§ 39.2.51 - Legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:23/02/1995
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto
Art. 2.      1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla [...]
Art. 3.      1. Al terzo comma, lettera a), dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "determina la cifra elettorale di ciascuna lista", sono aggiunte le seguenti: "provinciale, [...]
Art. 4.      1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive [...]
Art. 5.      1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista [...]
Art. 8.      1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 39.2.51 - Legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

(G.U. 24 febbraio 1995, n. 46)

 

     Art. 1.

     1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

     2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni.

     3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modo previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

     4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] [1].

     5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

     6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina [2] .

     7. La lettera d) del secondo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: (Omissis)

     8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

     9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

     10. L'art. 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

     12. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalla ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

          Art. 2.

     1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rattangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonchè il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

 

          Art. 3.

     1. Al terzo comma, lettera a), dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "determina la cifra elettorale di ciascuna lista", sono aggiunte le seguenti: "provinciale, nonchè la cifra elettorale di ciascuna lista regionale". Al medesimo comma, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: "Comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale".

     2. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i seguenti: (Omissis)

     3. All'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma: (Omissis)

 

          Art. 4.

     1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. [3].

 

          Art. 5.

     1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

     2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 [4].

     3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste. [5]

     4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni:

     a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 7 e 8;

     b) art. 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei Consigli regionali;

     c) art. 11;

     d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente del Consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del Consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

     e) art. 13;

     f) art. 14;

     g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

     5. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

 

          Art. 6. [6]

     [1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

     2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata [7].]

 

          Art. 7.

     1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

 

          Art. 8.

     1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

     2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[3] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[4] Per una modifica al presente comma da parte della Regione Abruzzo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata". Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 29 novembre 2004, n. 298.