il piano sia modificato;

     c) respinge il piano. Nel caso previsto alla lettera b), l'approvazione sarà concessa solo dopo che le modifiche richieste saranno state apportate al piano.

     4. L'autorità nazionale notifica la propria decisione all'associazione di produttori.

     5. Nel mese successivo alla notifica dell'approvazione del piano di riconoscimento all'associazione di produttori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del piano, la sua durata e la data del prericonoscimento.

 

          Art. 18. Attuazione del piano di riconoscimento.

     1. Il piano di riconoscimento è attuato per periodi annuali a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'amministrazione nazionale competente.

     2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni in base alle quali le associazioni di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste devono essere corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

     3. L'autorità nazionale competente decide in merito ad ogni modifica dei piani entro i tre mesi successivi alla notifica della richiesta di modificazione, dopo aver esaminato le giustificazioni addotte. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

     4. Al più tardi nel corso del quarto mese che segue la chiusura di un anno del piano di riconoscimento, l'associazione di produttori trasmette all'autorità competente dello Stato membro una copia dell'esercizio contabile per il decorso anno.

 

          Art. 19. Realizzazione del piano di riconoscimento.

     1. Un'associazione di produttori che attua un piano di riconoscimento può presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

     2. Una volta inoltrata la domanda di riconoscimento, l'associazione di produttori può presentare un progetto di programma operativo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1433/2003.

 

CAPITOLO IV

MISURE DI CONTROLLO E SANZIONI

 

          Art. 20. Controlli.

     1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri procedono ad una visita sul posto di tutte le nuove organizzazioni di produttori o delle associazioni di produttori prima di concedere il riconoscimento o il prericonoscimento.

     2. Gli Stati membri procedono annualmente, su un campione rappresentativo di organizzazioni di produttori o di associazioni di produttori, ad un controllo volto a verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento e di prericonoscimento. Il campione deve comprendere almeno il 30% delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle associazioni di produttori prericonosciute.

     3. Ogni organizzazione ed ogni associazione devono essere controllate almeno una volta ogni cinque anni.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo.

 

          Art. 21. Sanzioni.

     1. Quando un controllo effettuato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, rivela che le condizioni richieste per il riconoscimento di un'organizzazione di produttori non sono soddisfatte, l'autorità suddetta prende una decisione definitiva e dispone, se del caso, la revoca del riconoscimento entro un termine non superiore a sei mesi. Questa decisione viene immediatamente notificata all'organizzazione di produttori interessata.

     2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta che abbia agito in buona fede conserva integralmente i diritti derivanti dal riconoscimento fino a quando questo non viene revocato e, nel caso dei regimi di aiuto di cui agli articoli 2e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

     Tuttavia, se l'organizzazione di produttori ha contravvenuto deliberatamente o per negligenza grave ai propri obblighi, la decisione di revoca del riconoscimento ha effetto a decorrere dal momento in cui non risultano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento.

     3. L'autorità nazionale competente chiede all'associazione di produttori di adottare misure correttive qualora essa constati una differenza rispetto al piano e tale differenza rischi di compromettere la realizzazione del piano stesso.

     4. Se l'attuazione del piano di riconoscimento non da luogo al riconoscimento, gli Stati membri recuperano almeno il 50% dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, salvo in casi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro.

     Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati all'organismo pagatore competente e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

 

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 22. Disposizioni degli Stati membri.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate conformemente agli articoli 3, 4, 11, 13, 14, 19e 21del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

 

          Art. 23. Abrogazione.

     I regolamenti (CE) n. 412/97e (CE) n. 478/97sono abrogati.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 24. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Tuttavia, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 412/97 continua ad applicarsi fino all'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e al più tardi fino al 31 dicembre 2003.


[1] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2004, n. L 246.