§ 1.6.272 - Regolamento 14 marzo 1997, n. 478.
Regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/03/1997
Numero:478


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per il prericonoscimento dei gruppi di produttori di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96
Art. 2.      1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, che chiedono il prericonoscimento secondo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 sottopongono [...]
Art. 3.      1. All'atto della presentazione di un piano di riconoscimento il gruppo di produttori deve
Art. 4.      1. Il progetto di piano di riconoscimento include almeno i seguenti elementi
Art. 5.      1. (Omissis)
Art. 6.      Entro il quarto mese successivo alla chiusura di un anno del piano di riconoscimento il gruppo di produttori trasmette all'autorità competente dello Stato membro una copia del bilancio dell'anno [...]
Art. 7.      1. L'autorità nazionale competente si accerta, mediante controlli e ispezioni, dei progressi e dello stato d'avanzamento del piano su base annua; essa constata in particolare in che misura siano [...]
Art. 8.      Un gruppo di produttori che esegue un piano di riconoscimento può, in qualsiasi momento, presentare una domanda di riconoscimento in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 [...]
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.272 - Regolamento 14 marzo 1997, n. 478. [1]

Regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori.

(G.U.C.E. 15 marzo 1997, n. L 75).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per il prericonoscimento dei gruppi di produttori di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Gli Stati membri possono prevedere requisiti più rigorosi ed obblighi complementari rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, che chiedono il prericonoscimento secondo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 sottopongono un piano di riconoscimento all'accettazione dell'autorità competente dello Stato membro nel quale ha sede il gruppo di produttori.

     2. L'esecuzione del piano di riconoscimento è scaglionata in periodi annuali, a decorrere dalla data di accettazione del piano da parte dell'autorità nazionale competente. La sua durata non può eccedere un periodo di cinque anni a partire da detta data.

 

     Art. 3.

     1. All'atto della presentazione di un piano di riconoscimento il gruppo di produttori deve:

     a) essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) punto 4, e lettera d), nonché paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) fornire la prova di quanto segue:

     1) numero minimo di produttori pari alla metà del numero stabilito negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 412/97 e comunque non inferiore a cinque;

     2) volume minimo di produzione commercializzabile dei soci pari o superiore al 50% del volume minimo di produzione indicato negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 412/97.

     2. Qualora lo Stato membro applichi l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 412/97, la percentuale di produzione commercializzabile ivi indicata non può essere inferiore all'8%; il numero minimo di produttori è pari a dieci per le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) del regolamento (CE) n. 2200/96 e a cinque per le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii) e al paragrafo 3 del suddetto articolo.

     3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 412/97 si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione dell'articolo 7 del medesimo.

 

     Art. 4.

     1. Il progetto di piano di riconoscimento include almeno i seguenti elementi:

     a) durata del piano;

     b) descrizione della situazione di partenza, specialmente per quanto riguarda il numero dei produttori associati con uno schedario completo degli aderenti, la produzione, la commercializzazione e l'infrastruttura;

     c) obiettivi del piano;

     d) azioni da intraprendere e strumenti per conseguire gli obiettivi previsti per ogni anno di esecuzione del piano nonché un'analisi costi/benefici;

     e) azioni previsti per assicurare, entro la scadenza del piano di riconoscimento, la conformità ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punti 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 2200/96 e di cui al regolamento (CE) n. 412/97.

     2. Le azioni indicate al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo comprendono in particolare quelle previste all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 2200/96 nonché i seguenti elementi, che potranno essere realizzati progressivamente durante l'esecuzione del piano:

     a) applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3 del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) programmazione della produzione;

     c) strategia di vendita, sviluppo di filiere commerciali e attività promozionale;

     d) iniziative per migliorare la qualità dei prodotti;

     e) personale necessario.

Dal piano si deve desumere, in particolare, il costo di previsione degli investimenti necessari per l'esecuzione del piano, ripartito per azioni e per anno di esecuzione.

     3. L'autorità nazionale competente decide in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del progetto, corredato di tutti i documenti giustificativi.

     4. L'autorità nazionale competente si accerta:

     a) con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco, dell'esattezza delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c);

     b) della coerenza economica e della qualità tecnica del piano, della fondatezza delle stime del piano di investimento e della relativa programmazione.

     5. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

     a) accetta il piano e concede il prericonoscimento;

     b) chiede che il piano venga modificato; in tal caso il piano può essere accettato solamente se vi sono state apportate le modificazioni richieste;

     c) respinge il piano.

     6. Prima di concedere il prericonoscimento lo Stato membro informa la Commissione della propria decisione conformemente all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Esso notifica la decisione al gruppo di produttori.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il mese successivo alla notificazione al gruppo di produttori dell'accettazione del piano di riconoscimento, gli estremi di quest'ultimo, la data del prericonoscimento e la durata del piano.

 

     Art. 5.

     1. (Omissis) [2].

     2. I gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani, allegando tutti i documenti giustificativi.

Per qualsiasi modificazione del piano l'autorità nazionale competente decide entro i tre mesi successivi al ricevimento della domanda di modificazione, previo esame delle motivazioni e della documentazione apportate. Le domande di modificazione in merito alle quali non sia intervenuta una decisione entro il termine suddetto sono considerate respinte.

 

     Art. 6.

     Entro il quarto mese successivo alla chiusura di un anno del piano di riconoscimento il gruppo di produttori trasmette all'autorità competente dello Stato membro una copia del bilancio dell'anno trascorso.

 

     Art. 7.

     1. L'autorità nazionale competente si accerta, mediante controlli e ispezioni, dei progressi e dello stato d'avanzamento del piano su base annua; essa constata in particolare in che misura siano stati realizzati i provvedimenti necessari per conformarsi, entro la scadenza del piano di riconoscimento, ai requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e al regolamento (CE) n. 412/97.

     2. L'autorità nazionale competente può chiedere al gruppo di produttori di adottare misure correttive qualora constati divergenze rispetto alla prevista esecuzione del piano e qualora tali divergenze rischino di compromettere l'esecuzione stessa.

Lo Stato membro informa la Commissione della propria decisione.

 

     Art. 8.

     Un gruppo di produttori che esegue un piano di riconoscimento può, in qualsiasi momento, presentare una domanda di riconoscimento in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 412/97. A partire dalla data di presentazione di tale domanda il gruppo di cui trattasi può presentare un progetto di programma operativo secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 411/97.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 23 del regolamento n. 1432/2003.

[2] Paragrafo abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 243/99.