§ 1.3.145 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 797.
Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:26/04/2004
Numero:797


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     


§ 1.3.145 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 797.

Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'apicoltura europea nel 1994, il Consiglio ha ravvisato la necessità che fosse proposto un regolamento quadro sull'apicoltura.

     (2) Col regolamento (CE) n. 1221/97 il Consiglio ha adottato le regole generali relative alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

     (3) Nel febbraio 2001 e nel gennaio 2004 la Commissione ha comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo le relazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/ 97. Le conclusioni che risultano da queste relazioni dimostrano la necessità di adattare le azioni previste dal regolamento (CE) n. 1221/97 all'attuale situazione dell'apicoltura comunitaria. È pertanto necessario abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un altro.

     (4) L'apicoltura è un settore dell'agricoltura in cui le funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare e il contributo all'equilibrio biologico.

     (5) Il settore è caratterizzato dalla diversità delle condizioni di produzione e di resa, dalla frammentazione e dall'eterogeneità degli operatori economici che intervengono al livello sia della produzione che della commercializzazione.

     (6) Considerata la diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e le difficoltà che questa malattia comporta per ciò che attiene alla produzione di miele, è necessaria un'azione a livello comunitario poiché si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e che deve essere trattata con prodotti autorizzati.

     (7) In queste condizioni e per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è necessario elaborare programmi nazionali triennali comprendenti interventi di assistenza tecnica, di lotta contro la varroasi, di razionalizzazione della transumanza, di gestione del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario e di collaborazione nel quadro di programmi di ricerca in materia di apicoltura e dei suoi prodotti.

     (8) Per completare i dati statistici del settore dell'apicoltura occorre che gli Stati membri effettuino uno studio sulla struttura del settore a livello della produzione, della commercializzazione e della formazione dei prezzi.

     (9) Le spese impegnate dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono finanziate dalla Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (10) Occorre applicare le regole di concorrenza agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore apicolo. E' tuttavia necessario esentare dall'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato il contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario conformemente alle disposizioni del presente regolamento, così come gli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio, e stabilire regole particolari per questi aiuti di Stato.

     (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

     A tal fine, ogni Stato membro può predisporre un programma nazionale triennale, di seguito denominato «programma apicolo».

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «miele», il prodotto che corrisponde alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

     b) «prodotti apicoli», i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

     3. Gli articoli da 87 a 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi nel settore del miele e dei prodotti apicoli. Tuttavia, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano:

     a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

     b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore delle produzione o del commercio.

     Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, contestualmente al rispettivo programma apicolo previsto all'articolo 5.

 

          Art. 2.

     Le azioni che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

     a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

     b) lotta contro la varroasi;

     c) razionalizzazione della transumanza;

     d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

     e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

     f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

     Sono escluse dai programmi apicoli le azioni finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

 

          Art. 3.

     Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Lo studio è notificato assieme al programma apicolo.

 

          Art. 4.

     1. Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     2. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

     3. Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

 

          Art. 5.

     Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo. Il programma è comunicato alla Commissione che decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.

 

          Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova (in prosieguo: comitato), istituito dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

          Art. 7.

     Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     Il regolamento (CE) n. 1221/97 è abrogato.

 

          Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.